Svolgimento del processo

Con sentenze del 25 giugno e del 2 luglio 1971 e del 2 novembre 1973 il Tribunale di Roma dichiarò la propria incompetenza e indicò come competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Regione Lazio in ordine a tre processi, i primi due promossi da Virginia Sily, e, dopo la sua morte, riassunti dagli eredi, e l’altro da Ubaldo Antonelli, in nome proprio e come rappresentante legale dei figli minori Vincenzo, Francesco, Mariangela e Mariana Antonelli, per ottenere la condanna dell’Azienda Comunale Elettricità (A.C.E.A.) al pagamento di maggiori indennità (oltre agli interessi e al risarcimento del danno) rispetto a quelle liquidate nei decreti del Prefetto di Roma con i quali erano stati espropriati o assoggettati a servitù di acquedotto alcuni terreni appartenenti alla Sily, siti in via Trionfale e in località S. Agata.

Le pronunce del 25 giugno e del 2 luglio 1971 furono impugnate con regolamenti di competenza, dichiarati entrambi inammissibili dalla Corte di Cassazione con sentenze del 13 settembre e del 2 ottobre 1972, essendo stati notificati dopo il decorso del termine di trenta giorni prescritto dall’art. 47 c.p.c.

Gli Antonelli riassunsero i processi davanti al Giudice dichiarato competente chiedendo la condanna dell’A.C.E.A. al pagamento in loro favore di indennità da determinarsi sulla base del valore di 40 mila lire al mq. o di altro valore più elevato o più esiguo ritenuto giusto, con gli interessi dal giorno dell’occupazione e al risarcimento del danno. La convenuta eccepì l’improponibilità delle domande fatte valere nei giudizi riassunti dopo le pronunce d’inammissibilità dei regolamenti di competenza, sul rilievo che il termine per la riassunzione era già decorso, non dovendo tenersi conto della sospensione determinata dall’impugnazione per il regolamento di competenza se questa sia dichiarata inammissibile, come era avvenuto nei casi in esame.

E, in subordine, chiese il rigetto delle pretese degli attori. Con sentenza non definitiva del 28 maggio 1975 il Tribunale respinse l’eccezione processuale dell’A.C.E.A. sulla considerazione che la sospensione del termine per la riassunzione si verifica anche se il regolamento di competenza sia dichiarato inammissibile. Riuniti i processi, il Tribunale, con sentenza definitiva del 15 maggio 1984, ordinò all’A.C.E.A. il deposito di determinate somme di denaro a titolo d’indennità d’occupazione e di esproprio presso la Cassa Depositi e Prestiti, a integrazione di quelle già versate, con interessi al tasso annuo del dieci per cento e interessi anatocistici, e condannò la convenuta al risarcimento del danno con rivalutazione monetaria in base agli indici Istat e anatocismo.

La soccombente propose appello contro entrambe le sentenze, rinnovando l’eccezione di estinzione dei processi e deducendo la nullità degli atti di riassunzione, perché carenti dell’indicazione dell’organo rappresentativo dell’ente e perché notificati ai procuratori dinanzi al Tribunale e non alla parte personalmente.

Affermò, inoltre, che:

a) le domande dirette a ottenere le indennità di occupazione, gli interessi eccedenti il tasso legale e anatocistici e la rivalutazione monetaria avrebbero dovuto dichiararsi tutte inammissibili, perché erano nuove e su di esse il contraddittorio non era stato accettato;

b) i diritti di credito degli Antonelli erano prescritti e le indennità liquidate erano, comunque, eccessive.

Anche gli Antonelli proposero impugnazione chiedendo, tra l’altro, indennità in misura più cospicua, oltre alla rivalutazione dei loro crediti e agli interessi.

Con sentenza non definitiva del 9 marzo 1988 il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche respinse l’appello dell’A.C.E.A. e ordinò il prosieguo della causa per la determinazione delle indennità spettanti agli Antonelli. In particolare, confermò la statuizione di rigetto dell’eccezione d’estinzione dei processi con una motivazione analoga a quella adoperata dal Giudice di primo grado. Osservò che l’indicazione nominativa del legale rappresentanti dell’A.C.E.A. negli atti di riassunzione sarebbe stata superflua, essendo le funzioni rappresentative concentrate nel direttore dell’ente, e che le notifiche di tali atti non erano nulle, perché se eseguite, come era avvenuto in concreto, al procuratore o avvocato legalmente costituito, sono valide a ogni effetto (art. 154 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775).

Inoltre, ritenne che le pretese degli Antonelli erano ammissibili, perché, quelle volte a ottenere le indennità di occupazione erano state formulate con le citazioni originarie, e le altre, con le quali si erano chiesti gli interessi anatocistici, si erano risolte in delle semplici specificazioni delle domande contenute negli atti introduttivi dei giudizi sulle quali l’A.C.E.A. aveva accettato il contraddittorio. Infine, escluse la prescrizione dei crediti degli Antonelli. Con sentenza definitiva del 13 febbraio 1990 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in parziale accoglimento dell’appello degli Antonelli, ha riformato la decisione di primo grado assegnando ai medesimi indennità d’importo maggiore. E, nel procedere a questa determinazione, ha mantenuto ferma la riduzione del cinquanta per cento della stima dei terreni destinati a strada per la diminuita possibilità di utilizzazione delle vicine aree, limitata agli usi conformi a detta destinazione, mentre ha eliminato, perché ingiustificata, l’ulteriore riduzione a un terzo del valore dei terreni asserviti.

L’A.C.E.A. e gli Antonelli ricorrono per cassazione (la prima contro entrambe le sentenze e gli Antonelli avverso la sola pronuncia definitiva) adducendo, rispettivamente, dieci motivi e un motivo. L’A.C.E.A. e gli Antonelli resistono con controricorsi. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Va pregiudizialmente ordinata la riunione dei due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso proposto dell’A.C.E.A. si denuncia la violazione dell’art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, e si censura la sentenza impugnata sostenendosi che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, per difetto d’interesse, l’opposizione proposta dalla Sily con la citazione del 20 aprile 1961 contro la “stima”, eseguita dall’Ufficio del Genio Civile, in quanto in tale data non era stato ancora emesso il decreto di espropriazione, e avrebbe dovuto ritenere definitiva la indennità determinata nel decreto prefettizio di esproprio del 12 luglio 1960 in mancanza di opposizione contro questo provvedimento.

La censura è infondata.

È vero che l’interesse a proporre l’opposizione era sorto dall’emissione del menzionato decreto prefettizio, tuttavia la Sily, pur avendo impugnato con la citazione introduttiva del processo la sola “stima” dell’ufficio del Genio Civile, aveva investito nel corso del giudizio anche il provvedimento del Prefetto determinativo dell’indennità, e, in ordine all’entità del suo importo, si era poi svolto il contraddittorio tra le parti, senza alcuna contestazione dell’A.C.E.A., la quale soltanto nella fase di gravame ha sollevato l’eccezione d’inammissibilità che esattamente non è stata accolta dal Tribunale Superiore.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’ art. 2964 c.c., e degli artt. 47, 48 e 50 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, e si censura la sentenza non definitiva, sostenendosi che si sarebbe dovuta dichiarare l’estinzione dei processi, riassunti davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche dopo che la Corte di Cassazione aveva pronunciato l’inammissibilità delle istanze di regolamento proposte contro le sentenze d’incompetenza emanate dal Tribunale di Roma, perché il termine semestrale previsto dall’art. 50 c.p.c. per la riassunzione dei processi era già scaduto, decorrendo esso sempre dalla comunicazione della sentenza dichiarativa dell’incompetenza per materia.

La censura è infondata.

Poiché ai sensi dell’art. 48 c.p.c. i processi per i quali è proposta l’istanza di regolamento di competenza restano sospesi dal giorno in cui questa è presentata al Cancelliere, il termine previsto dall’art. 50 c.p.c. per la riassunzione di essi, decorre necessariamente dalla comunicazione della sentenza emanata dalla Corte di Cassazione sulla detta istanza, anche se trattasi di pronuncia d’inammissibilità, potendo le parti riassumere il processo sospeso solo dopo la pronuncia del Supremo Collegio sulla questione di competenza (sent. n. 39 del 1976).

Con il terzo motivo, denunciandosi la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura la sentenza non definitiva per avere il Tribunale Superiore omesso di dichiarare la nullità degli atti introduttivi del processo pur essendosi con essi convenuta in giudizio l’A.C.E.A. “in persona del suo legale rappresentante pro tempore”, mentre, essendo questa una persona giuridica, si sarebbe dovuto citare il direttore dell’ente che aveva tale rappresentanza. Si aggiunge che l’eventuale sanatoria della nullità, determinata dalla costituzione in giudizio dell’A.C.E.A., non aveva pregiudicato i diritti quesiti, e, in particolare, quelli sorti dall’estinzione del processo.

La censura è destituita di fondamento.

Per la più recente e oramai pacifica giurisprudenza di questa Corte, la mancata o erronea indicazione nell’atto introduttivo del processo, dell’organo o ufficio che ha la rappresentanza della persona giuridica citata, determina la nullità di tale atto, solo se non consenta l’individuazione della convenuta (sent. n. 562 del 1987, n. 3652 del 1982 e n. 1150 del 1977). Nella specie, nessuna incertezza poteva sussistere sull’identificazione dell’ente convenuto, esattamente indicato nella citazione, né sul suo organo rappresentativo, in quanto la dicitura “rappresentante legale pro tempore” era riferibile soltanto alla persona del direttore, al quale, come si è ammesso nello stesso ricorso, era ed è conferita la rappresentanza legale dell’azienda (così dispone l’art. 33 della legge 4 ottobre 1986, n. 402).

Con il quarto motivo, denunciandosi la violazione dell’art. art. 154 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, dell’art. 164 c.p.c. e dell’ art. 125 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale Superiore erroneamente omesso di dichiarare la nullità delle notificazioni degli atti riassuntivi dei processi, sebbene fossero state eseguite non personalmente all’A.C.E.A., bensì ai suoi procuratori costituiti nei giudizi nei quali erano state emanate le sentenze d’incompetenza per materia. Si aggiunge che per sostenere la tesi contraria non è giuridicamente corretto il richiamo dell’art. 154 del R.D. n. 1775 del 1933 per il quale “sono sempre valide a ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito”, perché tale norma è applicabile soltanto ai procedimenti instaurati. Infine, si sostiene che, anche se si ritenga sanato il vizio di nullità ai sensi dell’art. 164 c.p.c., resterebbero pur sempre salvi i diritti acquisiti in conseguenza dell’estinzione processuale.

Anche questa censura è infondata. Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui l’atto di riassunzione del processo che segue la decisione della Corte di Cassazione sull’istanza di regolamento di competenza, deve essere notificato al procuratore costituito del giudizio di merito nel quale sia stata pronunciata la sentenza impugnata con la menzionata istanza, perché il regolamento, pur avendo la stessa natura delle impugnazioni, opera, però, come un semplice incidente del processo di merito.

E da tale principio è stata tratta l’ulteriore regola – che si sarebbe dovuta applicare nel caso in esame se la notifica non fosse stata eseguita ai procuratori costituiti – in base alla quale la notifica diretta e personale dell’atto riassuntivo alla parte invece che al suo procuratore, si risolve in un difetto del contraddittorio che importa la nullità dell’intero giudizio svoltosi nella fase di riassunzione e della sentenza emessa a conclusione di esso (sent. n. 153 del 1990 e n. 5117 del 1989).

Con il quinto motivo si censura la sentenza non definitiva per avere il Tribunale Superiore erroneamente ritenuta generica e, quindi, improponibile la doglianza con la quale l’A.C.E.A. aveva criticato l’attribuzione di un valore eccessivo ai terreni espropriati. Nemmeno questa censura merita accoglimento, perché, come è stato correttamente rilevato dal Giudice d’appello, nessun idoneo, specifico supporto argomentativo è stato adoperato per contrastare la motivazione della decisione di primo grado, di cui si era chiesta la riforma con l’atto d’appello (sent. n. 4991 del 1987 delle sezioni unite).

Con il sesto motivo si denunzia la violazione degli artt. 163 e 189 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, e si censura la sentenza non definitiva deducendosi che il Tribunale Superiore non avrebbe potuto esaminare le domande con le quali si era chiesta l’indennità d’occupazione, in quanto queste dovevano ritenersi abbandonate non essendo state riproposte negli atti riassuntivi dei processi. La censura deve essere respinta essendosi da questa Corte altre volte affermato, conformemente all’opinione di autorevole dottrina che, poiché l’atto riassuntivo del processo costituisce soltanto un’istanza diretta al giudice per la fissazione dell’udienza, non è necessario che in esso siano riprodotte tutte le pretese fatte valere dalla parte durante il procedimento poi sospeso presumendosi, fino a prova contraria, che le medesime siano state mantenute ferme anche nel caso di omessa loro trascrizione nell’indicato atto (sent. n. 3194 e n. 1440 del 1981).

Nella specie, le richieste contenute negli atti riassuntivi nei quali si fa esplicito riferimento al giorno dell’occupazione, sia pure con riguardo esclusivo alla decorrenza degli interessi (“… i quali chiedono che il Tribunale condanni A.C.E.A… al pagamento… per l’intera superficie che risulti espropriata o assoggettata a servizi … con gli interessi dal giorno dell’occupazione al soddisfo”) rendono giustificato il giudizio negativo del Tribunale Superiore in ordine all’abbandono delle pretese relative all’indennità di occupazione da parte degli Antonelli. Con il settimo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1218, 1224 e 1284 c.c. e degli artt. 163 e 189 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, e si censura la sentenza impugnata affermandosi che il Tribunale Superiore si sarebbe dovuto astenere dal condannare l’A.C.E.A. a pagare agli Antonelli interessi di importo maggiore al tasso legale e a risarcire il danno causato dalla svalutazione della moneta essendo state le relative istanze formulate non negli atti riassuntivi, bensì tardivamente nel corso del giudizio svoltosi davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, e perché su di esse non era stato accettato il contraddittorio dalla convenuta che ne aveva eccepito anche l’inammissibilità.

Si aggiunge che, in ogni caso, costituendo le indennità suddette debiti di valuta, non si sarebbe potuta condannare l’A.C.E.A., in assenza di un’espressa domanda dei creditori, al versamento né degli interessi extralegali, né dell’importo per la svalutazione monetaria della quale non era stata fornita nemmeno la prova. Infine, si adduce che l’A.C.E.A. non poteva essere considerata responsabile del danno derivato dal tardivo soddisfacimento del credito degli Antonelli “non essendo deputata alla stima dei beni espropriati”. Questa censura è fondata avendo gli Antonelli chiesto, sia con le citazioni introduttive, sia con gli atti riassuntivi dei processi, i soli interessi al tasso legale, senza fare alcun accenno né a interessi di importo maggiore, né alla svalutazione monetaria.

Solo con l’istanza del 4 maggio 1978 avevano domandato interessi più elevati ai sensi dell’art. 1224 c.c., ma non essendosi su tale questione accettato il contraddittorio dell’A.C.E.A., questi non si sarebbero potuti liquidare dal Tribunale Superiore, per di più con l’erronea motivazione che “costituivano una mera specificazione della pretesa risarcitoria”, né, tanto meno, si sarebbe potuta condannare la convenuta a un ristoro del danno non preteso. Con l’ottavo motivo, denunziandosi la violazione dell’art. 1283 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, si censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale Superiore erroneamente attribuito agli espropriati gli interessi anatocistici che non si sarebbero potuti, invece, liquidare, né con riguardo alle somme di denaro determinate come risarcimento del danno per l’occupazione illegittima ultrabiennale, non essendo l’anatocismo applicabile ai debiti di valore, né in relazione alle indennità per occupazione biennale legittima e per l’espropriazione, non essendo stata proposta una specifica domanda per ottenerli. Anche questa censura è fondata.

Per quanto riguarda gli interessi anatocistici attinenti al risarcimento del danno, la statuizione con cui essi sono stati assegnati è legittima, perché la norma dell’art. 1283 c.c. che li contempla, non esprime un principio generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale ed è, quindi, applicabile ai debiti di valuta e non anche a quelli di valore, quali sono i debiti derivanti da responsabilità per danni (sent. n. 5781 del 1984 e n. 1262 del 1966). In ordine agli interessi anatocistici, liquidati per i debiti di valuta, questa Corte ha già avuto occasione di precisare che, relativamente a debiti pecuniari certi, ma non liquidi, quali sono le indennità per occupazione biennale e per espropriazione, gli interessi, ancorché maturino nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, scadono con la pronuncia giudiziale, e, pertanto, possono produrre ulteriori interessi solo dal momento di tale scadenza per effetto di una convenzione ad essa successiva, ovvero dal giorno della domanda giudiziale proposta dopo la detta pronuncia (sent. n. 2061 del 1991).

Con il nono motivo, denunziandosi la violazione dell’ art. 2934 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, si censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale Superiore immotivatamente respinta l’eccezione di prescrizione del diritto di risarcimento del danno sollevata dall’A.C.E.A.. Con riguardo a tale censura va precisato che, con orientamento costante, queste Sezioni Unite per oltre un quarantennio, al fine di adeguare il sistema delle impugnazioni di cui agli artt. 143 e 200 del R.D. n. 1775 del 1933 – che non contempla il vizio di motivazione tra quelli che possono formare oggetto di ricorso per cassazione contro le sentenze deliberate dal Tribunale Superiore in unico grado o in grado d’appello – all’art. 111 della Costituzione, il quale sancisce al primo comma che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, e, al secondo comma che contro le sentenze è sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge, ha applicato direttamente la norma costituzionale, interpretandola nel senso d’includere in tale violazione di legge sia quella delle norme sostanziali sia quella delle norme processuali (sent. n. 311 del 1973, n. 260 del 1960, n. 195 del 1957 e n. 1937 del 1954).

Per quanto riguarda, in particolare, il problema consistente nello stabilire se fossero denunciabili con il ricorso per cassazione, sotto il profilo della violazione dell’obbligo della motivazione, anche i vizi d’insufficienza e contraddittorietà della stessa, si ritenne, sempre da questa Corte, che nella violazione di legge dovessero comprendersi tutti i vizi previsti dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c., sul rilievo che l’obbligo sancito da tale norma costituisce un principio generale applicabile anche nel caso in cui si assuma che nel detto vizio sia incorso un giudice speciale (sent. n. 260 del 1960 e n. 195 del 1957). Pertanto, in base a questa interpretazione dell’art. 111 della Costituzione, il sistema previsto dal R.D. n. 1775 del 1933 risultò modificato e reso uniforme per tutte le sentenze del Tribunale Superiore, emesse in unico grado e in grado d’appello, nel senso che, applicandosi direttamente tale articolo, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione era ammissibile per violazione di legge sostanziale e processuale, con inclusione nella violazione di legge per mancanza di motivazione, anche dei vizi di insufficienza e contraddittorietà della stessa motivazione.

Con la sentenza n. 5888 del 1992, queste Sezioni Unite hanno, però, mutato detto indirizzo tradizionale. Infatti, anche in considerazione dei limiti introdotti dal nuovo codice di procedura penale alla proponibilità del ricorso di cassazione per vizio di motivazione (per l’art. 606 c.p.p., lettera e), il ricorso può proporsi solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato), hanno affermato che “il ricorso per cassazione riguardante la motivazione, deriva la sua disciplina dalla connessione della norma del primo con quella del secondo comma dell’art. 111 della Costituzione, la quale prescrive l’obbligo della motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali.

E, raccordando la funzione di tale precetto, diretto ad assoggettare a controllo l’effettiva esplicazione del diritto di difesa delle parti nel processo e la formazione del giudizio sulla sola base della soggezione del giudice alla legge, con lo scopo della norma di sottoporre tutte le sentenze al controllo di legalità della Corte di Cassazione, diretto ad assicurare l’uniformità d’interpretazione e applicazione del diritto oggettivo a tutela dell’uguaglianza dei cittadini e il loro giusto trattamento nel processo”, hanno ritenuto che “tra le violazioni di legge, denunziabili col ricorso per cassazione, è compresa quella dell’obbligo di rendere palesi i motivi della decisione, e che la denunzia può avere ad oggetto soltanto l’esistenza della motivazione in sé, senza estendersi al confronto del contenuto della motivazione con le risultanze del processo. Il vizio di motivazione, perciò, che, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, può essere portato alla cognizione della Corte di Cassazione, si ha, sia nel caso di mancanza assoluta della motivazione, sotto l’aspetto materiale e grafico, sia nel caso in cui la esposizione è inidonea a rileva le ragioni della decisione, anche sotto il profilo del fatto. Detti vizi devono, però, risultare direttamente dal provvedimento impugnato, non essendo riservato dalla Carta Costituzionale alla Corte di Cassazione il compito di verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione sulle questioni di fatto se l’indagine richieda un raffronto tra le ragioni della decisione adottata nella sentenza e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito”.

Ciò premesso, la surriportata censura deve essere ritenuta ammissibile e fondata, anche in applicazione del nuovo più restrittivo orientamento seguito da questa Corte, giacché la motivazione della sentenza del Tribunale Superiore racchiusa in una lapidaria espressione (“Ancora, in quanto tempestivamente richiesti con i relativi atti introduttivi i crediti in discorso non possono ritenersi estinti per prescrizione”), senza alcun riferimento alle date dalle quali i diritti di credito si sarebbero potuti fare valere ( art. 2935 cod. civ.), è soltanto apparente e formale, essendo priva di qualsiasi argomentazione idonea a rivelare la “ratio” della statuizione di rigetto dell’eccezione di prescrizione addotta dall’A.C.E.A.. Infine, con il decimo motivo di censura la sentenza impugnata affermandosi che il Tribunale Superiore ha assegnato agli Antonelli indennità di occupazione e di esproprio in misura esagerata, perché non ha esaminato gli argomenti con i quali l’A.C.E.A. aveva dimostrato il minore valore dei terreni assertivi. Si aggiunge che non si sono prese in considerazione nemmeno le richieste d’informazione da rivolgere al Comune di Roma, ai sensi dell’art. 213 c.p.c., né l’istanza di nomina di un nuovo consulente tecnico per l’esatta determinazione del valore dei suoli espropriati.

La censura è inammissibile in quanto con essa non si è denunziato un vizio della motivazione emergente direttamente dal contenuto della sentenza impugnata, ma si è dedotta l’insufficienza di motivazione che sarebbe evidenziata dal raffronto tra le ragioni poste a base della pronuncia e altre risultanze processuali (per altro indicate genericamente) che di dette ragioni dovrebbero provare l’inadeguatezza. Con il ricorso proposto dagli Antonelli, composto da un motivo unico, si denunzia la violazione degli artt. 2043 e 2729 c.c., dell’art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dell’art. 140 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli artt. 112, 115, 116 e 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, e si censura la sentenza impugnata adducendosi che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha ridotto immotivatamente, nella misura del cinquanta per cento, il valore dei terreni espropriati negli anni 1961 e 1962, senza considerare che la diminuzione di valore si era verificata in un secondo momento, giacché il progetto di costruzione della strada pubblica che avrebbe potuto influire negativamente sulla valutazione dei suoli, era stato previsto per la prima volta nel nuovo piano regolatore approvato nell’anno 1965.

Si aggiunge che lo stesso Tribunale Superiore, in accoglimento di un’istanza subordinata degli Antonelli, con la quale si era chiesto l’allineamento dei valori dei terreni al più elevato dei valori indicati dal consulente tecnico d’ufficio (da lire 20.000 a lire 30.000 al mq.) ha determinato tale valore in lire 23.000 al mq. senza, però, esaminare l’obiezione secondo cui i valori relativi agli anni 1960-1961, data la sopravvenuta svalutazione monetaria, non potevano rimanere immutati anche per l’anno 1965. Di questo ricorso l’A.C.E.A. ha eccepito l’improcedibilità per non essere stato preceduto dal deposito di cui all’art. 203 del R.D. n. 1775 del 1933 per il quale: “Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 200 e 201, quanto l’istanza di revocazione, devono essere preceduti dal deposito di lire… che va incamerato ove il ricorso o l’istanza siano rigettati”. L’eccezione è manifestamente priva di qualsiasi consistenza, avendo queste Sezioni Unite con la sentenza n. 6459 del 1985 già deciso che anche il ricorso per cassazione avverso pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non richiede il preventivo deposito per il caso di soccombenza, tenuto conto che l’abrogazione dell’art. 364 c.p.c., disposta dall’art. 1 della legge 18 ottobre 1977, n. 793, si estende implicitamente pure alla norma dell’art. 203 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, che si limita a integrare il citato art. 364 c.p.c. in ordine soltanto al “quantum” del deposito medesimo.

Il ricorso è, però, inammissibile per le stesse ragioni esposte nel trattare l’ultimo motivo del ricorso proposto dall’A.C.E.A., risolvendosi anch’esso in una serie di critiche che investono il provvedimento giurisdizionale con riguardo a elementi estranei alle argomentazioni adoperate dal Tribunale Superiore a sostegno della propria decisione. Consegue che devono accogliersi il settimo, l’ottavo e il nono motivo del ricorso dell’A.C.E.A., rigettatisi gli altri motivi dello stesso ricorso, deve dichiararsi inammissibile il ricorso degli Antonelli, cassarsi la sentenza non definitiva nei limiti dei motivi accolti, e rinviarsi la causa per un nuovo esame al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il quale, oltre a provvedere sulle spese di questo giudizio, si adeguerà ai seguenti principi di diritto:

1) – La norma dell’art. 1283 c.c., che ammette l’anatocismo, enuncia una regola eccezionale, che è applicabile alle sole obbligazioni pecuniarie per le quali è prevista, e non è estensibile ai debiti di valore;

2) – Gli interessi sui debiti pecuniari certi, ma non liquidi, pur maturando nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione dei debiti stessi, scadono con la pronuncia giudiziale, con la conseguenza che possono produrre interessi ulteriori solo dal momento di tale scadenza e non per il periodo anteriore.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi, accoglie del ricorso proposto dall’Azienda Comunale Elettricità (A.C.E.A.) il settimo, l’ottavo e il nono motivo e rigetta gli altri motivi; dichiara inammissibile il ricorso proposto dagli Antonelli. Cassa la sentenza non definitiva e rinvia la causa per un nuovo esame al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma l’11 febbraio 1992.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 OTTOBRE 1992.