Svolgimento del processo

1. C.A., dirigente sanitario di 1 livello fascia B responsabile, fin dal 1998, del Servizio di Riabilitazione Cardiovascolare presso la Divisione di cardiologia del Presidio Ospedaliero di (OMISSIS), proponeva azione cautelare con ricorso del 3.9.2004 innanzi al tribunale di Trani, quale Giudice del lavoro, nei confronti della AUSL BA/(OMISSIS) e del primario Dott. R.M., dirigente della medesima Divisione, per conseguire la rimozione degli effetti connessi ad una pluralità di atti illegittimi e discriminatori posti in essere dal primario, che aveva sospendendo, con atto successivo al suo insediamento (nel febbraio 2001), il suddetto servizio di riabilitazione cardiovascolare ed aveva nominato suo sostituto un dirigente di fascia C. Nell’instaurato contraddittorio con le parti intimate, l’adito tribunale, con ordinanza 21 – 25 marzo 2005, accoglieva il ricorso ed ordinava la rimozione degli effetti di tutti gli atti discriminatori denunciati con la immediata riattivazione del servizio al quale era preposto il ricorrente.

Successivamente il Dott. C. con ricorso del 5.4.2005 incardinava il giudizio di merito innanzi al medesimo tribunale di Tram; nelle more, il giudice del reclamo, con ordinanza del 3.5.2005, declinava la giurisdizione, tenendo in particolare conto della Delib. 25 marzo 2004, n. 360, del direttore generale della AUSL BA/(OMISSIS), e revocava l’ordinanza cautelare.

2. Nell’instaurato giudizio di merito il Dott. C. propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la controversia concerne la rimozione di atti vessatori e discriminatori ricollegati ad un’arbitraria condotta di mobbing, nonchè il ristoro dei danni, e, pertanto, non essendo collegata ad atti amministrativi di cui sia in discussione la legittimità, è devoluta alla giurisdizione dell’AGO alla stregua del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63.

Resiste, con controricorso e successiva memoria, la AUSL (OMISSIS) di Bari deducendo trattarsi di controversia attribuita alla giurisdizione amministrativa vertendosi in tema di provvedimento organizzatorio, peraltro non impugnato dal C., con il quale erano stati caducati tutti gli incarichi assegnato, compreso quello del ricorrente.

Non si è costituito il Dott. R.M..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato dovendo nella specie dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra il giudice ordinario e Giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal Giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (Cass., sez. un., ord. n. 1135 del 2007).

Nel nuovo riparto di giurisdizione delineato per effetto della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, mentre sono state devolute al giudice ordinario le controversie relative alla disciplina del rapporto di lavoro, avendo in questo modo il legislatore inteso assicurare l’applicazione di una disciplina tendenzialmente omogenea sia ai lavoratori pubblici che a quelli privati (con facoltà del giudice ordinario di disapplicare tanto gli atti amministrativi presupposti, quanto gli atti di organizzazione e di gestione del lavoro eventualmente coinvolti dalla controversia) è rimasta al giudice amministrativo la conoscenza delle controversie aventi ad oggetto la legittimità dei concorsi pubblici finalizzati all’instaurazione dei rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni (cfr. Cass., sez. un., ord. n. 3508 del 2003).

Nella fattispecie, il ricorrente ha convenuto dinanzi al Tribunale di Trani, in funzione di Giudice del lavoro, l’AUSL BA/(OMISSIS) ed il dr. R.M. – la prima, quale datrice di lavoro, ed il secondo, quale dirigente (di struttura complessa) della medesima Divisione – per conseguire la rimozione degli effetti connessi e dipendenti da una azione asseritamene illegittima e discriminatoria, posta in essere nei suoi confronti dal primario dr. R., e consistente essenzialmente nella soppressione del Servizio di Riabilitazione Cardiovascolare presso la Divisione di cardiologia del Presidio Ospedaliero di (OMISSIS), cui era originariamente preposto il ricorrente, azione incidente sul rapporto di servizio con l’effetto di emarginare e mortificare la dignità e le capacità professionali del ricorrente stesso non solo all’interno, ma anche all’esterno della struttura sanitaria.

Il C. ha quindi mirato alla tutela di posizioni giuridiche soggettive afferenti il rapporto di lavoro, pretesamene violate da atti illegittimi, vessatori e discriminatori, e quindi la giurisdizione appartiene all’AGO. Deve considerarsi infatti che la sospensione del servizio di riabilitazione, disposta dal Dott. R. subito dopo il suo insediamento come direttore di struttura complessa (del 16.2.2001), ove anche possa qualificarsi come atto organizzatorio, è stato allegata non in sè, perchè in ipotesi contrastante con i principi di buona amministrazione, bensì quale atto di mobbing ed in questa prospettiva l’accertamento di tale condotta asseritamene discriminatoria (di mobbing) è rimesso alla cognizione del Giudice con il ricorso introduttivo del giudizio a quo.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per quanto riguarda l’azione di ristoro dei danni da mobbing atteso che, quand’anche essa fosse giuridicamente qualificabile solo come un’azione di responsabilità contrattuale (e non già anche come un’azione di responsabilità extracontrattuale), la cognizione della domanda rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se la controversia avesse ad oggetto questioni relative ad un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 1 luglio 1998, e non già quando – come nel caso in esame – le questioni concernono il periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998.

Nè rileva la possibile natura di atto organizzatorio della menzionata Delib. 25 marzo 2004, n. 360, del direttore generale della AUSL BA/2 che è successiva all’attività discriminatoria asseritamene patita dal ricorrente e la cui legittimità non è oggetto di contestazione da parte di quest’ultimo.

3. Va quindi dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario.

La condanna della AUSL/(OMISSIS) Di Bari resistente alle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo, segue la soccombenza. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese nei confronti della parte intimata non costituita.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario; condanna l’ASL/(OMISSIS) Bari al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.100,00 (tremilacento), di cui tremila per onorari, oltre spese generali IVA intimata non costituita.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2007