Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Modena in funzione di Giudice del lavoro del 14 ottobre 2002 il geometra B.E., dipendente del Comune di Pavullo del Frignano dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) capo settore Pianificazione Territoriale ed Edilizia privata, deduceva che l’Amministrazione comunale aveva posto in essere nei suoi confronti una pluralità di condotte dirette ad isolarlo dall’ambiente di lavoro, consistenti, tra l’altro, nella imposizione coattiva di lunghi periodi di congedo per recupero delle ferie e del lavoro straordinario, i quali si erano protratti dal (OMISSIS) al (OMISSIS), allorquando, al suo rientro in servizio il (OMISSIS), gli erano state sottratte le precedenti mansioni di responsabile del settore Urbanistica e Pianificazione territoriale, ed era stato assegnato ad una unità organizzativa posta alle dirette dipendenze del sindaco, per svolgere attività di semplice raccolta dati e monitoraggio per la verifica allo stato di attuazione del piano di investimenti dei lavori pubblici; che dal suo rientro in servizio, non essendogli stato affidato nessun incarico concreto, egli era rimasto assolutamente inattivo durante l’intera giornata lavorativa; ciò premesso il ricorrente chiedeva che l’Amministrazione comunale venisse condannata a ricollocarlo nel ruolo di responsabile del settore urbanistica e pianificazione territoriale ed inoltre, accertato è illegittimo reiterato comportamento datoriale volto ad isolarlo dall’ambiente lavorativo, la medesima Amministrazione venisse condannata al risarcimento dei danni ex art. 2087 e 2043 cod. civ..

Il Comune di Pavullo del Frignano ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria sostenendo la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, sul rilievo che i fatti posti a fondamento della domanda – e cioè sia l’assegnazione dei riposi compensativi disposti con atti del (OMISSIS), sia la revoca al B. della funzione di responsabile del settore urbanistica e pianificazione territoriale, che il successivo incarico conferito il (OMISSIS) al G. – erano tutti anteriori al (OMISSIS), data considerata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, ai fini del trasferimento alla cognizione del Giudice ordinario delle controversie in materia di lavoro pubblico “contrattualizzato”.

Il lavoratore resiste con controricorso.

Il Procuratore Generale ha chiesto che le Sezioni Unite, della Corte dichiarino la giurisdizione del Giudice ordinario.

Motivi della decisione

L’assunto del Comune ricorrente non ha fondamento.

Ben vero la devoluzione delle controversie al Giudice ordinario vale per le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al (OMISSIS) (art. 45, comma 17, prima parte, D.Lgs. cit.), ma le Sezioni unite (con molteplici sentenze: tra le tante Cass. n. 1622 del 27 gennaio 2005, n. 4430 del 4 marzo 2004), interpretando questa disposizione transitoria, hanno ritenuto che essa – nel porre l’indicato discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata – comporta che, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, mentre, laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riguardo al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza: ciò in applicazione di un criterio ermeneutico inteso ad evitare frazionamenti della tutela processuale fra giurisdizioni diverse e, quindi, a realizzare esigenze di economia, coerenti con l’art. 24 Cost. e idonee a prevenire il contrasto di giudicati in ordine a pretese eguali nel contenuto, seppure differenziate ratione temporis.

Alla stregua di questo principio – dal quale il Collegio non ha motivo di dissentire – è agevole rilevare che, nel caso di specie, nè il forzato godimento delle ferie e neppure l’asserito demansionamento, consistito nella attribuzione ad altri delle mansioni proprie del lavoratore ricorrente, che assume essere rimasto assolutamente inutilizzato, vengono dedotti come illecito isolatamente considerato, nel quale caso, per decidere sulla giurisdizione, dovrebbe farsi riferimento alle singole date, e, quindi, eventualmente ripartendo la cognizione dei singoli episodi tra giurisdizione del Giudice amministrativo e giurisdizione del Giudice ordinario, a seconda che risalgano a prima o a dopo il (OMISSIS); diversamente, i singoli atti lesivi sono stati dedotti, dal lavoratore ricorrente, come segmento di una complessiva strategia di emarginazione o di “mobbing”, che ancora permane, come si desume dall’intero contesto dell’atto introduttivo del giudizio, nonchè dalle sue conclusioni, che, in effetti, sollecitano la condanna del datore di lavoro all’emissione di provvedimenti destinati a mettervi termine. Lo conferma altresì la considerazione che nel medesimo ricorso si invocano gli artt. 2043 e 2087 codice civile e cioè la violazione del dovere generale di neminem laedere e la violazione del generale dovere di protezione dell’integrità psico fisica del dipendente che incombe sul datore di lavoro. Trattandosi, dunque, di permanenza ancora in atto dopo la data del (OMISSIS), deve riconoscersi che la domanda, alla stregua delle riferite disposizioni, è devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario.

Il Comune ricorrente, stante la sua soccombenza, va condannato, in favore del lavoratore resistente, al pagamento delle spese processuali e degli onorari del giudizio di Cassazione, liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro duemilaseicento, di cui Euro duemilacinquecento per onorari.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2006