La sistematica condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e concretatesi nel compimento di una pluralità di atti, giuridici o meramente materiali, diretti alla persecuzione, ovvero all’ emarginazione del dipendente, il quale veda lesa, in tutte le sue espressioni e in violazione dell’ obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dal disposto ex art. 2087 c.c., la propria sfera professionale o personale, integra una ipotesi di mobbing . Tale fattispecie si realizza, invero, per mezzo una condotta libera, unicamente connotabile in base ai suoi effetti, quali la coartazione, diretta o indiretta, della libertà psichica del lavoratore, tale da costringerlo a una certa azione, tolleranza od omissione. In siffatta prospettiva l’esistenza di un danno deve necessariamente essere oggetto di prova da parte di colui che intende adire le vie giudiziali, non potendo essere suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa ex art. 1226 c.c.
Autorità: Tribunale Monza sez. lav.
Data: 27 luglio 2009
Numero: n. 443