Svolgimento del processo
La Dott. V.M.T., già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, ha chiesto la condanna dell’ente datore di lavoro al pagamento di somme spettanti per indennità di posizione e risultato, e compensi dovuti per l’espletamento di incarichi plurimi di dirigenza; il risarcimento del danno subito per essere stata costretta a dare le dimissioni a seguito di attività di mobbing, restando priva di entrate e di copertura assicurativa, nonchè degli ulteriori danni derivanti da omissioni e ritardi delle operazioni che il Nucleo di (Valutazione avrebbe dovuto compiere.
Il giudice adito rigettava le domande; in parziale riforma di tale decisione, la Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza impugnata riconosceva il diritto della Dott. V. ai compensi definiti come “retribuzione di posizione” e “di risultato”, nonchè ad un compenso per l’esercizio plurimo di funzioni dirigenziali. Confermava invece la statuizione di rigetto delle altre pretese, ritenendo infondato l’assunto secondo cui la Dott. V. era stata costretta alle dimissioni dai comportamenti adottati dal direttore generale M. con i rilievi mossi in una nota del 7 agosto 1998, ed escludendo la rilevanza della sentenza definitiva di condanna dell’Amministrazione e del M. al risarcimento dei danni per comportamenti antecedenti all’epoca delle dimissioni.
Escludeva anche la configurabilità di comportamenti persecutori dell’amministrazione in relazione all’omesso intervento a seguito di sollecitazioni della dipendente.
Veniva infine disatteso l’assunto di una responsabilità risarcitoria per l’omesso espletamento delle operazioni di valutatone, affidate ad un apposito Nucleo di valutatone, dell’operato della Dott. V. per il periodo dal maggio 1997 al 30 agosto 1998.
Avverso tale sentenza la Dott. V. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia resiste con controricorso e ricorso incidentale con unico motivo. La Dott. V. ha depositato controricorso al ricorso incidentale e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1.1 ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..
2. Con il primo motivo del ricorso principale, mediante la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2119 cod. civ., nonchè difetto di motivazione, la Dott. V. censura la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno derivante dalle “necessitate dimissioni e da mobbing, deducendo un difetto di indagine sugli elementi acquisiti, idonei a dimostrare la gravità dei comportamenti persecutori posti in essere dalla amministrazione e in specie dal Direttore generale M. (rilevando tra l’altro gli effetti del giudicato formatosi con una sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 31 agosto 2001).
Con il secondo motivo dello stesso ricorso si denuncia un difetto di motivazione sulla decisione in ordine alle conseguenze risarcitorie derivanti dall’omesso espletamento delle operazioni affidate ad un nucleo di valutazione nell’ambito dell’amministrazione.
Gli ultimi due motivi del ricorso principale, con ulteriori denunce di vizi di motivazione, riguardano sotto diversi profili la stessa questione del mezzo precedente.
3.1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 437 cod. proc. civ. e del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia deduce la nullità del procedimento di appello e della sentenza impugnata, osservando quanto segue.
Il procuratore costituito per l’amministrazione convenuta in primo grado, esercente nella circoscrizione di Lamezia Terme, diversa da quella della sede del Tribunale adito (Vibo Valentia) non ha ivi eletto domicilio come prescritto dal R.D. n. 37 del 1934, art. 2 sicchè si è determinato per detto difensore il domicilio presso la Cancelleria della sezione Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia.
Il ricorso in appello della V. è stato notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di discussione, alla medesima amministrazione “in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata come in atti presso lo studio dell’avv. Antonio Romano in Lamezia Terme via Anile n. 3, non deposito in cancelleria Trib. Vibo Valentia – sez. Lavoro e Previdenza – R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, ex art. 82 ….
Con successiva istanza del 23 gennaio 2003 il procuratore dell’appellante ha chiesto al Presidente della Sezione Lavoro della Corte l’anticipazione dell’udienza di discussione (già fissata al 24 giugno 2004); il Presidente ha disposto tale anticipazione fissando una nuova data di udienza al 16 ottobre 2003.
Tale istanza e il pedissequo decreto sono stati notificati con le stesse modalità della notificazione dell’impugnazione, all’amministrazione (elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Antonio Romano in Lamezia Terme, “con deposito in Cancelleria Trib. Vibo … R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, ex art. 82″).
3.2. Ciò premesso, e rilevato che il giudice del gravame ha ritenuto infondate le denunce di error in procedendo formulate dall’amministrazione appellata, si osserva (richiamando il precedente costituito da Cass. 23 dicembre 1999 n. 14476) che quando la parte abbia eletto domicilio presso lo studio del procuratore costituito, il quale, esercitando in altra circoscrizione, non abbia a sua volta eletto domicilio nel luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria adita, la notificazione dell’impugnazione può essere alternativamente effettuata o al procuratore costituito presso la cancelleria, o alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ., o al procuratore costituito nel luogo della sua residenza effettiva;
non invece alla parte personalmente presso la cancelleria, in virtù dell’assenza di collegamenti fra la parte stessa e la cancelleria.
L’appello e il decreto di fissazione dell’udienza sono stati notificati “direttamente all’Amministrazione Provinciale presso la cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia” con conseguente radicale nullità di tale notifica.
3.3. Si sostiene poi l’irritualità della anticipazione di udienza, perchè l’istanza e il provvedimento sono stati notificati alla controparte, non costituitasi in giudizio, presso la cancelleria del giudice di primo grado; si richiama il principio secondo cui l’ultrattività del domicilio eletto per il primo grado cessa di aver efficacia una volta notificato l’atto di impugnazione.
4. Con il proprio controricorso al controricorso e ricorso incidentale la Dott. V. deduce l’inammissibilità di quest’ultimo atto (notificato il 41^ giorno dalla notifica del principale a mezzo posta) rilevando il difetto di specialità della procura ivi apposta a margine. Si afferma che detta procura risulta apposta “in precedenza e su foglio bianco” come risulta da “palesi differenziazioni grafiche” e dalla relativa data (22 ottobre 2004) antecedente a quello della redazione dell’atto di impugnazione (6 novembre 2004). Manca in esso, poi, ogni riferimento all’attribuzione di “alcun potere in ordine alla proposizione di controricorso incidentale”.
Queste eccezioni, che devono essere esaminate preliminarmente, non hanno alcun fondamento. In primo luogo, risulta rispettato il termine di impugnazione di cui agli artt. decorrente dalla notifica del ricorso principale (avvenuta il 6 ottobre 2004) posto che la notifica del controricorso con ricorso incidentale deve ritenersi perfezionata alla data di affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario per la spedizione a mezzo posta, avvenuto il giorno 11 novembre 2004.
In secondo luogo, ai fini dell’ammissibilità del ricorso incidentale per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale da un lato che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del controricorso contenente il ricorso incidentale, e dall’altro che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione. In ipotesi di procura rilasciata a margine del controricorso tali requisiti debbono reputarsi rispettivamente dimostrati, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del controricorso e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell’atto a margine del quale la procura figura apposta, si fa della sentenza gravata. La ricorrenza dei suddetti requisiti rende irrilevante che tale procura sia stata conferita o meno in data anteriore a quella della redazione del ricorso (Cass. 13 settembre 2006 n. 19560).
Per il ricorso incidentale non è richiesta d’altro canto una procura autonoma e distinta, sicchè rispetta il requisito della specialità del mandato (attesa l’inerenza materiale dello stesso all’atto nel quale è incorporato) la procura a margine dell’unico atto contenente il controricorso e ricorso incidentale (cfr. Cass. 13 agosto 1981 n. 4920). Nella fattispecie, detta procura contiene un espresso riferimento al giudizio di Cassazione indicato nell’atto.
5. Il ricorso incidentale, che deve essere esaminato per primo nell’ordine logico, merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Il primo profilo di censura (sub 3.2.) appare infondato, perchè, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, l’atto di appello risulta notificato non già “alla parte personalmente presso la cancelleria” ma – diversamente dall’ipotesi considerata da Cass. n. 14476/1999 cit. – alla parte presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado – il cui domicilio era fissato ex lege presso la cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia – e quindi secondo le modalità prescritte dall’art. 330 cod. proc. civ..
E’ invece fondato il secondo profilo, posto che l’istanza ed il pedissequo decreto di anticipazione dell’udienza di discussione dovevano essere notificati alla parte non costituita personalmente (cfr. Cass. 10 agosto 1990 n. 8122, 9 marzo 1995 n. 2760, 18 aprile 2000 n. 4994). La notifica alla parte presso il procuratore costituito in primo grado (nel domicilio fissato ex lege presso la cancelleria del Tribunale, con modalità analoghe a quelle della notifica dell’atto di appello) è evidentemente irrituale, posto che la procura conferita per il primo grado non poteva essere spiegare effetti, essendo prevista come unica ipotesi di ultrattività quella disciplinata dall’art. 330 cod. proc. civ. per la notificazione dell’impugnazione.
Si è così verificata una violazione del principio del contraddicono con conseguente nullità della successiva udienza e della sentenza resa, che ne comporta l’annullamento con rinvio al giudice dell’appello (cfr. Cass. n. 4994/2000 cit.; Cass. 19 giugno 1997 n. 5482).
6. Con l’accoglimento del ricorso incidentale resta assorbito l’esame del ricorso principale. Il giudice del rinvio, designato nella stessa Corte di Appello di Catanzaro, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il principale. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2007