Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29 aprile 1986, in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì datata 7 maggio 1985, la Corte d’appello di Bologna dichiarava Fusco Giuseppe colpevole del delitto previsto dall’art. 46, terzo comma, del T.U. 8 luglio 1924 per aver destinato 22.104 litri-anidri di alcool denaturato ad usi diversi da quelli consentiti e lo condannava alla pena di L. 60.000.000 di multa.

La Corte di Cassazione, su ricorso del Fusco, con sentenza in data 27.11.1987 annullava senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, essendo stato l’accertamento effettuato il 31 marzo 1980.

Con ingiunzione del 7.2.1990, notificata il successivo giorno 12, la Dogana Principale di Forlì ingiungeva a Fusco Giuseppe di pagare la somma di lire 39.156.135, oltre interessi e spese, “per imposta di fabbricazione e diritto erariale spiriti”.

Avverso detta ingiunzione il Fusco proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Bologna, che, con sentenza in data 10.10.1995, accoglieva l’opposizione “per carenza di legittimazione passiva del Fusco in relazione alla pretesa tributaria azionata”.

Ritenevano quei giudici che il tributo per la fabbricazione degli alcoli era dovuto dalla società Bradley (di cui l’opponente era legale rappresentante al tempo dell’accertamento), in quanto detta società era il soggetto passivo d’imposta, mentre non era configurabile a carico del Fusco alcuna responsabilità solidale neppure ove lo si volesse ritenere responsabile della violazione di cui al terzo comma dell’art. 46, riguardando tale norma la responsabilità penale di colui che materialmente realizza la fattispecie criminosa ivi prevista.

Contro la decisione interponeva appello l’Amministrazione delle Finanze e rilevava che il Fusco, quale autore dell’azione delittuosa, aveva anche procurato l’evasione dell’imposta sicché doveva rispondere, a titolo risarcitorio, in via solidale con la società proprietaria del deposito, delle conseguenze dell’evasione stessa, posto che “la condotta delittuosa non esauriva i suoi effetti nell’ambito della sanzione penale, ma esponeva il suo autore alle ulteriori conseguenze civili e risarcitorie per i danni alla medesima provocati”. Collegamento questo che trovava la sua fonte nell’ultimo comma dell’art. 46 citato, il quale dispone che “in tutti i casi considerati dal presente articolo, oltre l’applicazione della pena, si riscuote l’imposta di fabbricazione”.

Lamentava, pertanto, l’appellante che il tribunale non avesse preso in esame la domanda riconvenzionale avanzata nei confronti del Fusco, proprio “con riferimento alla responsabilità risarcitoria del Fusco” medesimo.

L’appellato, costituendosi in giudizio, eccepiva la inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della domanda risarcitoria.

Con sentenza del 20 giugno 1997, depositata in cancelleria il 18 settembre 1997, la corte d’appello adita, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione delle Finanze condannava Fusco Giuseppe a pagare all’appellante, in solido con la Bradley s.r.l., la somma di L. 39.165.135 oltre interessi come per legge; rigettava, nel contempo, l’opposizione proposta dal Fusco medesimo avverso l’ingiunzione notificatagli in data 12.2.1990 ad istanza dell’Ufficio Dogana Principale di Forlì, condannandolo al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Osservava la corte che il Fusco non era tenuto al pagamento della somma, di cui all’ingiunzione, in virtù del su richiamato quarto comma dell’art. 46 del T.U. 8.7.1924, imponendo tale norma il pagamento del tributo al solo soggetto passivo del rapporto tributario.

Il Fusco, invece, quale autore del fatto causativo dell’illecita evasione dell’imposta di fabbricazione, doveva essere condannato al pagamento della somma in questione a titolo risarcitorio, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dall’amministrazione finanziaria e sulla quale i primi giudici avevano omesso ogni pronuncia.

Avverso detta sentenza il Fusco ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria.

L’Amministrazione delle Finanze dello Stato ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c. e, in ogni caso, insufficiente, omessa o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c..

Deduce il ricorrente che non potrebbe proporsi un’azione risarcitoria nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto tributario senza che, quanto meno, si sia verificato il presupposto di un danno risarcibile, necessariamente costituito dal vano esperimento di un’azione recuperatoria del credito tributario nei confronti del soggetto fiscalmente obbligato, nel caso di specie la s.r.l. Bradley, alla quale non era stata neppure notificata la ingiunzione di pagare la somma dovuta per la imposta evasa.

Comunque la domanda riconvenzionale non poteva essere proposta nei confronti di un soggetto che non era passivamente legittimato per il pagamento dell’imposta.

Peraltro, anche nella ipotesi di una domanda principale proposta nei confronti di un soggetto passivamente legittimato, nascente da rapporto di natura contrattuale o autoritativa (come quello di imposta), non sembrerebbe proponibile una domanda riconvenzionale per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme ermeneutiche riguardanti l’onere della prova. In ogni caso, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..

Deduce il ricorrente che la corte si sarebbe riportata nel merito alla valutazione del giudice penale senza procedere ad una sua autonoma valutazione.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 101 e 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c.. In ogni caso, insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..

Deduce il ricorrente che la sua condanna in solido con la Bradley sarebbe errata, in quanto detta società è soggetto che non ha mai fatto parte del giudizio.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. In ogni caso, omessa o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..

Deduce il ricorrente che la sua condanna a tutte le spese del giudizio sarebbe ingiusta, illogica e contraddittoria, atteso che l’accoglimento della domanda riconvenzionale conseguirebbe all’implicito rigetto della domanda principale.

Con il ricorso incidentale condizionato l’Amministrazione Finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 46, ultimo comma, t.u. imposta di fabbricazione spiriti 8 luglio 1924 e dei principi generali che regolano la responsabilità tributaria dell’autore della frode fiscale (art. 360, n. 3, c.p.c.).

Deduce l’Amministrazione Finanziaria che sia per l’art. 46, ultimo comma, del citato T.U. che per i principi generali summenzionati, l’autore dell’illecito tributario, in quanto autore della frode fiscale, è responsabile del pagamento del tributo evaso, anche nel caso in cui egli non sia il soggetto passivo tipico dell’obbligazione tributaria.

Preliminarmente ricorso principale ed incidentale, in quanto proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso principale, per quanto di ragione, ed il secondo motivo appaiono fondati.

Si deve procedere, pertanto, all’immediato esame, data la sua priorità logica, della questione posta con il ricorso incidentale condizionato.

L’art. 46 del D.M. 8 luglio 1924, recante disposizioni legislative per l’imposta di fabbricazione degli spiriti, dispone:

“La detenzione di spirito o di residui denaturati, in condizioni diverse da quelle prescritte, e così pure la rettificazione e trasformazione e qualunque altra operazione anche semplicemente preparatoria, intesa a rendere possibile l’impiego dello spirito e dei residui denaturati ad usi diversi da quelli per cui fu concessa l’esenzione, sono punite con le pene stabilite dall’art. 37.

La fabbrica o l’opificio o il magazzino, nei quali si contravvenga a tali disposizioni, sono privati per due anni del beneficio di cui all’art. 19 e gli apparecchi, le materie, gli spiriti ed i residui cadono in confisca.

Le eccedenze e le deficienze dei prodotti denaturati in confronto del registro di carico e scarico e dei documenti giustificativi, sono puniti con una multa commisurata dal doppio al decuplo dell’intera imposta di fabbricazione sulla quantità trovata in più o in meno.

Non sono punite le differenze che non superino il 5 per cento del magazzino.

Nella stessa misura è applicata la multa ragguagliandola all’intera quantità dei prodotti denaturati, qualora manchi il registro di carico e scarico; ed alla quantità non legittimata, ove manchino i documenti giustificativi.

In tutti i casi considerati dal presente articolo, oltre l’applicazione delle pene, si riscuote l’imposta di fabbricazione.”

Com’é agevole rilevare:

con il primo comma vengono sanzionate operazioni intese a rendere possibile l’impiego dello spirito e dei residui denaturati ad usi diversi da quelli per cui fu concessa l’esenzione dall’imposta di fabbricazione;

con il terzo e quarto comma, vengono punite alcune condotte con la sanzione della multa, la cui misura viene determinata con riferimento ad un multiplo dell’importo dell’imposta di fabbricazione dovuta sulla quantità trovata in più o in meno, nella ipotesi in cui vengano riscontrate eccedenze o deficienze dei prodotti denaturati in confronto del registro di carico e scarico e dei documenti giustificativi; sulla intera quantità dei prodotti denaturati qualora manchi il registro di carico e scarico; sulla quantità non legittimata, ove manchino i documenti giustificativi.

La disposizione di cui al primo comma non risolve il problema se la realizzazione di una delle condotte incriminate determini automaticamente la cessazione del regime di esenzione; le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non risolvono il problema se l’imposta dovuta debba ritenersi assorbita, oppure no, dalla sanzione, posto che questa viene determinata con riferimento ad un multiplo della, imposta di fabbricazione da ritenersi evasa.

Questi problemi vengono risolti dall’ultimo comma dell’art. 56, il quale con il disporre che “oltre l’applicazione delle pene, si riscuote l’imposta di fabbricazione” implicitamente statuisce che le condotte illecite, considerate dal primo comma, fanno venire meno il regime di esenzione, e che le sanzioni previste per le condotte illecite, di cui al terzo e quarto comma, pur essendo commisurate ad un multiplo dell’imposta evasa, non assorbono l’imposta stessa, che, quindi, “in tutti i casi considerati” deve essere riscossa dall’amministrazione finanziaria.

Questa appare essere la portata normativa della disposizione in esame, senza che il tenore letterale e tanto meno una lettura sistematica della stessa – data la ratio che la ispira – consentano di ritenere che la riscossione dell’imposta, oltre che nei confronti dei soggetto passivo, individuato in base alle relative disposizioni del D.M. 8 luglio 1924, possa effettuarsi anche nei confronti di altro soggetto (c.d. responsabile d’imposta), per il solo fatto che questo si sia reso responsabile di qualcuno degli illeciti previsti dall’art. 46 del D.M. summenzionato.

Il ricorso incidentale condizionato deve, pertanto essere respinto, il che impone l’esame dei motivi del ricorso principale.

Si è già affermato che il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto per quanto di ragione.

Sostiene il ricorrente che la domanda riconvenzionale, essendo subordinata alla domanda principale, è improponibile se il rapporto processuale non è stato regolarmente costituito o addirittura manchi il presupposto ex art. 36 c.p.c. di una causa pendente tra le parti.

Pertanto la domanda riconvenzionale, introdotta nel presente giudizio, non poteva essere proposta nei confronti di un soggetto, che non era passivamente legittimato per il pagamento dell’imposta.

Ritiene il collegio che l’eccezione sia infondata, in quanto il fatto che il Fusco non fosse passivamente legittimato al pagamento del tributo, riguardando esclusivamente il rapporto sostanziale di imposta e richiedendo, conseguentemente, una pronuncia nel merito, non poteva incidere sulla valida costituzione del rapporto processuale, introdotto con l’opposizione all’ingiunzione fiscale, e, quindi, sulla pendenza, al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, della causa principale.

Con un ulteriore profilo di censura il ricorrente deduce che, anche nella ipotesi di una domanda principale proposta nei confronti di un soggetto passivamente legittimato, nascente da rapporto di natura contrattuale o autoritativa (come quello d’imposta), non sarebbe proponibile una domanda riconvenzionale per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito.

Anche tale censura si palesa infondata, atteso che secondo l’insegnamento di questa corte, la riconvenzionale, non eccedente la competenza del giudice adito, è ammissibile non solo quando dipenda dallo stesso titolo dedotto a fondamento della domanda principale, ma anche quando dipenda da un titolo diverso se sussista tra le opposte pretese collegamento obbiettivo che implichi l’opportunità della trattazione e decisione simultanea (cfr. cass. 88/2694; cass. 90/317; cass. 90/1431; cass. 94/4837). La valutazione dell’opportunità del simultancus processus in caso di mero collegamento obbiettivo tra la domanda principale e la riconvenzionale è riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità (cfr. cass. 85/1837; 90/317; 90/1431).

Nella sentenza impugnata si osserva:

che l’Amministrazione delle Finanze con la domanda riconvenzionale aveva richiesto la condanna del Fusco al pagamento dello stesso importo ed accessori, indicati nell’ingiunzione opposta, ma a titolo risarcitorio, quale autore del fatto causativo dell’illecita evasione dell’imposta di fabbricazione;

che il tribunale doveva conoscere della pretesa fatta valere con detta domanda, avuto riguardo all’inscindibile collegamento obbiettivo esistente tra la domanda principale e quella riconvenzionale, avendo il Fusco, con la illecita condotta da lui posta in essere, realizzato, contestualmente, la violazione sia della norma fiscale, da cui era scaturito il diritto alla riscossione dei tributo, sia della norma penale, fonte della responsabilità risarcitoria affermata dall’amministrazione finanziaria.

Tale valutazione della corte di appello della opportunità, per il su indicato collegamento obbiettivo, della trattazione e decisione simultanea della domanda principale e di quella riconvenzionale rende inammissibile la censura in esame, trattandosi, come detto, di valutazione riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità.

Con un ultimo profilo di censura il ricorrente deduce che non potrebbe proporsi un’azione risarcitoria nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto tributario senza che , quanto meno, si sia verificato il presupposto di un danno risarcibile, necessariamente costituito dal vano esperimento di un’azione recuperatoria del credito tributario nei confronti del soggetto obbligato, nel caso di specie la s.r.l. Bradley (di cui Fusco Giuseppe era legale rappresentante al tempo dell’accertamento), alla quale non era stata neppure notificata la ingiunzione di pagare la somma dovuta per la imposta evasa.

Tale profilo di censura è fondato.

Si legge nella sentenza impugnata:

“Quanto al merito, come rilevato dal Collegio Penale di questa Corte nella sentenza del 29.4.1986, depositata il 17 maggio 1986, dalla documentazione prodotta dall’appellante, risulta circostanza pacifica il riscontro da parte dei funzionari dell’Utif Santarelli e Toscano, in occasione della visita ispettiva effettuata il 31.3.1980, di una deficienza di 19.924 litri anidri, superiori al 5% del carico di magazzino, considerate: la rimanenza al 31.12.1979 e le operazioni di carico e scarico alla data dell’accesso in loco (aff. 40).

Si è trattato, per altro, di ammanco dei tutto ingiustificato, in quanto, secondo le dichiarazioni dello stesso Fusco e del dipendente Zanfini Giovanni, entrambe le cisterne, il 14.3.1980, vennero rinvenute vuote, sicché lo stesso non può farsi risalire alla perdita di una valvola di chiusura di una sola delle due cisterne (riscontrata solo successivamente e in occasione di una nuova immissione di alcool). Per altro, poiché la fuoruscita avveniva perché “la valvola della cisterna in ferro non era perfettamente chiusa”, non è da escludere che, durante le operazioni di controllo dei 14.3.1980, la detta valvola sia stata aperta per verificare l’effettiva mancanza del prodotto e non sia stata richiusa; di qui la non decisività probante della circostanza dedotta.

É, dunque, risultata la fattispecie criminosa di cui al terzo comma dell’art. 46 T.U. 8.7.1924, in capo al Fusco, il quale, “titolare” (f. 36) legale rappresentante della soc. Bradley, aveva la piena e totale disponibilità dell’alcool che, dai registri, risultava essere entrato nelle due cisterne di proprietà dell’azienda.

Di qui la responsabilità personale dell’appellato ex art. 2043 c.c. per la procurata violazione della norma tributaria.

L’appello, pertanto, va accolto e il Fusco condannato al pagamento in favore dell’Amministrazione Finanziaria della somma di L. 39.165.135, oltre interessi come per legge.”

Prima di procedere all’esame critico della motivazione su riportata, il collegio ritiene di dover fare una necessaria premessa giuridica.

L’art. 64 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, definisce il responsabile di imposta come colui che, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi.

Sulla base di tale disposizione, la dottrina ha chiarito che il responsabile d’imposta assume la veste di un coobbligato solidale (dipendente), che la legge affianca al soggetto passivo di imposta non per la sua partecipazione al presupposto di imposta, che è esclusivamente riferibile ad altri, ma perché ha posto in essere fatti ulteriori e diversi dal presupposto, ai quali la legge stessa – pur non costituendo detti fatti manifestazione di capacità contributiva – ricollega automaticamente, al fine della protezione dell’interesse generale alla riscossione dei tributi (c.d. interesse fiscale, anch’esso tutelato dall’art. 53 della Costituzione), l’obbligo del pagamento del tributo, cioé della medesima somma dovuta dal soggetto passivo d’imposta.

Fatta questa premessa, il collegio osserva che la corte di merito, pur avendo escluso che il Fusco dovesse rispondere, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 46 del D.M. 8 luglio 1924, del pagamento del tributo quale “responsabile d’imposta”, come risulta dalla motivazione su riportata sostanzialmente lo ha considerato tale, addossandogli automaticamente, l’obbligo di pagare, a titolo di risarcimento danni, la medesima somma richiesta con l’ingiunzione fiscale a titolo di imposta, per il solo fatto di aver commesso il reato di cui al terzo comma dell’art. 46 del D.M. 8 luglio 1924, senza accertare se l’attività criminosa del Fusco avesse impedito l’adempimento dell’obbligazione tributaria da parte del soggetto passivo di imposta.

Il Fusco, infatti, quale terzo estraneo al rapporto di imposta, potrebbe rispondere a titolo di risarcimento del danno solo per aver pregiudicato il diritto dell’amministrazione finanziaria alla riscossione dell’imposta di fabbricazione dal soggetto passivo: la s.r.l. Bradley.

Nella ipotesi di tutela aquiliana del credito, il soggetto, che vuol far valere il proprio diritto al risarcimento del danno, deve provare – quali fatti costitutivi della propria pretesa – il fatto doloso o colposo del terzo, la lesione del credito, il nesso di causalità tra il comportamento del terzo e detta lesione.

In particolare, la prova dell’estremo della lesione del credito – nella ipotesi del diritto al tributo – esige, innanzi tutto, che l’amministrazione finanziaria provi di avere emesso i necessari atti impositivi nei confronti del soggetto passivo d’imposta, procedendo alla riscossione del tributo, e, poi, che l’adempimento del debitore é mancato per un fatto del terzo.

Non potrebbe, infatti, affermarsi la lesione del credito, qualora manchi la prova dell’amministrazione finanziaria di aver posto in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla legge per la riscossione del tributo nei confronti del soggetto passivo di imposta, in quanto in tal caso il mancato adempimento sarebbe imputabile all’amministrazione finanziaria stessa e non al terzo.

Pertanto, il soggetto che, essendo estraneo al rapporto d’imposta, viola una norma penale tributaria, non può essere ritenuto, per il solo fatto di avere posto in essere la condotta incriminata, responsabile, a titolo di risarcimento del danno, del pagamento di una somma di importo pari a quello dell’imposta evasa, qualora manchi la prova – da darsi nel modo su indicato – del pregiudizio arrecato al credito dell’amministrazione finanziaria.

Giustamente, quindi, lamenta il ricorrente che la corte di merito non abbia considerato che tra i presupposti del danno risarcibile da accertare rientrava anche il vano esperimento di un’azione recuperatoria del credito tributario nei confronti del soggetto fiscalmente obbligato: nel caso di specie la s.r.l. Bradley.

Fondato è anche il secondo motivo di ricorso, avendo la sentenza impugnata recepito acriticamente quanto risultante dalla sentenza penale, emessa nei confronti di Fusco Giuseppe dalla Corte di appello di Bologna in data 29.4.1986, quando addirittura risulta dalla stessa sentenza impugnata, che la corte di cassazione, su ricorso del Fusco, con sentenza in data 27.11.1987, ha annullato senza rinvio la sentenza della corte d’appello per essere il reato estinto per prescrizione.

Il terzo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito, non avendo il ricorrente interesse a dolersi che nel dispositivo della sentenza impugnata figuri, come obbligato solidale, un soggetto: la s.r.l. Bradley, che non è stata mai citata in giudizio.

Il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia la ingiustizia della condanna del ricorrente alle spese del giudizio di fronte alla corte d’appello, deve ritenersi assorbito, per mancanza di interesse, in conseguenza dell’accoglimento del primo e del secondo motivo.

Per quanto precede devono essere accolti il primo motivo del ricorso principale, per quanto di ragione, ed il secondo motivo e debbono essere dichiarati assorbiti il terzo ed il quarto; il ricorso incidentale deve essere, invece, rigettato. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, e si uniformerà per il giudizio al seguente principio di diritto:

“Il terzo estraneo al rapporto di imposta, che abbia violato una norma penale tributaria, non può essere condannato a pagare all’amministrazione finanziaria, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari a quella dovuta, per il pagamento del tributo, dal soggetto passivo d’imposta, per il solo fatto di aver posto in essere la condotta incriminata, senza che l’amministrazione finanziaria abbia provato di aver emesso i necessari atti impositivi e proceduto alla riscossione del tributo nei confronti del soggetto passivo di imposta e che l’adempimento di quest’ultimo è mancato per fatto del terzo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo ed il primo del ricorso principale, questo per quanto di ragione; dichiara assorbiti il terzo ed il quarto motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.
Così deciso in Roma il 4 giugno 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 OTT. 1999