Svolgimento del processo

…(Omissis)

Con ricorso 24 gennaio 1995 MESSINA Benedetto chiedeva che il tribunale di Palermo, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con il Fondo Edifici di Culto e con l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, lo reintegrasse nella detenzione di un fondo rustico in località S. Martino delle Scale, concessogli in affitto dal Fondo Edifici di Culto con contratto 31 gennaio 1985. Solo in via subordinata l’attore chiedeva che il contratto in questione fosse dichiarato risolto per inadempimento della parte concedente, con condanna, comunque, in ogni caso, dei convenuti al risarcimento dei danni nonché alla liquidazione di un indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo.

Esponeva l’attore, a fondamento delle spiegate domanda che il contratto 31 gennaio 1985 aveva una durata di anni 15, ma che esso concludente era stato arbitrariamente spossessato dello stesso il 5 dicembre 1988 e il Fondo concedente aveva trasferito il godimento del terreno all’Assessorato convenuto.

Costituitisi [tardivamente] in giudizio i convenuti resistevano alle avverse pretese eccependone la infondatezza, atteso che il contratto inter partes aveva natura pubblica, integrando una “concessione” di bene indisponibile e chiedendo, comunque, in via subordinata, l’annullamento del contratto stesso per errore essenziale in ordine alla natura giuridica del suo oggetto, atteso che pur essendo descritto il terreno quale “fondo rustico concesso per uso agricolo” lo stesso, in realtà, aveva natura di “fondo boscato indisponibile”, espressamente assoggettato a precisi vincoli forestali.

Svoltasi l’istruttoria del caso la sezione agraria, con sentenza 24 aprile – 18 maggio 1995, rilevata la tardività della costituzione dei convenuti, pronunciava le conseguenti decadenze ex artt. 416 e 418 c.p.c., contemporaneamente, dichiarava la propria incompetenza “ratione materiae”, a conoscere della domanda di reintegrazione nel possesso.

Nel merito l’adito tribunale, qualificato come bene disponibile del Fondo Edifici Culto il terreno oggetto di causa e come contratto di affitto di fondo rustico quello intervenuto tra le parti, dichiarava illegittima la risoluzione di tale contratto operata unilateralmente dal Fondo concedente, ma rigettava le domande risarcitorie avanzate dal ricorrente perché sfornite di prove, alla pari di quella diretta al conseguimento di un indennizzo per pretesi miglioramenti in realtà mai realizzati.

Gravata tale pronuncia, in via principale dal Fondo Edifici di Culto e dell’Assessorato Agricoltura e Foreste, in via incidentale dal MESSINA, la Corte di Appello di Palermo, sezione specializzata agraria, con sentenza 18 ottobre – 11 novembre 1996 rigettava entrambi gli appelli.

Per la Cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria, MESSINA Benedetto, cui resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un solo motivo, il Fondo Edifici di Culto e l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana.

Motivi della decisione

1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

2. Motivi di ordine logico impongono di esaminare con precedenza, rispetto al ricorso principale, quello incidentale.

Con questo il Fondo Edifici di Culto e l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, denunziando “violazione della legge 7 luglio 1866 n. 3036, della legge 20 maggio 1985 n. 222, del R.D. 14 novembre 1929 n. 2145 e dei principi in materia di demanio e di patrimonio indisponibile” censurano la sentenza gravata nella parte in cui questa ha escluso che il fondo per cui è controversia abbia natura demaniale [e come tale, pertanto, non suscettibile di essere oggetto di contratto di affitto secondo la disciplina di cui alla disciplina di cui alla legge 3 maggio 1982 n. 203].

Premesso che “la Corte palermitana ha rigettato l’appello principale proposto dalla concludente Amministrazione argomentando sia che il fondo per cui è controversia non figurerebbe tra quelli ricompresi in un piano di coltura di cui facevano parte i fondi consegnati nel 1962 all’ONMI sia che, comunque, non rileverebbe la mera circostanza della appartenenza ad Ente Pubblico, mancando, nel caso di specie la destinazione effettiva a servizio pubblico”, il ricorso, svolto in un unico motivo, si articola in due punti.

Il primo – con il quale si censura la prima delle argomentazioni svolte dai giudici del merito, al fine di rigettare le doglianze mosse alla pronuncia del tribunale dagli appellanti principali – è così svolto “è agevole osservare che la mancata menzione della particella catastale che occupa è irrilevante, e la relativa asserzione finisce anzi per provare sin troppo, giacché la trascrizione delle particelle catastali non poteva che avere mero valore esemplificativo, dovendosi in caso contrario obiettare che il terreno di cui alla particella – mancante non era nemmeno stato consegnato all’O.M.N.I.”.

3. La censura è inammissibile, per la sua estrema genericità.

Almeno sotto due, concorrenti, profili.

3.1. Prevede – in particolare – l’art. 366, n. 3, c.p.c. che il ricorso per Cassazione [e la regola ovviamente è applicabile sia al ricorso principale sia a quello incidentale] deve contenere, a pena di inammissibilità, tra l’altro “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”.

Nella specie, per contro, per quanto attiene l’aspetto della controversia costituito dalla deduzione fatta propria dagli attuali ricorrenti incidentali che i terreni oggetto di controversia facessero parte dei beni demaniali, il ricorso incidentale è assolutamente carente, atteso che non vi è alcun riferimento, né nella parte espositiva del ricorso stesso, né in quella motiva, in ordine agli argomenti sviluppati, in fatto e in diritto, vuoi da essi concludenti, vuoi dai giudici di primo e di secondo grado, rispettivamente per dimostrare la natura “demaniale” e “privata” del compendio oggetto del contratto 31 gennaio 1985.

Atteso che per il principio della cosiddetta autosufficienza del ricorso per Cassazione la S.C. deve essere in grado di comprendere, dalla sola lettura del ricorso, l’oggetto del contendere e le ragioni sviluppate dalle parti è palese l’inammissibilità – sotto il profilo in esame – del motivo di ricorso.

È sufficiente considerare, al riguardo, che tutti i “riferimenti” alla natura del terreno contenuti nel ricorso incidentale si risolvono nelle seguenti affermazioni [nella comparsa di costituzione degli enti convenuti] “il terreno in questione veniva descritto nel citato contratto come fondo rustico concesso per uso agricolo, laddove l’area in questione aveva in effetti natura di fondo boscato indisponibile, espressamente assoggettato a ben precisi vincoli forestali” [pag. 31, il tribunale adito ha] “qualificato come bene disponibile del Fondo Edifici di Culto il fondo oggetto di causa e come contratto di affitto di fondo rustico quello intervenuto tra le parti” [pag. 3 – 4], il Fondo edifici di Culto e l’Assessorato Agricoltura e Foreste hanno proposto appello avverso tale decisione “limitatamente alla parte in cui i primi giudici avevano qualificato il terreno in questione come bene disponibile del Fondo Edifici di Culto, in tutto assoggettato alle norme di diritto privato” [pag. 4] È palese per la parte “de qua” la violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c., da parte dei controricorrenti.

3.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque il motivo è inammissibile anche sotto il profilo di cui all’art. 366, n. 4, c.p.c. atteso che il primo dei motivi alla luce dei quali è stata chiesta la Cassazione della sentenza gravata – sopra riportato per esteso – non consente di comprendere neppure quale sia l’oggetto del contendere (e alla luce di quali fatti e, soprattutto, di quali precise norme di diritto, i ricorrenti possano affermare che “la mancata menzione della particella catastale che occupa è irrilevante, e la relativa asserzione finisce anzi per provare sin troppo, giacché la trascrizione delle particelle catastali no n poteva che avere mero valore esemplificativo, dovendosi in caso contrario obiettare che il terreno di cui alla particella mancante non era nemmeno stato consegnato all’O.M.N.I.”).

4. Con la seconda parte del proprio motivo i ricorrenti incidentali denunciano – ancora – la sentenza gravata nella parte in cui questa ha escluso che sia sufficiente l’appartenenza del bene oggetto di controversia ad un ente pubblico perché lo stesso possa dirsi appartenere al novero dei beni demaniali.

Si osserva, al riguardo, che il bene in questione è stato appreso al demanio in esito alla legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico e in particolare della legge 7 luglio 1866 n. 3036, in forza della quale tali beni appartengono al demanio a prescindere dalla effettiva destinazione a uso pubblico.

5. Al pari della precedente la censura è inammissibile (a prescindere da ogni altra pur pertinente considerazione, e in particolare – da quanto affermato al riguardo da questa Corte regolatrice con la propria sentenza Cassazione 20 ottobre 1997, n. 10253 [dal cui insegnamento totalmente prescindono i controricorrenti, ancorché invochino l’autorità di una pronunzia della Corte di Appello di Bologna del 14 luglio 18891 che ha escluso che i beni acquistati dallo Stato in forza del R.D. 7 luglio 1866 n. 3036 ed alla cosiddetta liquidazione dell’asse ecclesiastico, attuata con legge 15 agosto 1867 n. 3848, siano di diritto entrati a fare parte del demanio pubblico indipendentemente dalla loro concreta destinazione ad una pubblica funzione non essendo in tal senso indicative le disposizioni dell’art. 2 del R.D. n. 3848 del 1867 ed art. 11 del R.D. n. 3036 del 1866).

Come noto non possono dedursi, in sede di legittimità, per la prima volta, questioni non dibattute in sede di merito.

Poiché non risulta in alcun modo che nei precedenti gradi del giudizio la demanialità del fondo oggetto di controversia sia stata dedotta in forza della legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico [non solo non è indicato nel ricorso incidentale in quale occasione lo specifico problema sia stato posto all’attenzione dei giudici di merito, ma la sentenza non è censurata sotto il profilo di cui all’art. 112 c.p.c.] è evidente la inammissibilità della censura, atteso che la sollecitata verifica richiede accertamenti mai compiuti in sede di merito, senza che rilevi, in senso contrario che la circostanza, in fatto, ora dedotta per la prima volta in sede di legittimità che il fondo oggetto di lite sia stato appreso in esito alla legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico sarebbe “incontestata tra le parti e incontestabile”.

6. Passando all’esame del ricorso principale, con questo, con il primo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 345 c.p.c. e dell’art. 2090 c.c.” nonché “motivazione omessa e/o insufficiente”, il ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato l’appello incidentale, rigettando la domanda di restituzione del fondo.

Al riguardo la censura si articola sotto due profili: – quanto al primo si deduce che i giudici di appello hanno affermato che la richiesta restitutoria oggi avanzata dal MESSINA sotto forma di esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal Fondo Edifici di Culto costituisce domanda nuova, rispetto all’originario “petitum” ed è, pertanto, inammissibile; – in ordine al secondo si osserva che la qualificazione come domanda nuova della richiesta in esame, si pone in contrasto con il consolidato e unanime orientamento giurisprudenziale secondo cui non può considerarsi nuova la domanda in relazione alla causa petendi, allorquando ferma la identità dei fatti costitutivi posti a fondamento delle pretesa, ne venga chiesta solo una diversa qualificazione giuridica e l’altra parte non vi si opponga.

7. Il motivo è inammissibile, sotto diversi, concorrenti, profili.

7.1. “In primis” si osserva che i giudici del merito hanno rigettato il “primo motivo di impugnazione incidentale” del MESSINA sulla base di due, distinte, “rationes decidendi”, ognuna delle quali sufficiente a sorreggere, “ex se”, il “dictum” adottato.

Dopo avere affermato che “deve rilevarsi che la richiesta restitutoria oggi avanzata dal MESSINA sotto forma di esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal FEC costituisce domanda nuova rispetto all’originario “petitum” (sopra riportato) ed è, pertanto, inammissibile” – in particolare – i giudici del merito hanno osservato [cfr. p. 13 della sentenza] “la pretesa è inoltre improponibile nei confronti della P.A. (sia sotto il profilo possessorio sia sotto quello petitorio), ostandovi il disposto dell’art. 4 L.A.C. [“id est” legge 20 marzo 1865 n. 2248, per l’Unificazione amministrativa del Regno d’Italia, All. E, sul contenzioso amministrativo, G.U. 27 aprile 1865), stante l’attuale, incontroversa, destinazione del fondo a pubbliche finalità”.

Certo quanto sopra è palese – come anticipato – la inammissibilità della censura in esame, per difetto di interesse, in capo al ricorrente.

Deve ribadirsi, al riguardo, infatti – in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata – che qualora la decisione adottata si fonda su due autonome 2rationes decidendi”, ciascuna delle quali è sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, è inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza del ricorrente per Cassazione che investa una sola delle addotte ragioni, atteso che anche in caso di accoglimento della relativa censura, la pronuncia impugnata resterebbe ferma in base alla ratio decidendi non contestata (Tra le tantissime, ad esempio, Cassazione 22 marzo 1999, n. 2666, specie in motivazione, nonché Cassazione 9 dicembre 1994, n. 10555; Cassazione 26 ottobre 1994, n. 8785; Cassazione 24 giugno 1994, n. 8785 e Cassazione 25 ottobre 1993, n. 10577).

7.2. Contemporaneamente si osserva che con il motivo in questione, il ricorrente, pur denunziando, nella intestazione, da un lato, “la lamentata violazione degli “artt. 324 e 325 c.p.c. e dell’art. 2090 c.c.”, sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. e, dall’altro, “motivazione omessa e/o insufficiente” ex art. 360, n. 5, c.p.c., in realtà – come si ricava – dalle argomentazioni svolte a sostegno delle proprie conclusioni, lungi dal prospettare vizi rilevanti alla luce delle ricordate disposizioni, in violazione delle regole poste dall’art. 360 c.p.c. e di quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, pretende, da parte di questa Corte, una nuova valutazione delle risultanze di causa, diversa da quella fatta propria dai giudici di merito.

7.2.1. In particolare quanto alla lamentata violazione degli “artt. 324 e 325 c.p.c. e dell’art. 2090 c.c.” si osserva che giusta quanto assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, quando nel ricorso per Cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cassazione 12 maggio 1998 n. 4777).

In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cassazione 21 agosto 1997 n. 7851).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 324 e 345 c.p.c., nonché art. 2090 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia di precisare quale sia la “corretta” interpretazione di tali norme [a prescindere da ogni altra considerazione in margine all’art. 2090 c.c., disposizione che la dottrina ritiene implicitamente abrogata a seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo e di cui non pare abbia fatto applicazione il giudice “a quo”].

In realtà parte ricorrente, lungi non censurare la interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l’esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze, ed è evidente – pertanto – che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.

7.2.2. Quanto ancora, al denunciato vizio della sentenza gravata sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., per essere la motivazione addotta dai giudici del merito – allorché hanno dichiarato la inammissibilità della “nuova” domanda introdotta dal MESSINA in grado di appello, in violazione della regola posta dall’art. 437 c.p.c. – “omessa e/o insufficiente”, si osserva quanto segue.

I giudici di appello hanno adeguatamente e congruamente esposto i motivi del proprio convincimento sottolineando – tra l’altro – che in primo grado l’attore non aveva mai formulato una domanda di “esatto adempimento” del contratto inter partes “da realizzarsi mediante le riconsegna del terreno oggetto del contratto di affitto”, avendo chiesto esclusivamente – in via principale – di essere reintegrato nella detenzione del fondo, di cui deduceva di essere stato illecitamente spogliato” nonché “in via subordinata”, la pronunzia di risoluzione del rapporto per inadempimento della parte concedente.

Nella specie parte ricorrente, pur denunziando – nella intitolazione del motivo in esame – una presunta omissione o insufficienza della motivazione fatta propria dal giudice del merito, esaurisce la propria denuncia nel lamentare la diversa interpretazione offerta da esso concludente [e, a suo soggettivo avviso, unica conforme a diritto] delle domande dallo stesso rassegnate in primo grado e in appello, rispetto a quella [errata] data (delle stesse conclusioni) dal giudice “a quo”, con ciò non solo non evidenziando un “vizio” di motivazione censurabile sotto il profilo della omessa o insufficiente motivazione [circa un punto decisivo della controversia), ma sollecitando – “contra legem” e in violazione di quelli che sono i limiti istituzionali del giudizio di legittimità – un nuovo apprezzamento da parte di questa Corte regolatrice di quelle che sono le risultanze di fatto del giudizio.

Deve, al riguardo, infatti, ribadirsi – in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata – da un lato, che la interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, da compiersi sulla base sia della formulazione letterale della domanda stessa sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, dall’altro, che il sindacato su tale operazione interpretativa, in quanto non riferibile ad un vizio in procedendo, è consentito alla corte di Cassazione nei limiti istituzionali del giudizio di legittimità (Cassazione 12 ottobre 1998 n. 10101).

In particolare, risolvendosi l’interpretazione della domanda in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, il ricorso per Cassazione in cui [come nella specie] senza prospettare vizi motivazionali, si deduca che il giudice di merito sarebbe incorso in errore in tale operazione ermeneutica, soggiace alla sanzione di inammissibilità (tra le tantissime, cfr. Cassazione 23 aprile 1999 n. 4064. Analogamente, Cassazione 14 aprile 1999 n. 3678; Cassazione 2 dicembre 1998 n. 12227).

Come assolutamente pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in sede di giudizio di legittimità, va tenuta distinta l’ipotesi un cui si lamenta l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censura l’interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi o esclusi alcuni aspetti della controversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte.

Nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura tipicamente processuale, per risolvere il quale la Corte di Cassazione ha il potere dovere di procedere al diretto esame degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pronunzia.

Nel secondo caso – all’opposto – poiché l’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito, alla Corte di legittimità è solo riservato il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata (Cassazione 19 settembre 1997 n. 9314; Cassazione 2 maggio 1997, n. 3782).

Atteso – come osservato sopra – che parte ricorrente, lungi dal prospettare un problema di omessa pronunzia su una domanda introdotta in causa, deduce, con il primo motivo, esclusivamente il presunto errore in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado allorché ha interpretato le conclusioni dallo stesso rassegnate [in conformità al loro tenore letterale e al contesto di tutte le difese dallo stesso svolte in primo grado] in termini diversi dalle proprie aspettative, è evidente che la deduzione non può trovare accoglimento.

7.3. Sempre con il primo motivo parte ricorrente osserva che, comunque, non sussiste novità della domanda allorché ferma l’identità dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa ne venga chiesta solo una diversa qualificazione giuridica e l’altra parte non vi si opponga.

Neppure sotto tale profilo il motivo può trovare accoglimento.

La deduzione, in particolare, è – per i motivi esposti all’inizio – inammissibile, non avendo il ricorrente censurato, con apposito motivo, una delle “rationes decidendi” indicate dal giudice del merito a sostegno della propria statuizione, per cui anche nella eventualità la doglianza in esame dovesse risultare fondata non per questo potrebbe mai giungersi alla Cassazione della sentenza gravata, la quale rimarrebbe pur sempre ferma in forza della “ratio” decidendi non censurata.

In secondo luogo non può tacersi che anche sotto tale profilo la domanda non può trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.

“In primis”, attesa l’autonomia (vuoi per “causa petendi”, vuoi per “petitum”) delle azioni possessorie, concesse “a difesa del possesso” [o di una detenzione qualificata] rispetto all’azione di adempimento contrattuale (a tutela di un ben determinato rapporto contrattuale), deve negarsi che nella proposizione di una domanda possessoria possa ritenersi, per ciò solo, implicita anche una domanda di esecuzione contrattuale.

In secondo luogo, si osserva che il giudizio di merito, si è svolto, nella specie, innanzi alla sezione specializzata agraria della Corte di Appello di Palermo e, quindi, con l’osservanza delle disposizioni sul cosiddetto processo del lavoro (cfr. art. 409, n. 2, c.p.c., nonché art. 9, comma 1, della legge 14 febbraio 1990 n. 29).

Pacifico quanto sopra è noto che nel giudizio di appello, nelle controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro “non sono ammesse nuove domande ed eccezioni” (art. 437, comma 2, c.p.c.).

In tale giudizio, in forza del dettato dell’art. 437 c.p.c. – come si è affermato in molteplici occasioni da parte di questa Corte regolatrice – non sono ammesse domande nuove, né modificazioni della domanda già proposta (sia con riguardo al petitum che alla “causa petendi”) neppure nell’ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cassazione 17 dicembre 1997 n. 12764; Cassazione 27 gennaio 1998 n. 821), atteso che la disciplina sia della fase introduttiva del giudizio che di quella del giudizio di appello risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano (Cassazione 27 dicembre 1997 n. 13049).

8. Con il secondo motivo il ricorrente principale lamentando “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.” nonché “motivazione omessa e/o insufficiente” censura la sentenza gravata nella parte in cui questa “ha rigettato la domanda risarcitoria fondando arbitrariamente la propria decisione sul falso presupposto che l’odierno ricorrente avesse identificato il pregiudizio subito con la sola mancata liquidazione delle somme dovute – ai sensi della legge n. 203 del 1982 – a titolo di indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo, senza considerare che “il ricorrente in primo grado aveva esplicitamente domandato, con formula ampia e onnicomprensiva, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni: richiesta successivamente reiterata in modo altrettanto ampio ed esplicito anche nel giudizio di appello”.

9. Al pari del precedente il motivo non coglie nel segno.

Risulta dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il cui esame è consentito in questa sede, denunciandosi nella specie, in buona sostanza un error in procedendo in cui sarebbero incorso i giudici del merito, che [pag. 5] “in ogni caso la riconosciuta illiceità dello spoglio determina il diritto del ricorrente ad essere risarcito dei danni subiti per l’ingiusta perdita del possesso, dal momento dello spoglio sino al tempo dell’effettiva riconsegna”, “danni che dovranno essere determinati tenendo conto – se del caso in via equitativa – del fatto che, come ben noto ai convenuti i familiari dell’affittuario, e particolarmente tre delle figlie (due non vedenti e una affetta da sindrome di Down) traevano grandissimo giovamento fisico e psichico, dalla permanenza in campagna”.

Certo quanto sopra è palese – a norma dell’art. 2697 c.c. – che incombeva all’attore, al fine di vedere accolte le proprie pretese, dimostrare, quale fosse stato – in concreto – il pregiudizio patito per non avere avuto, per tutto il tempo descritto in citazione, la disponibilità del fondo.

Non essendo, al riguardo, emerso alcun elemento utile al fine del decidere è palese che correttamente i giudici del merito hanno disatteso la domanda, siccome non provata.

Né i danni possano ritenersi impliciti nella circostanza che i congiunti dell’attore avrebbero tratto grandissimo giovamento fisico e psichico, dalla permanenza in campagna, atteso, da un lato, che si è a fronte ad una mera asserzione difensiva, che non risulta suffragata da alcun elemento probatorio, dall’altro, che si è nella specie a fronte ad un contratto di affitto agrario, per cui non esiste – palesemente – alcun nesso di causalità tra l’omessa conduzione del fondo da parte del conduttore e i mancati benefici alla salute dei familiari del conduttore [a prescindere dal considerare che, eventualmente, tali danni dovevano – in tesi – essere reclamati dalle figlie dell’attore e non certamente dall’attore in proprio].

10. Sempre con il secondo motivo – ultima parte – il ricorrente principale censura la sentenza gravata atteso che “i giudici di appello avrebbero dovuto dar corso all’istruzione della domanda risarcitoria, ammettendo le prove testimoniali e la C.T.U. richieste dal sig. MESSINA”.

11. La censura è inammissibile.

Chi denunci, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, o – come nella specie – la mancata ammissione di un mezzo istruttorio – infatti – ha l’onere di indicare, specificamente, le circostanze oggetto della prova [o il contenuto del documento trascurato dal giudice di merito], al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cassazione 2 novembre 1998, n. 10913, nonché, sempre in questo ordine di idee, Cassazione 2 giugno 1998, n. 5394; Cassazione 7 gennaio 1998, n. 72).

Non controverso quanto precede e pacifico – in linea di fatto – che nel ricorso non sono trascritte [neppure per sunto] le circostanze sulle quali i testi dovevano essere sentiti, è evidente la inammissibilità della deduzione, come anticipato.

12. Con il terzo motivo il ricorrente principale lamentando, ancora, “violazione delle disposizioni sulla destinazione dei beni a scopo di P.U.” nonché “motivazione omessa e/o insufficiente”, sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. censura la pronunzia gravata nella parte in cui questa dopo avere negato che il fondo fosse destinato a scopi di pubblica utilità ha aggiunto; “soltanto nel verbale di consegna provvisoria del 6 dicembre 1988 fra il FEC e l’IRF di Palermo .. (il) terreno per cui è causa .. è precisamente indicato .. onde solo da tale data può ritenersi prova la sua destinazione a pubblica utilità”.

“Il salto logico e la carenza motiva – assume il ricorrente principale – non potrebbero essere più evidenti: come può mai ritenersi provata l’esistenza di un atto di esercizio di un potere amministrativo nella semplice consegna provvisoria a terzi di un bene arbitrariamente sottratto al legittimo detentore?”, “Basta solo il termine provvisorio a dimostrare che manca qualsiasi volontà di destinazione, mentre, d’altronde, l’arbitrio commesso dalla FEC esclude la sussistenza del potere”.

13. A prescindere dal considerare – contrariamente a quanto si assume in ricorso – che non esiste alcuna “contraddizione” tra esercizio, da parte della P.A. di poteri autoritativi (con conseguente affievolimento delle posizioni di diritto soggettivo del privato) – ed effetti “temporanei” del provvedimento adottato (cfr., ad esempio, gli articoli 64 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e segg. sulla disciplina delle espropriazioni forzate per cause di pubblica utilità, in tema di occupazioni temporanea di fondi privati) il motivo sopra trascritto è inammissibile.

Almeno sotto due profili.

13.1. In primo luogo l’estrema genericità della deduzione non consente di apprezzarne il contenuto e il risultato utile cui mira il ricorrente.

13.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, si osserva che il ricorrente è carente di interesse alla deduzione in esame.

Premesso che il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse si applica anche al giudizio di impugnazione, nel quale, in particolare, l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l’impugnazione è inammissibile (Cassazione 8 marzo 1995 n. 2722), si osserva che in punto definizione del fondo oggetto di controversia e, conseguentemente, in ordine alla qualificazione del rapporto “inter partes” il MESSINA ha vista accogliere le proprie richieste e, di conseguenza, non può – sul punto – considerarsi soccombente e, per l’effetto, titolare di un interesse a sindacare la sentenza impugnata nella “parte de qua”.

In secondo luogo la censura è inammissibile atteso che non esiste alcuna relazione tra i motivi addotti dai giudici del merito nel rigettare le domande formulate dal MESSINA e la proposizione, sopra trascritta (e censurata dal ricorrente con il motivo in esame).

Ne segue che anche nell’ipotesi dovesse affermarsi che il principio di diritto espresso dalla Corte di Appello di Palermo, sezione specializzata agraria, nella frase censurata dal ricorrente è erroneo non per questo potrebbe mai pervenirsi ad una Cassazione della sentenza gravata nella parte in cui la stessa non ha accolto le domande del MESSINA.

14. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso principale deve rigettarsi.

Atteso l’esito del giudizio (declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, rigetto di quello principale) sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensazione delle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 17 gennaio 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 APRILE 2000.