Tar Lazio Sez. Prima Quater – Sent. del 05.05.2009, n. 4564
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Sezione I quater
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3893 del 2008, proposto da:
O. Michele,
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Direttore generale pro tempore del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
ricorso introduttivo:
del decreto del Direttore generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia del 30.1.2008, notificato al ricorrente il 26.2.2008, con cui si dispone il suo distacco provvisorio, sino al 30.6.2008, senza oneri per l’Amministrazione, presso la casa circondariale di Lanciano, e si comunica l’avvio del procedimento di trasferimento ad altra sede per motivi di incompatibilità ambientale, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
motivi aggiunti:
del decreto del Direttore generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia del 24.6.2008, notificato al ricorrente il 7.8.2008, con cui si dispone il suo trasferimento, per incompatibilità ambientale, dalla casa circondariale di Trani a quella di Lanciano, con effetto immediato, e si stabilisce che al medesimo non compete il trattamento economico previsto dalla L. 29.3.2001, n. 86;
nonché per l’accertamento
– del diritto del ricorrente al trattamento economico spettantegli per legge per il trasferimento – provvisorio e definitivo – alla casa circondariale di Lanciano;
– del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti a seguito di atti asseritamene vessatori, costituenti mobbing, con lesione alla sua integrità psicofisica (danno biologico temporaneo e permanente), danno professionale, patrimoniale ed esistenziale;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle somme dovute a seguito dell’accertamento dei diritti allo stesso spettanti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi per legge.
Visto il ricorso introduttivo con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella pubblica udienza del giorno 5/3/2009 la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Sig. O. è dipendente del Corpo di Polizia penitenziaria, in qualità di assistente.
Lo stesso, coimputato nel processo penale n. 158/1998, è stato sottoposto per tali fatti a procedimento disciplinare, successivamente sospeso, in attesa della definizione del procedimento penale.
Al termine del procedimento penale, definito nei suoi confronti con declaratoria di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, giusta sentenza del Tribunale di Trani n. 757/05, l’Amministrazione Penitenziaria ha riavviato il procedimento disciplinare, contestando al ricorrente gli addebiti di cui all’art. 6 lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. 30.10.1992, n. 449.
È stata poi disposta la sua destituzione dal servizio, con nota il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 13.3.2007 n. 0362633-2006/12553/ds6, impugnata dinanzi al T.A.R. Puglia – Bari – Sez. II, con ricorso n. 670/2007, accolto con sentenza 19.6.2007, n. 1568, la quale ne ha statuito l’annullamento.
Tale sentenza è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato – Sez. IV, ma non è stata sospesa, essendo stata respinta la domanda di sospensione, con ordinanza 27.11.2007, n. 6160. Allo stato l’appello non è stato ancora definito.
Perciò, con decreto del Capo Dipartimento 17.7.2007, n. 0362637-2006/12553/ds6, l’Amministrazione ha disposto la reintegra in servizio del ricorrente, con decorrenza giuridica dalla data di notifica del decreto stesso ed economica dalla data di effettivo servizio.
Con decreto del Direttore generale del Personale e della Formazione in pari data, è stato altresì disposto il distacco provvisorio del Sig. O. , senza oneri per l’Amministrazione, con effetto immediato fino al 30.9.2007, presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, nonché comunicato l’avvio del procedimento di trasferimento ad altra sede, per incompatibilità ambientale del ricorrente con la sede di servizio.
Con provvedimento 19.11.2007, prot. n. 12553, il distacco è stato prorogato fino alla data del 31.1.2008.
I due provvedimenti richiamati in ultimo sono stati gravati dinanzi al T.A.R. Puglia – Bari – sez. II- con ricorso 1568/2007, rigettato con sentenza 11.2.2008, n. 198.
Pende appello avverso detta sentenza.
Successivamente, con decreto del 30.1.2008, è stato disposto il distacco provvisorio del ricorrente, senza oneri per l’Amministrazione, con effetto immediato e fino al 30.6.2008, alla casa circondariale di Lanciano.
Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato col presente ricorso per i seguenti motivi di doglianza:
1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 2 della L. 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. e del D.M. 20.11.1995, all. A – violazione degli artt. 2, 7 ed 8 della L. n. 241/1990 – erronea presupposizione di fatto e di diritto, contraddittorietà e sviamento: in violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, anziché concludere il procedimento di trasferimento in precedenza iniziato, col provvedimento gravato è stato anche avviato un nuovo procedimento teso al trasferimento, sempre per incompatibilità ambientale; si ravviserebbe, altresì, l’assoluta mancanza di comparazione tra l’interesse pubblico al trasferimento e gli interessi privati familiari del ricorrente, dallo stesso evidenziati nelle osservazioni del 30.7.2007, con cui chiedeva di poter riprendere servizio presso la c.c. di Trani;
2) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione e per erroneità dei presupposti: l’Amministrazione avrebbe disatteso la sentenza del T.A.R. Puglia n. 1568/2007, che ha annullato il provvedimento di destituzione dal servizio, in quanto non ha disposto la riammissione al servizio presso la c.c. di Trani, come avrebbe dovuto fare per darvi esecuzione; non sarebbero esplicitate puntuali ragioni a fondamento di ciò, tenuto conto che sono trascorsi dieci anni dal verificarsi dei fatti che hanno originato il procedimento penale;
3) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta ed erronea motivazione: non sarebbe provato che i fatti che hanno suscitato clamore sarebbero stati commessi dal ricorrente ed anzi il giudicato penale si porrebbe in senso contrario, né risulterebbe un’autonoma istruttoria da parte dell’Amministrazione;
4) violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, 6 e 7 D.Lgs. 30.10.1992, n. 449 – eccesso di potere per sviamento, carente motivazione, mancata comparazione tra interesse pubblico e privato, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta: in motivazione sarebbe considerato, quale soluzione da adottare, unicamente il trasferimento provvisorio, mentre in dispositivo si comunica anche l’avvio del procedimento di trasferimento definitivo; inoltre sarebbe stata necessaria una motivazione concreta a fondamento, invece mancante, e l’atto di trasferimento in realtà sarebbe una sanzione disciplinare non prevista dalla legge, inflitta senza le garanzie sostanziali e procedimentali fissate in relazione alle sanzioni disciplinari, e, pertanto sarebbe viziato da sviamento e denoterebbe mobbing, in assenza di alcuna valutazione della situazione familiare del ricorrente, non potendosi il trasferimento a Lanciano, comunque a 250 Km di distanza da Trani, ritenersi di parziale accoglimento della sua domanda;
5) violazione ed erronea applicazione dell’art. 1, comma 1, della L. 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. – violazione del principio generale di proporzionalità – eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea motivazione e sviamento: non sarebbe stato rispettato il principio di proporzionalità e nessuna comparazione sarebbe stata eseguita tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato;
6) violazione dei principi in materia – violazione degli artt. 2 e 29 Cost. e della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20.11.1989 – eccesso di potere per contraddittorietà, carente motivazione, erroneità dei presupposti e sviamento: l’assegnazione provvisoria violerebbe il valore dell’unità familiare ed inoltre, essendo stato disposto senza oneri a carico dell’Amministrazione, porrebbe il ricorrente in gravi difficoltà economiche.
Il provvedimento è stato censurato anche nella parte in cui non prevede oneri a carico dell’Amminsitrazione.
È stata, altresì, proposta domanda di risarcimento del danno – biologico, professionale, patrimoniale ed esistenziale – derivante dagli atti asseritamene vessatori, che integrerebbero mobbing.
Si è costituita in giudizio il Ministero della Giustizia, che ha depositato documentazione conferente.
Nella camera di consiglio dell’11.12.2008, la domanda cautelare è stata rinviata al merito.
Con decreto del Direttore generale del Personale e della Formazione del 24.6.2008, è stato disposto il trasferimento del Sig. O. , senza oneri a carico dell’Amministrazione, con effetto immediato alla casa circondariale di Lanciano.
Avverso quest’ultimo provvedimento sono stati proposti i seguenti motivi aggiunti:
7) illegittimità derivata: il provvedimento sarebbe viziato anche per tutti i vizi che inficerebbero il presupposto provvedimento del 30.1.2008, impugnato col ricorso introduttivo;
violazione ed erronea applicazione del combinato disposto dell’art. 7 del d.P.R. 6.3.2001, n. 55, e dell’art. 16, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 30.7.1999, n. 300 – incompetenza – eccesso di potere per contraddittorietà con atti dell’Autorità superiore: il Direttore generale avrebbe disatteso il provvedimento di reintegrazione in servizio, adottato dal superiore Capo del Dipartimento;
9) violazione dell’art. 10 bis della L. 7.8.1990, n. 241 – eccesso di potere per carente istruttoria e difetto di motivazione: sarebbe stata violata la menzionata disposizione, in quanto non sarebbero stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del ricorrente ad essere reintegrato nella propria sede di servizio;
10) violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione di cui all’art. 97 Cost. – eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà ed illogicità: il ricorrente avrebbe avuto un ruolo marginale nella vicenda penale, nella quale invece determinante sarebbe altro collega, pure trasferito alla c.c. di Lanciano, creando disagio psicologico nel ricorrente stesso;
11) violazione ed erronea applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e del D.M. 7.11.1997, n. 488: il procedimento non si sarebbe concluso nel termine “perentorio”;
12) violazione dell’art. 55 del d.P.R. 24.4.1982, n. 355, e della L. n. 241/1990 – violazione degli artt. 2, 29 e 31 Cost. e della L. 27.5.1991, n. 176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20.11.89 – eccesso di potere per carente motivazione e sviamento dalla causa tipica: in dispregio del valore dell’unità familiare, non sarebbero state esaminate le osservazioni del ricorrente, che esplicitavano le esigenze familiari;
13) eccesso di potere per erronea presupposizione, erronea motivazione e contraddittorietà: la parte motiva riprenderebbe quella contenuta nella sentenza del T.A.R. Puglia n. 198/2008, che il ricorrente intenderebbe appellare (l’ha poi appellata);
14) violazione ed erronea applicazione del combinato disposto dell’art. 6 della L. 1981, n. 27, e della L. 1987, n. 100, dell’art. 1 della L. 29.3.2001, n. 86, e dell’art. 7 del d.P.R. 11.9.2007, n. 170 – eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento: illegittimamente sarebbe stata esclusa l’indennità di missione per il trasferimento d’ufficio disposto: al ricorrente spetterebbe per il trasferimento il trattamento economico previsto dall’art. 1 della L. n. 86/2001 e quello fissato dall’art. 7 del d.P.R. n. 170/2007 e per il distacco provvisorio il trattamento di missione di cui all’art. 6 sempre del d.P.R. n. 170/2007.
Nei motivi aggiunti è stata riproposta la domanda di risarcimento dei danni già avanzata col ricorso introduttivo.
Anche in relazione ai motivi aggiunti si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista della pubblica udienza del 5.3.2009, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1 – Con il ricorso all’esame del Collegio, comprensivo di motivi aggiunti, si contesta dapprima il provvedimento di distacco provvisorio e poi quello di trasferimento del Sig. O. alla casa circondariale di Lanciano, per incompatibilità ambientale, asserendo che essi sarebbero stati adottati in assenza dei presupposti, in violazione del principio di proporzionalità, senza alcuna valutazione comparativa con l’interesse familiare dello stesso, ed in mancanza di idoneo supporto motivazionale, integrando nella sostanza sanzioni disciplinari, al di fuori dei casi nominativi ed in assenza delle necessarie garanzie, e sostenendo, altresì, che sarebbe comunque dovuta l’indennità prevista per il trasferimento d’ufficio, nonché l’indennità di missione per il distacco provvisorio.
2 – È stato inoltre richiesto il risarcimento del danno, sotto diversi aspetti, che deriverebbe da un comportamento qualificato come mobbing, di natura contrattuale.
3 – I profili da esaminare sono essenzialmente quattro: a) la legittimità o meno della decisione dell’Amministrazione di procedere al distacco provvisorio e successivamente al trasferimento, per incompatibilità ambientale; b) il rispetto o meno delle norme procedimentali, di forma ed in materia di competenza; c) la sussistenza o meno del diritto del ricorrente alle indennità richieste; d) la sussistenza o meno del diritto del ricorrente al risarcimento del danno da mobbing ed, a monte, il configurarsi o meno, in capo all’Amministrazione, di un comportamento integrante mobbing.
I profili richiamati non sono ben distinti, ma spesso la soluzione data rispetto all’uno influenza quella da attribuirsi ad altri.
4 – Riguardo al primo profilo, occorre premettere due punti.
4.1 – In primo luogo l’incompatibilità ambientale si caratterizza per la situazione di disagio che viene a determinarsi tra un dipendente ed un certo contesto ambientale, non potendosi limitare detto disagio all’ambiente lavorativo, ma dovendosi estendere anche alla realtà esterna, nella quale ridonda la pregressa condotta del dipendente stesso.
In tal modo il mantenere in sede il dipendente potrebbe causare una grave lesione al prestigio, al decoro ed alla funzionalità dell’ufficio di appartenenza.
4.2 – La valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per ravvisarsi l’incompatibilità ambientale deve essere eseguita dall’Amministrazione, dotata al riguardo di ampia discrezionalità, ancor più se si tratta di Corpi di Polizia, come nella specie, laddove l’immagine di fronte ai cittadini assume una rilevanza ancora maggiore.
Naturalmente, affinché detta valutazione non sfoci nell’arbitrio, è necessario che siano esaminati attentamente i fatti che hanno originato tale incompatibilità ambientale, dandone contezza nella parte motiva del provvedimento che eventualmente dispone l’allontanamento del dipendente in parola.
5 – Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’Amministrazione intimata ha esaminato i fatti che hanno interessato il ricorrente, nei confronti del quale occorre ricordare che non vi è stata una sentenza di assoluzione, ma una pronuncia di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, rinvenendosi negli atti del giudizio penale un riferimento ad un suo coinvolgimento, seppure marginale, nella vicenda in questione.
Per poter comprendere la portata del disagio arrecato dai fatti successi, questi devono essere contestualizzati nella realtà in cui sono accaduti: si tratta di una realtà locale di non grandi dimensioni, nella quale il clamore è di gran lunga maggiore, per cui il mantenimento in sede del Sig. O. ben avrebbe potuto ledere il prestigio e l’immagine dell’Amministrazione.
Naturalmente quest’ultima, quando saranno trascorsi ulteriori anni dall’accaduto e sarà cessato il clamore stesso, valutando il venir meno dei presupposti che l’hanno indotta ad assumere le determinazioni censurate in questa sede, potrà opportunamente far rientrare a Trani l’odierno ricorrente.
6 – Deve rilevarsi che la scelta operata dall’Amministrazione non solo non risulta, per quanto sopra detto, inficiata da eccesso di potere e da violazione del principio di buon andamento, ma è altresì conforme al principio di proporzionalità e tiene conto anche delle esigenze familiari del ricorrente.
Infatti, se in un primo momento, dopo averlo reintegrato in servizio, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia n. 168/2007, essa aveva disposto il suo distacco a Milano San Vittore, con i provvedimenti qui impugnati lo ha dapprima distaccato provvisoriamente e poi lo ha trasferito definitivamente a Lanciano, che costituisce una sede ben più vicina a quella di residenza del ricorrente e del suo nucleo familiare.
Né il contemperamento tra gli interessi in gioco avrebbe dovuto portare l’Amministrazione a soprassedere su ogni decisione al riguardo; proprio in quanto non ne poteva prescindere, ha eseguito la scelta meno dolorosa per il ricorrente, atteso che Lanciano è ubicata in una Regione molto vicina alla Puglia – l’Abruzzo – e che comunque non era sufficiente, per superare l’incompatibilità ambientale, spostarlo in altro casa circondariale ubicata in un diverso Comune situato nell’ambito della stessa Regione.
7 – Rilevato che sussistevano i presupposti per determinare il distacco ed il trasferimento censurati, non può neppure correttamente sostenersi che si sarebbe in sostanza comminata una sanzione disciplinare, al di fuori dei casi nominati, con correlata violazione delle garanzie procedimentali previste in proposito, e che correlativamente si sarebbe concretato lo sviamento di potere.
Si sono sopra rimarcate le ragioni per cui l’Amministrazione ha legittimamente proceduto nel senso contestato; esse non hanno nulla a che vedere con un intento punitivo, essendosi determinata una situazione di oggettiva incompatibilità tra il dipendente e l’ambiente lavorativo ed altresì la realtà esterna.
Ne deriva che non si ravvisa nella specie alcuna sanzione disciplinare e non è sotteso al comportamento, in concreto tenuto dall’Amministrazione, alcun fine ulteriore e diverso da quello per cui necessitava il trasferimento.
7.1 – Sotto il profilo formale e procedimentale, da ciò innanzi tutto consegue che non doveva essere assicurata alcuna particolare garanzia prevista per i procedimenti disciplinari.
8 – Va poi rilevato che anche l’onere motivazionale è stato congruamente assolto, in quanto dalle argomentazioni esplicitate si desume chiaramente l’iter logico che ha condotto alle determinazioni contestate in questa sede.
9 – Né il mancato rispetto del termine entro il quale concludere il procedimento è sufficiente ad inficiare i relativi provvedimenti finali, trattandosi di termine ordinatorio, in base al principio generale per cui il termine è perentorio solo ove sia espressamente qualificato come tale.
10 – La valutazione delle esigenze familiari del ricorrente, sopra evidenziata, conduce anche a ritenere pienamente rispettato il principio di partecipazione procedimentale, giacché, per quanto possibile, si è tenuto conto di quanto rappresentato nelle osservazioni.
11 – Né può correttamente dedursi la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., essendo detta disposizione riferibile unicamente ai procedimenti originati da istanza di parte, mentre i due provvedimenti impugnati sono chiaramente derivati da iniziativa d’ufficio. Non vale a spostare i termini della questione la circostanza che, quando era scaduto il primo distacco provvisorio a Milano San Vittore, poi prorogato, lo stesso avesse chiesto di essere riammesso a Trani. I provvedimenti qui contestati non costituiscono, infatti, il punto di arrivo di alcun procedimento avviato con detta domanda, la quale piuttosto si riferisce ad altro distacco che medio tempore era scaduto.
12 – Non sussiste poi alcun contrasto con provvedimento sovraordinato e pertanto non si ravvisa la correlata dedotta contraddittorietà: il provvedimento del Capo del Dipartimento di reintegrazione in servizio del ricorrente, adottato in esecuzione della sentenza che annullava il provvedimento di destituzione, non vincolava affatto in ordine alla sede in cui lo stesso doveva essere riammesso in servizio, né la sentenza era cogente in tal senso; nessuno dei due, infatti, esamina minimamente il profilo della sede di assegnazione.
Si tratta di due piani ben differenti: i fatti non erano gravi al punto da comportare la destituzione, da cui è derivata la riammissione in servizio, ma nel contempo tali da palesare l’incompatibilità del mantenimento del ricorrente in sede e conseguentemente la necessità del suo allontanamento dal luogo in cui si sono verificati. Le due soluzioni – destituzione e trasferimento – si riferiscono a due aspetti ben diversi.
Le considerazioni sinora svolte non possono non riverberare i loro effetti sui profili che rimangono da disaminare.
13 – Innanzi tutto l’assenza di valenza punitiva e sanzionatoria nelle determinazioni in contestazione vale ad attribuire carattere d’ufficio al distacco temporaneo ed al trasferimento, con tutto ciò che ne consegue in termini di indennità.
14 – Trattandosi di trasferimento d’ufficio o d’autorità, al ricorrente competono le relative indennità previste dall’art. 1 della L. n. 86/2001 e dall’art. 7 del d.P.R. n. 170/2007.
Ne deriva in primis che il provvedimento gravato con i motivi aggiunti è viziato nella parte in cui non riconosce alcun indennizzo ed in tale parte va, perciò, annullato ed in secundis che l’Amministrazione è tenuta a corrispondere al Sig. O. entrambe le indennità sopra individuate.
15 – Parimenti, accertatasi l’assenza del carattere sanzionatorio per il distacco e ravvisata la ratio ivi sottesa nell’interesse dell’Amministrazione a tutelare il suo buon nome ed il suo prestigio, con conseguente carattere coatto della determinazione assunta, deve ritenersi fondata la pretesa di conseguire l’indennità di missione con riguardo al periodo di distacco temporaneo, posto che essa va giudicata alla stregua della configurazione normativa dei presupposti costitutivi del beneficio medesimo. Infatti, al di là del nomen juris, deve rilevarsi che il diritto al trattamento economico di missione risulta costituito in capo al dipendente per il solo fatto della sua temporanea assegnazione ad una sede diversa da quella ordinaria di servizio.
Perciò il provvedimento di distacco qui gravato è illegittimo e va annullato esclusivamente nella parte in cui detto distacco viene disposto senza oneri a carico dell’Amministrazione.
16 – Il carattere non retributivo, ma indennitario, degli importi da versare al ricorrente ne comporta l’esclusione della rivalutazione.
17 – Vanno, invece, corrisposti gli interessi di mora, da quantificarsi, al tasso legale, dal momento in cui le indennità si sarebbero dovute corrispondere e si sarebbero corrisposte, se ciò fosse stato contemplato nei provvedimenti annullati in parte qua, sino al soddisfo.
18 – Infine resta da esaminare la domanda di risarcimento del danno da mobbing.
I rilievi posti nella presente disamina conducono coerentemente ad affermare che nella specie nessun comportamento persecutorio è stato posto in essere dall’Amministrazione nei confronti del ricorrente, avendo la stessa operato unicamente nel perseguimento del buon andamento, peraltro cercando di sacrificare il meno possibile gli interessi particolari familiari dell’istante.
19 – In conclusione il ricorso è fondato nei soli limiti evidenziati ed i provvedimenti devono essere annullati limitatamente alla parte in cui escludono qualsiasi onere a carico dell’Amministrazione.
19.1 – Rimane, al contrario, ferma la legittimità della determinazione di distacco provvisorio, in precedenza disposto, nonché di quella in ordine al trasferimento, salva la possibilità per l’Amministrazione di eseguire nuove valutazioni più favorevoli per il ricorrente quando sarà trascorso un ulteriore lasso di tempo dai fatti che hanno destato clamore nell’ambiente cittadino.
19.2 – Essa è conseguentemente tenuta a corrispondere al ricorrente le indennità per il trasferimento e quella per il distacco provvisorio disposto con il provvedimento impugnato col ricorso introduttivo, maggiorate degli accessori determinati nei modi sopra indicati.
20 – Per quanto concerne, infine, le spese, i diritti e gli onorari, si ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sez. I quater, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, l’impugnativa proposta con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua, limitatamente alla parte economica, i provvedimenti impugnati e dichiara il diritto del ricorrente alle indennità spettanti per il trasferimento d’ufficio ed all’indennità di missione in relazione al periodo di distacco disposto con il provvedimento oggetto del ricorso introduttivo, ordinando all’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni, nei modi indicati in motivazione.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Depositata in Cancelleria
il 05.05.2009