Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 22 novembre 1977 Domenico Daniele, proprietario di un fabbricato sito a Battipaglia, in via Roma n. 148-150 composto di tre grandi magazzini a pianterreno – di cui due adibiti a ristorante – e da due sovrastanti piani destinati d albergo, conveniva avanti al Tribunale di Salerno il comune di Battipaglia, esponendo che questo, qualche anno prima, aveva costruito un sottopassaggio proprio di fronte al detto fabbricato, ciò che aveva comportato la riduzione del marciapiede e della sede stradale con conseguente diminuzione del transito dei veicoli e dei pedoni nonché perdita di valore del fabbricato e degli esercizi commerciali e turistici ivi aperti. L’attore chiedeva, quindi, la condanna del comune al risarcimento dei danni di natura permanente da lui subiti.

Il Comune di Battipaglia, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda.

Dopo l’espletamento di accertamenti tecnici, il Tribunale di Salerno, con sentenza 8 giugno 1982, condannava il convenuto al pagamento, in favore del Daniele, della complessiva somma di L. 74.800.000 con i relativi interessi legali dalla data della domanda.

Il comune di Battipaglia proponeva appello principale, chiedendo quanto meno la riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento danni ed il Daniele appellava incidentalmente, domandando la rivalutazione del predetto importo, prima, fino alla pronuncia del Tribunale e, poi, fino alla decisione di secondo grado, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata.

Con sentenza 26 aprile 1984 la Corte di Appello di Salerno respingeva l’impugnazione principale ed, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, determinava l’importo del risarcimento nella somma di L. 107.984.000 con i relativi interessi legali.

Osservava la Corte che prima della costruzione del sottopassaggio, realizzato all’altezza del fabbricato Daniele, la via Roma era una strada pianeggiante, di discreta importanza commerciale, larga complessivamente 15 metri, di cui metri 6,70 di complessivo sviluppo dei marciapiedi; che, dopo la costruzione dell’opera pubblica, la sede stradale era occupata per 7 metri dalla rampa del sottopassaggio in forte pendenza mentre la restante larghezza veniva ad essere divisa fra due marciapiedi, ciascuno largo un metro, e due corsie percorribili a senso unico; che la trasformazione viaria aveva conferito alla zona il carattere di “zona morta” in quanto la caratteristica passeggiata pedonale si arrestava ora a circa 50 metri dal fabbricato del Daniele ed era divenuta impossibile la sosta, sia pure temporanea, degli automezzi mentre era aumentato il traffico veicolare (agevolato dal sottopassaggio a livello) con conseguente incremento della rumorosità; che, pertanto, sussistevano gli estremi dell’art. 46 legge 25 giugno 1865 n. 2359 per l’attribuzione di un’indennità al Daniele, essendosi accertata la diminuzione della valore venale dell’edificio, oltre tutto destinato ad albergo-ristorante, in conseguenza dell’opera pubblica; che, infine, l’importo del danno andava aumentato del 40% tenuto conto degli indici ISTAT.

Contro questa sentenza il Comune di Battipaglia ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, cui il Daniele resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

Col primo motivo il Comune di Battipaglia, denunciando la violazione dell’art. 46 legge 25 giugno 1865 n. 2359, si duole che la Corte di Appello di Salerno non abbia tenuto conto della preesistente uguale ampiezza della strada e della possibilità di transito pedonale sul marciapiede davanti all’edificio del Daniele, anche dopo la costruzione del sottopassaggio, nonché del vantaggio conseguito dal privato in conseguenza dell’opera pubblica per la maggiore speditezza del traffico veicolare e per la cessazione della sosta dei veicoli avanti al passaggio livello, ora eliminato. Lamenta, inoltre, il Comune la mancata considerazione del fatto che l’immobile del Daniele è concesso in locazione ad altri, per cui nessuna diminuzione del reddito a suo danno può essersi verificata, e il difetto di un’indagine volta ad accertare se dopo il 1975 si sia realmente determinato un decremento del reddito dell’albergo e del ristorante.

In sostanza, il comune di Battipaglia – contestando che sia venuta meno o sia rimasta limitata la possibilità di utilizzazione dell’immobile come albergo e ristorante – deduce la violazione dell’art. 46 legge 25 giugno 1865 n. 2359: norma, a suo avviso, applicabile solo nell’ipotesi che si verifichi uno di quegli effetti direttamente incidenti sulla obiettiva possibilità di utilizzazione del bene.

Poiché il ricorrente ripropone, con tale censura, il problema dell’ambito di applicabilità dell’art. 46, conviene precisare che l’evento lesivo in esso previsto – concettualmente equiparabile d una parziale espropriazione per pubblica utilità del valore intrinseco dell’immobile da compensare con un indennizzo – si differenzia nettamente dal danno che consegue ad attività illecita e che comporta il ristoro integrale del patrimonio depauperato. la giurisprudenza di questa Corte, pur nella varietà delle situazioni prese in esame, è ispirata al criterio direttivo che non può ritenersi indennizzabile ogni pregiudizio, anche lieve, arrecato al diritto dei privati dalla realizzazione di un’opera pubblica, ma che occorre un’apprezzabile perdita di valore del bene per l’avvenuta compressione o diminuzione del contenuto del diritto inciso (cfr. da ultimo Cass. 6 aprile 1982 n. 2106; Cass. 24 maggio 1984 n. 3188; Cass. 15 novembre 1984 n. 5779). La prima indagine da compiere attiene, dunque, all’accertamento (1) dedotto a sostegno della pretesa di un’indennità compensativa del danno subito. Allorché tale istanza provenga da proprietari di immobili i quali deducono di avere subito danni dall’esecuzione o dal funzionamento di un’opera pubblica, l’indennità spetta loro quando si siano verificati l’annullamento o la notevole menomazione di qualcuna della facoltà che costituiscono il nucleo essenziale del diritto di proprietà sicché, in definitiva, si abbia la perdita di una parte del suo contenuto patrimoniale.Non attingono questo livello di consistenza quelle utilità marginali che non trovano tutela nell’ordinamento giuridico, come diritti soggettivi autonomi o come attribuiti caratteristici e qualificanti del diritto di proprietà quali l’insolazione, l’aerazione, l’ampiezza della veduta panoramica ecc. (Cass. 30 aprile 1969 n. 1393; Cass. 6 aprile 1982 n. 2106).

In ordine ai problemi specifici riguardanti la modifica, la trasformazione e la soppressione delle strade pubbliche, il principio generale è che la Pubblica

amministrazione cui la strada appartiene può liberamente disporre operando su di essa nel modo ritenuto più confacente alla soddisfazione dell’interesse pubblico; i privati cittadini, quindi, sono ammessi a servirsene nello stato in cui la pone la Pubblica Amministrazione e con le modalità prescritte, ma non hanno su di essa alcun diritto patrimoniale. L’interesse dei privati in relazione all’esistenza e al modo di essere delle strade ha giuridico rilievo e merita tutela solo quando l’opera pubblica abbia reso sensibilmente più difficoltoso l’accesso agli edifici latistanti e meno proficua la loro utilizzazione, determinando così una perdita del contenuto patrimoniale e del diritto di proprietà per la diminuzione del reddito o del valore di scambio dell’immobile.

Di tali principi i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione nella specie. Innanzi tutto, la corte di Salerno ha premesso, nella propria sentenza, un’ampia e articolata esposizione dei motivi di appello coi quali il Comune di Battipaglia aveva insistito sulle circostanze di fatto che escludevano, a suo avviso, l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale giuridicamente apprezzabile all’edificio del Daniele; e sono le stesse circostanza di cui il Comune, in questa sede, lamenta il difetto di un’adeguata considerazione da parte dei giudici di appello: quelle, cioé, che sono esposte nel primo motivo del ricorso e quelle che sono contenute nel secondo motivo col quale il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 15, comma ottavo, e dell’art. 115, comma quinto del codice stradale in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per avere i giudici di merito attribuito una negativa incidenza all’impossibilità di parcheggio avanti all’edificio del Daniele, mentre attualmente la sosta dei veicoli è, in genere, vietata nei centri urbani e, comunque, anche prima della costruzione del sottopassaggio la sosta non era consentita in quel punto, data l’esistenza del passaggio a livello a breve distanza.

Questa parte del ricorso che coi primi due mezzi affronta più direttamente le questioni concreto della fattispecie, può essere trattata in unico contesto. Ebbene la sentenza impugnata, con riferimento alle censure dell’atto di appello, ha dettagliatamente descritto, sulla base delle relazioni dei consulenti tecnici di ufficio, lo stato della via Roma prima e dopo i lavori eseguiti dal Comune ed ha poi sintetizzato la profonda differenza fra le due situazioni, rilevando che mentre prima quella strada costituiva una via cittadina, pianeggiante e di discreta importanza commerciale, la stessa si presentava, in seguito ai lavori, come frazionata in più parti con la rampa del sottopassaggio in forte pendenza al centro, due corsie laterali per il transito veicolare nei due sensi e due latistanti marciapiedi larghi un metro ciascuno. Questa trasformazione viaria – secondo il consulente ing. Deo – ha conferito alla zona, che prima si prestava egregiamente allo svolgimento di attività redditizie, il carattere di “zona morta” che non viene impegnata neppure dalla passeggiata pedonale la quale si arresta a circa cinquanta metri, cioé in corrispondenza dell’inizio della rampa.

Per quanto riguarda, in particolare, la possibilità di fermata degli autoveicoli avanti all’edificio del Daniele, la Corte di Salerno ha accertato che la sosta era ivi possibile e consentita sia per l’ampiezza della carreggiata, larga metri 8,50 sia perché il passaggio a livello era distante circa 27 metri: infatti l’art. 115, come quinto, del codice stradale vieta la sosta dei veicoli, fra l’altro, “in corrispondenza o in prossimità” dei passaggi a livello e se il Comune non ritenne di apporre un espresso divieto di sosta avanti all’edificio del Daniele, in applicazione di detta norma, la Corte salernitana ne ha ragionevolmente dedotto che la sosta dei veicoli in quel punto non era di ostacolo all’ordinato flusso veicolare coordinato con il funzionamento del passaggio a livello.

I giudici di merito, dunque, hanno valutato tutte le circostanze utili ad un confronto fra le situazioni esistenti prima e dopo il compimento dell’opera pubblica, con specifico riguardo ai riflessi sul contenuto patrimoniale dei diritti di cui il Daniele è titolare; ed hanno conclusivamente considerato che gli innegabili effetti negativi derivati all’edificio del Daniele dalla realizzazione dell’opera pubblica ne hanno diminuito la redditività ed il valore commerciale, in misura più rilevante di quanto ne abbiano risentito altri immobili, a causa della ridotta possibilità di utilizzazione e di sfruttamento dell’edificio destinato ad albergo e a ristorante.

Al riguardo la Corte di Salerno ha sufficientemente chiarito come non possa influire sulla sua valutazione, modificandola, l’esistenza di parcheggi nei pressi della stazione, cioé ad una certa distanza dall’edificio del Daniele perché ciò che rileva negativamente è l’attuale impossibilità di sosta dei veicoli davanti ad esercizi, per il cui funzionamento il parcheggio è essenziale.

Non merita consenso neppure la censura che prospetta una carenza di motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi della causa per avere omessa di considerare che l’albergo ed il ristorante sono locati a terzi e per avere trascurato di eseguire un’indagine al fine di accertamento nel reddito dei due esercizi. Su entrambi i punti la Corte di Salerno ha chiaramente ritenuto – con criteri logico immune da vizi – che la situazione obiettivamente pregiudizievole determinatasi in conseguenza dell’opera pubblica abbia inciso in senso negativo sul valore di scambio dell’immobile e sull’efficienza produttiva delle aziende commerciali ivi gestite: accertamento, questo, che supera ogni altra indagine particolare, a prescindere dalla possibilità di inquisire sui redditi di terzi estranei al processo e dall’incertezza dei relativi risultati.

I primi due motivi di ricorso debbono essere, quindi, rigettati. Col terzo motivo di ricorso il Comune di Battipaglia – denunciando la violazione degli artt. 333, 334 e 360 n. 5 cod. proc. civ. – censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibile l’appello incidentale con cui il Daniele aveva chiesto la rivalutazione della somma liquidatagli dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno sebbene l’appello principale non riguardasse questo punto della sentenza di primo grado.

Anche tale mezzo di gravame è infondato. Infatti – secondo la giurisprudenza costante di questa Corte – il giudice di merito nella quantificazione del danno deve tenere conto anche di ufficio della svalutazione monetaria, poiché la relativa richiesta deve ritenersi compresa nella domanda risarcitoria fin dalla sua proposizione; pertanto, l’istanza, formulata nella comparsa di risposta nel giudizio di appello, di applicazione di un più elevato indice di svalutazione monetaria non può essere ritenuta come gravame incidentale proposto contro la sentenza di primo grado, ma semplice sollecitazione diretta a provocare l’esercizio di un potere di ufficio del giudice (Cass. 9 novembre 1981 n. 5912; Cass. 4 maggio 1982 n. 2769). Ne consegue che ove detta istanza sia prospettata sotto forma di appello incidentale, è del tutto irrilevante stabilire se essa abbia un collegamento giustificativo nella materia dedotta con l’appello principale.

Col quarto mezzo il ricorrente .- denunciando la violazione dell’art. 2043 cod. proc. civ. – sostiene che la somma liquidata dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno non poteva essere rivalutata in quanto non rappresentava il risarcimento di lesioni conseguenti ad atti illeciti della Pubblica Amministrazione e, pertanto, non costituiva un debito di valore.

Lamenta, inoltre, il Comune di Battipaglia la mancanza di motivazione in ordine ai criteri seguiti dalla Corte di Salerno nel fissare la rivalutazione dell’importo originario.

Entrambe le censure sono prive di fondamento. La qualificazione della somma dovuta dalla Pubblica Amministrazione a sensi dell’art. 46 legge 25 giugno 1865 n. 2359 come “indennità” non incide sulla sua natura – che è pur sempre quella del compenso dovuto per il risarcimento di un “danno” secondo la dizione letterale della norma – ma sul criterio da seguire nella commisurazione dell’equivalente pecuniario per la perdita subita dal patrimonio del danneggiato.

Il fatto che si tratti di responsabilità per atti leciti implica l’esclusione del risarcimento del danno per lucro cessante, ristoro che, invece, è dovuto nel caso di responsabilità per atti illeciti; ciò, peraltro, non toglie che la sua intima natura, conforme alla funzione sua propria, sia quella di una prestazione sostitutiva della perdita subita, reintegratrice, cioé, della lesione sofferta dal patrimonio del danneggiato. Il danaro, in realtà, non costituisce fin dall’origine l’oggetto dell’obbligazione – diversamente da quanto avviene nell’espropriazione per pubblica utilità dove c’é l’onere del deposito dell’indennità equiparata dal legislatore al “prezzo” che sarebbe dovuto in una libera vendita – ma ha per oggetto il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. sicché l’obbligazione pecuniaria sorge in un secondo momento all’atto della liquidazione da parte del giudice, con sentenza costitutiva, del valore del danno. Se ne deduce, come ovvia conseguenza che, trattandosi di debito di valore, nel provvedere sulla domanda si deve tener conto della sopravvenuta svalutazione monetaria fino al momento della liquidazione (Cass. 12 marzo 1951 n. 594; Cass. 30 marzo 1979 n. 1833).

Anche la seconda censura del quarto mezzo è infondata giacché la Corte d’Appello di Salerno ha proceduto alla rivalutazione della somma liquidata dal Tribunale con espresso riferimento ai dati dell’ISTAT ed ai relativi coefficienti.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione da liquidare come nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dal Comune di Battipaglia avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 26 aprile 1984 e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Domenico Daniele, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in L. 98.500 oltre L. 2.000.000 per onorai di avvocato.
Così deciso in Roma l’8 ottobre 1985 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.
(1) degli elementi integrativi dell’evento pregiudizievole DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 APRILE 1986