Svolgimento del processo – Motivi della decisione

OSSERVA

La sig.ra F.M. ha convenuto avanti al Tribunale di Genova, giudice del lavoro, l’Istituto Gaslini, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 127.000,00 quali spettanze di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra l’11 giugno 1990 al 30 settembre 2001, erroneamente qualificato come pluralità di rapporti di lavoro autonomo. L’Istituto Giannina Gaslini, ente di diritto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che sia accertata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere delle pretese relative al periodo lavorativo fino al 30.6.1998. La F. si è costituita con controricorso, facendo rilevare: 1) attesa la natura risarcitoria delle domande proposte, per il danno derivante dalla perdita della retribuzione e dalla omissione contributiva la giurisdizione spetta comunque al giudice ordinario, a prescindere dalla disciplina della giurisdizione sul rapporto; 2) in subordine, anche in applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45 la cognizione spetta al giudice ordinario, perché la condotta illecita permanente è cessata dopo il 30 giugno 1998.

Il Procuratore Generale ha concluso in questo ultimo senso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Il ricorso è fondato.

La giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo vanno determinate non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione giuridica soggettiva che l’istante da all’interesse di cui domanda la tutela), bensì sulla base del cosiddetto “petitum” sostanziale, nel senso che, ai fini del riparto della giurisdizione, non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dalle parti, ma occorre tener conto della vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia (giurisprudenza assolutamente consolidata; di recente, Cass. sez. un. 2 luglio 2003 n. 10464).

La ricorrente, sub specie di domanda risarcitoria, chiede in realtà le retribuzioni ed il danno contributivo derivante dalla qualificazione del rapporto come subordinato, anziché autonomo. Quanto alla prospettazione sub 2) della controricorrente, non sono pertinenti i precedenti di questa Corte citati: né la sent. S.U. 4 maggio 2004 n. 8438, attinente al danno da mobbing da condotta illecita permanente, né la ord. 14835/2002, attinente alla pretesa di assegnazione di mansioni compatibili con la ridotta abilità lavorativa conseguente a infortunio sul lavoro.

La costante interpretazione di queste Sezioni Unite del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, è nel senso che tale norma, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali generatori del diritto posti alla base della pretesa avanzata (Cass. sez. un. 29 aprile 2004 n. 8213, cfr. sez. un. 2002 n. 14935). Se i fatti materiali sui quali il lavoratore basa le proprie pretese si siano svolti in un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998 – indicata dalla disposizione citata – la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali (Cass. sez. un. VI febbraio 2003 n. 1809; idem 18 dicembre 2002 n. 18054; idem 21 dicembre 2000 n. 1323 SU). Rispetto a tale ripartizione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dovendo considerarsi la diversità, pur nell’ambito di un unico rapporto di impiego, delle singole obbligazioni retributive e contributive che corrispondono ai diversi segmenti temporali in cui il rapporto stesso si articola. Se viceversa la nascita del diritto o la lesione del diritto del dipendente nasca da un atto, provvedimentale o negoziale, o da un evento, occorre tener conto, ai fini della giurisdizione, unicamente del momento dell’emanazione dell’atto o del verificarsi dell’evento da cui nasce il diritto e la pretesa giudiziale (Cass. SS. UU. 7 marzo 2001 n. 89, idem 11 giugno 2001 n. 7856, idem 23 dicembre 2004 n. 1234).

Nel caso di specie, poiché la prestazione lavorativa, da cui nasce il diritto alla retribuzione, si svolge giorno per giorno, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario adito per le pretese successive al 30 giugno 1998, mentre per le pretese anteriori a tale data va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo per le pretese relative al periodo fino al 30 giugno 1998.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2006