Svolgimento del processo

1. C.C., dipendente del Comune di Monterotondo, adiva il tribunale di Tivoli, quale giudice del lavoro, per ottenere la condanna dell’amministrazione datrice di lavoro al risarcimento dei danni subiti (“danno biologico, psichico, esistenziale, alla vita di relazione, alla dignità professionale da dequalificazione, lesione all’immagine professionale e morale”) a causa di atti e comportamenti dell’amministrazione analiticamente indicati nell’atto introduttivo del giudizio.

Lamentava la ricorrente una serie di pretese inadempienze verso tutte le iniziative dalla stessa promosse, ma anche una serie di comportamenti dell’Amministrazione datrice di lavoro volti specificamente a ledere la sua integrità psico-fisica.

In particolare tutti i comportamenti asseritamene posti in essere dal Comune si riferivano ad episodi che si collocavano temporalmente tra il 1983 ed il mese di aprile 1998. Ed infatti la assunta lesione all’immagine viene riferita ad una episodio verificatosi il 8/3/1990;

la pretesa condotta pregiudizievole connessa ad “un procedimento penale per mala gestio” si riferisce ad un processo conclusosi con sentenza del 13/12/1988; l’irrogazione “del provvedimento disciplinare per responsabilità per fatto altrui” si riferisce ad episodi verificatisi tra il 1993 ed il 1996; la pretesa “compromissione della propria immagine su luogo di lavoro” sarebbe dipesa da fatti accaduti tra il 1993 ed il 1996; la pretesa “cosificazione ed isolamento fisico” si riferisce ad accadimenti del 1997 e 1998; le “vessazioni e persecuzioni” vengono ricondotte a fatti del 1992 e 1993; la ingiustificata “decurtazione economica” si riferisce a fatti del mese di giugno 1998; il “concorso per il posto di cuoco” si svolse nel 1993; la “gara d’appalto per il servizio di refezione scolastica” è un episodio risalente al 1996. 2. Si costituiva il giudizio il Comune eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando la sussistenza della invocata ipotesi di “mobbing“; chiamava in ogni caso in mani èva la Compagnia Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.a. per essere da questa garantita nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice.

3. In questo giudizio il Comune di Monterotondo ha proposto istanza per regolamento preventivo di giurisdizione con cui sostiene la carenza della giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17, (ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7), che fissa il riparto di giurisdizione sulla base del discrimine temporale fissato nel luglio 1998; laddove gli asseriti atti di mobbing subiti dalla ricorrente erano tutti precedenti a tale data.

4. La parte intimata non ha svolto difesa alcuna.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte (Cass., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6573) ha già affermato che, in tema di controversie di pubblico impiego, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dell’attuale D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 opera, secondo quanto disposto dallo stesso D.Lgs. n. 165 del 2001, art 69, comma 7, (sostitutivo del disposto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17), per le questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a questioni concernenti il periodo anteriore a tale data, purchè introdotte prima del 15 settembre 2000; quest’ultima data non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ma un termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione.

Cfr anche Cass., sez. un., 10 febbraio 2006, n. 2883, secondo cui la norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7,- secondo cui “sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative alle questioni attinenti al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998”, mentre “le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000” – precisa il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’ravverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata.

Nella specie dallo stesso ricorso introduttivo della lite innanzi al tribunale di Tivoli risulta che gli episodi, allegati dalla ricorrente quali elementi di fatto a fondamento della domanda proposta, si collocano tutti temporalmente nel periodo tra il 1993 ed il mese di aprile 1998, ossia in epoca anteriore al passaggio della giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario in materia di controversie di lavoro pubblico privatizzato.

3. Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2007