Svolgimento del processo
…(Omissis)
Con mandato di cattura del 28 marzo 1983 del giudice istruttore di Treviso, l’avv. Mario Todera veniva imputato: a) del reato di appropriazione indebita; b) del reato di estorsione; c) del reato di calunnia a danno di una impiegata; d) del reato di calunnia a danno di un collega. Il Tribunale di Treviso, con sentenza 18 ottobre 1983 dichiarava estinto il reato sub a) per amnistia; assolveva il Totera per i reati sub b) e c) per insussistenza del fatto e lo condannava per il reato sub d) alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con benefici di legge; la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 22 ottobre 1987, assolveva l’avv. Totera dall’imputazione sub d) perché il fatto non costituisce reato.
Con citazione del 14 febbraio 1989 il Totera conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia il Ministero di grazia e giustizia, adducendo gravissimi danni sofferti perché ingiustamente accusato, riferibili all’operato dei vari magistrati che si erano succeduti nel promuovere l’azione penale, ai quali addebitava omissione di atti d’ufficio, abuso d’ufficio ed il mantenimento illegale dello stato di arresto domiciliare. Il Totera chiedeva accogliersi la domanda di riparazione del danno ex art. 315 c.p.p.; in ipotesi di applicabilità dell’art. 13 della legge n. 117/88 condannarsi il Ministero al risarcimento dei danni ingiustamente patiti; in ipotesi di ammissibilità della domanda ex legge n. 117/88 dichiararne la fondatezza.
L’Amministrazione convenuta si costituiva, eccependo l’inammissibilità dell’azione e l’avvenuta prescrizione, per il decorso inutile del termine quinquennale, e negando nel merito la sussistenza delle denunciate violazioni di legge.
Nel corso del giudizio di I grado si provvedeva ad inoltrare denuncia al P.M. competente, in ordine alla condotta dei magistrati menzionati nei fatti esposti dall’attore.
Dopo la decisione del G.I.P. di Trieste, che il 27 giugno 1990 aveva disposto l’archiviazione, essendo i reati attribuiti ai giudici suddetti estinti per l’amnistia di cui al D.P.R. 12 aprile 1990, il Tribunale di Venezia, con sentenza del 2 luglio 1992 rigettava la domanda di risarcimento proposta dal Totera e dichiarava la propria incompetenza a conoscere della domanda di riparazione ex art. 315 c.p.p., osservando che i fatti contestati come produttivi di responsabilità civile erano anteriori all’entrata in vigore della legge n. 117 del 1988, non avente portata retroattiva (art. 19); che l’azione di danni contro il Ministero si basava sull’art. 55 c.p.c. e sull’art. 28 Cost.; che in considerazione del provvedimento del G.I.P. di Trieste la domanda non era manifestamente infondata, così da giustificare l’eccezione di inammissibilità invocata dall’Avvocatura dello Stato ex art. 5 legge n. 117 del 1988; che la domanda era però prescritta, decorrendo il termine prescrizionale di 5 anni di cui all’art. 2947 c.c. dalla data della sentenza penale di I grado, cioè dal 18 ottobre 1983, non potendo accogliersi la tesi della decorrenza della prescrizione dal passaggio in giudicato della sentenza d’appello perché ex art. 2935 c.c. il diritto non poteva essere fatto valere prima di quel momento, non essendovi alcuna causa giuridica ostativa all’esercizio del diritto, ma semplice difficoltà; che l’art. 2947, terzo comma, presuppone che si tratti di reati soggetti a più lungo termine di prescrizione, il che nella specie non era perché tutti i reati ipotizzabili erano puniti con pene rientranti nella prescrizione quinquennale; che non era accoglibile la domanda di indennizzo per ingiusta detenzione, in quanto esulava dalla competenza del Tribunale adito, essendo invece competente la Corte d’Appello di Venezia in sede penale, ex artt. 315 e 646 c.p.p.
Il Totera proponeva appello, a cui resisteva il Ministero, che ne chiedeva il rigetto.
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1106 del 26 luglio 1997 rigettava l’appello, così testualmente motivando:
“Deve anzitutto venir confermata l’incompetenza del primo giudice – che trasmigra alla Corte adìta in appello – a conoscere della domanda di riparazione proposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 315 c.p.p., per essere una domanda proponibile solo davanti ad un giudice, naturale ma non speciale, che non è il Tribunale civile, bensì la Corte in sede penale, per avere la domanda, rispetto alla parallela domanda di ristoro risarcitorio essa pure proposta dal Totera, diversa la “causa petendi” (l’ingiusta detenzione anziché la responsabilità del magistrato) -, diverso il “petitum” – indennizzo anziché risarcimento -, e per essere quindi del tutto indipendenti i rapporti fra le due domande”.
“La domanda di risarcimento è invece prescritta. Invero, l’esplicito dettato dell’art. 2935 c.c. vieta di accogliere la tesi dell’appellante, di decorrenza cioè della prescrizione della sentenza dell’appello di Venezia 22 ottobre 1987 o dal provvedimento del G.I.P. di Trieste del 27 giugno 1990, in quanto solo nella sentenza assolutoria (sia pur non totalmente) del Tribunale di Treviso del 18 ottobre 1983 può essere identificato il giorno di partenza per far valere il diritto, e d’inizio della prescrizione quinquennale, del tutto maturata alla data della notifica della citazione avvenuta il 14 febbraio 1989; e si noti che la data del 18 ottobre 1983 è in realtà una data convenzionale che gioca semmai a favore dell’appellante, non potendo che essere i fatti sui quali si fondava la richiesta risarcitoria precedenti a quella”.
“La tassatività delle cause legislativamente previste come ostative dell’esercizio del diritto – non passibili di interpretazione analogica od estensiva – vieta di riconoscere operatività alcuna, ai fini della sospensione della prescrizione, alla presenza del giudizio tra il giudizio di primo grado e quello di appello”.
“Non sussistono poi i presupposti per poter solo ipotizzare una prescrizione decennale”.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata, il Totera ha proposto ricorso per cassazione.
Il Ministero di grazia e giustizia ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l’omessa applicazione dell’art. 2938 c.c., in relazione all’art. 346 c.p.c., osservando che il Ministero non aveva riproposto nel giudizio di secondo grado l’eccezione di prescrizione, non comparendo nell’udienza di precisazione delle conclusioni. Se l’onere dell’esplicita riproposizione in appello delle eccezioni accolte in primo grado incombe alla parte vittoriosa, non in tutte le specie è sufficiente la richiesta generica contenuta nelle difese, ma necessita la formale dichiarazione di volontà espressa nelle conclusioni, quando si tratta di diritti il cui esercizio è rimesso alla volontà delle parti, per cui incombeva sul giudice del merito accertare la sussistenza della non equivoca volontà di mantenere l’eccezione.
Il motivo è infondato. L’art. 346 c.p.c. non era applicabile, perché riguarda le eccezioni non accolte, in primo grado, mentre nella specie l’eccezione di prescrizione era stata accolta dal Tribunale. Quanto all’art. 2938 c.c. (non rilevabilità d’ufficio della prescrizione non opposta), si osserva che la sentenza impugnata era investita dall’esame della eccezione di prescrizione perché ha dato atto che l’Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto dell’appello, e cioè la conferma di tutte le “rationes deciendi” della sentenza impugnata dalla controparte, ivi compresa, ovviamente, l’applicabilità della prescrizione (Cass. 17 ottobre 1985 n. 5118; 2 aprile 1988 n. 3094, fra le altre conformi).
Col secondo motivo, il ricorrente denuncia l’erronea applicazione degli articoli 2947 e 2935 c.c., premettendo che nessun giudice emetterebbe una sentenza di condanna sulla base di una sentenza appellata, sia perché la decisione non esiste se non assorbita in quella conseguente al gravame che la recepisce nella conferma, sia per l’eventualità che, nell’ipotesi di riforma, la sentenza venga annullata. La prescrizione decorre dalla verificazione del fatto illecito o dal giorno in cui è consentito l’esercizio del diritto; l’art. 2947 terzo comma statuisce che nell’ipotesi in cui il fatto illecito sia considerato come reato, il termine di prescrizione decorre dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Il diritto al risarcimento del danno insorge non dal fatto illecito, ma dal giudizio di estinzione o di condanna, cui non è estraneo il provvedimento di archiviazione quando non si compendia nella semplice dichiarazione di infondatezza, come nella specie, in cui la dichiarazione di estinzione dei reati per amnistia, l’interrogatorio della parte lesa e otto facciate di motivazione non possono considerarsi mera dichiarazione di archiviazione. La sentenza impugnata richiama l’art. 2947 comma 3 c.c., ma ricorda ed applica solo le prime due righe, obliando le successive.
Ne consegue, secondo il ricorrente, che l’invocata difficoltà ad intraprendere l’azione di danno che non sarebbe ostativa al decorso della prescrizione, va definita come impossibilità giuridica e non materiale, non essendo ammissibile l’azione dello sprovveduto che azzarda l’azione di danno sulla base della sentenza di condanna.
Secondo la decisione impugnata, per non incorrere nella prescrizione quinquennale, occorreva agire sulla base della sentenza del Tribunale, che avrebbe condotto al rigetto della domanda per cui era prospettabile una specie in cui il diritto non poteva essere esercitato. Nella specie non esisteva difficoltà, ma reale impossibilità.
Il Collegio osserva che il motivo, che tratta con una certa confusione e promiscuamente due aspetti del problema, merita in parte accoglimento.
Separando le suddette due censure, la prima è quella che invoca l’ultima parte dell’art. 2947 terzo coma c.c., nella prospettiva di utilizzare, come “dies a quo” per la prescrizione, il provvedimento (ricordato in narrativa) del 27 giugno 1990 con il quale è stata applicata l’amnistia del 1990 nei confronti di quei magistrati sui cui (pretesi) illeciti si basa la domanda di danni del Totera.
In proposito, la sentenza d’appello non ha svolto alcuna motivazione, limitandosi ad escludere la rilevanza del provvedimento del G.I.P. di Trieste del 27 giugno 1990, per cui è implicita la conferma della decisione di primo grado, che aveva escluso l’applicabilità dell’intero terzo comma dell’art. 2947 c.c., che presuppone che si trattasse di reati punti con più lungo termine di prescrizione, il che nella specie non era, perché tutti reati ipotizzabili (a carico dei magistrati) erano puniti con pene che rientrano nella prescrizione quinquennale, punto questo che il ricorrente non censura.
Il Collegio osserva che l’intero art. 2947 comma terzo c.c. era inapplicabile alla specie. Esso si compone di due norme: la prima riguarda il caso in cui il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, per il quale sia stabilita una prescrizione più lunga di quella indicata nei primi due commi. Si è già detto che questa ipotesi non ricorreva nella specie, ed il ricorrente nemmeno la invoca.
La seconda norma è quella attinente alle due ipotesi in cui il reato sia estinto, per causa diversa dalla prescrizione, ovvero è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale: in queste due ipotesi il diritto al risarcimento si prescriva nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Il ricorrente intende applicare alla specie queste due ipotesi, che invece non ricorrono per la perentoria ragione che, come è pacifico in dottrina e in giurisprudenza, per poter applicare il dies a quo ivi indicato occorre che per il fatto – reato sia previsto un termine prescrizionale più lungo dei cinque (o dei due anni) previsti dal primo e dal secondo comma dell’art. 2947. In altre parole, i termini previsti dai primi due commi tornano ad essere applicati, in luogo della più lunga prescrizione prevista per il fatto illecito costituente reato, quando il reato stesso sia estinto per causa diversa dalla prescrizione o sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale (a carico dell’autore di quel fatto illecito).
Ciò è fatto palese dall’espressione “tuttavia” che introduce l’ultima parte del terzo comma, che esprime una deroga nell’ambito della regolamentazione della prescrizione più lunga del reato, rispetto a quella del fatto illecito civile.
Ed è inoltre nella logica della norma, perché. se per il fatto – reato la prescrizione è inferiore od uguale a quella stabilita dai primi due commi, si applicheranno solo questi, non sussistendo la ratio che ha dettato l’intero terzo comma: evitare che un soggetto, che ha commesso un reato, possa sottrarsi all’obbligo di risarcire la vittima della propria azione, facendo valere il più breve termine di prescrizione civile.
Pertanto, deve confermarsi l’irrilevanza, ai fini di causa, sia dell’estinzione del reato (addebitati ai magistrati) per l’amnistia del 12 aprile 1990, sia del provvedimento del G.I.P. del 27 giugno 1990, che ha applicato quell’amnistia.
Il secondo (e distinto) aspetto del problema attiene a quella parte della motivazione della sentenza qui impugnata, che ha considerato come dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la sentenza (parzialmente) assolutoria del Totera (emessa dal Tribunale di Treviso il 18 ottobre 1983) ovvero, con un inciso che è coinvolto nell’impugnazione, la data (anteriore necessariamente a quella sentenza) dei fatti dei magistrati sui quali si fondava la richiesta risarcitoria, negando invece rilevanza al periodo intercorso fra la sentenza predetta e quella di secondo grado della Corte d’appello di Venezia del 22 ottobre 1987 (con cui il Totera venne assolto da un’imputazione per la quale era stato condannato in primo grado, come detto in narrativa), perché non ostativo all’esercizio del diritto (art. 2935 c.c.).
Il delicato problema che questo Collegio deve risolvere è il seguente: se, in un’ipotesi in cui non era applicabile la legge 13 aprile 1988 n. 117, perché i fatti illeciti suddetti sarebbero stati commessi (se effettivamente esistenti e se rientranti nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore (art. 19); ed era applicabile invece l’art. 13 (responsabilità civile per fatti costituenti reato, con applicazione delle norme ordinarie e quindi, ratione temporis, dell’art. 55 e dell’art. 56 c.p.c. (abrogati dal d.P.R. 9 dicembre 1987 n. 497: cfr. Cass. 27 dicembre 1990 n. 12170; 10 giugno 1997 n. 5174; 12 gennaio 1999 n. 254), l’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si debba interpretare nel senso che il danneggiato non “possa” esercitare il suo diritto, quando i pretesi fatti illeciti dei magistrati sono stati compiuti nel corso di un procedimento penale a suo carico, se non dopo che tale procedimento penale è completamente esaurito, di guisa che, nella specie, non rilevava né la data di quei fatti (anteriori al 18 ottobre 1983) né la data della sentenza di primo grado (non completamente assolutoria) ma rilevava invece la data del passaggio in giudicato della sentenza del 1987 della Corte di Venezia, che assolveva il Totera da un reato per il quale il preteso danneggiato era stato condannato in primo grado.
Per cogliere la ratio della soluzione che questa Corte intende seguire, occorre premettere che a norma dell’art. 56 terzo comma c.p.c. le disposizioni del medesimo art. 56 e dell’art. 55 non si applicavano nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale (a carico del magistrato) o di azione civile in seguito a condanna penale (del magistrato): norma da cui consegue che si doveva ritenere applicabile l’art. 55 nel caso (che è quello di specie) in cui i reati addebitati al magistrato non fossero più perseguibili o non fossero perseguiti per una causa estintiva. In altri termini, quando esiste un procedimento penale (e, a maggior ragione, una condanna penale de magistrato) non esiste la ratio che questo Collegio intende dimostrare, perché nei suddetti casi è lo Stato che persegue l’illecito del magistrato e il danneggiato dall’illecito non trova alcun ostacolo di diritto ad esercitare il suo diritto al risarcimento dal giorno in cui il fatto illecito stesso si è verificato (art. 2947 comma 1 cod. civ.).
Negli altri casi, invece, esiste una ragione superiore di protezione dell’esercizio della funzione giurisdizionale, che impedisce di dare rilievo a quel giorno perché:
1) in primo luogo, se l’inquisito o il soggetto sottoposto a procedimento penale, in base all’assunto di avere sopportato un danno ingiusto per l’illecito pretesamente commesso dai magistrati, esercitasse subito l’azione civile di danni, sorgerebbero gravi problemi di astensione e/o ricusazione, con l’inevitabile difficoltà nell’espletamento delle funzioni di giudice e/o il p.m. a seguito delle stesse;
2) in secondo luogo, mentre è in corso il procedimento penale a carico del danneggiato (o meglio, di chi pretende di essere danneggiato), sui comportamenti e gli atti pretesamente illeciti dei magistrati dovrebbero compiersi due accertamenti paralleli e distinti, perché è evidente che quegli atti dovrebbero essere esaminati (a fini diversi ed addirittura contrastanti) sia dal giudice penale nei confronti dell’inquisito (che si pretende al contempo danneggiato), sia dal giudice civile nei confronti del magistrato (anche se in giudizio, come nella specie, sta solo l’Amministrazione della Giustizia, ex art. 28 Costituzione).
La predetta duplicità di indagine non solo sarebbe irragionevole, ma comporterebbe gravi difficoltà all’esercizio sereno imparziale e responsabile della giurisdizione penale nei confronti dell’inquisito, che è un bene pubblico di rilievo costituzionale che deve essere garantito nel suo corretto e spedito svolgimento.
Né sarebbe stato sempre possibile, nell’ordinamento anteriore all’entrata in vigore del c.p.p. del 1988, utilizzare la sospensione del procedimento civile, per il combinato disposto delle norme dell’art. 3 c.p.p. del 1930 e dell’art. 295 c.p.c.; utilizzazione comunque impossibile a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo c.p.c. (Cass. 27 febbraio 1996 n. 1501), anche in relazione al nuovo testo dell’art. 295 c.p.c., applicabile in questo giudizio, ai sensi dell’art. 9 d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, conv. in l. 20 dicembre 1995 n. 534, con conseguente abolizione della “pregiudizialità” penale.
3 – in terzo luogo, come giustamente nota il ricorrente, soltanto un soggetto avventato introdurrebbe una causa per danni arrecatigli da magistrati, prima che una sentenza irrevocabile lo assolva dalle imputazioni a lui ascritte da quei magistrati, perché (a parte gli altri requisiti soggettivi, indicati dall’art. 55 c.p.c., dei fatti asseritamente produttivi di danni, su cui in questa causa nessun accertamento è stato ancora compiuto) sicuramente mancherebbe il requisito della ingiustizia del danno, ex art. 2043 c.c., fino a che non sia accertata o l’innocenza di quel soggetto o, comunque. la mancanza di giustificazione giuridica di quei fatti, nel procedimento penale a carico del danneggiato.
Tutti i suddetti argomenti concorrono quindi a far ritenere che quando sia mancato e non sia più possibile l’accertamento in sede di giurisdizione penale della responsabilità dei magistrati, il soggetto leso dai loro comportamenti (asseritamente rientranti nell’ambito di quelli produttivi di responsabilità ex art. 55 n. 1 c.p.c.) che, a sua volta, sia stato sottoposto a procedimento penale, nel corso del quale i ripetuti comportamenti ed atti sono stati compiuti, non possa esercitare legalmente il diritto al risarcimento, per superiori esigenze di giustizia, fino a quando il procedimento penale è in corso, ivi compresa la fase d’appello.
La sentenza impugnata, che ha ritenuto inesattamente irrilevante detta fase, va quindi cassata, ed il giudice di rinvio dovrà dare rilievo alla sentenza assolutoria del Totera della Corte di Venezia del 1987, ai fini del computo del termine quinquennale di prescrizione.
L’accoglimento, nei limiti suesposti, del secondo motivo comporta l’assorbimento dei successivi, tranne il settimo, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p., in relazione all’art. 615 c.p.p., premet (*) che all’inizio della presente causa (13 febbraio 1989) il nuovo codice di procedura penale non era ancora entrato in vigore (22 settembre 1989; rectius: 24 ottobre 1989), per cui era impossibile adire la Corte d’appello penale, per il ristoro dei danni, limitatamente all’ingiusta detenzione. Il petitum dell’azione non si limitava a tale causa petendi, ma si estendeva ad una serie di comportamenti ritenuti illegali che conducevano ad un risarcimento ben maggiore di quello previsto dalle citate norme; l’ingiusta detenzione costituiva uno dei titoli per i quali era dovuto il risarcimento dei danni e non era possibile estrapolare dalla causa un titolo di danno per trasferirlo con diversa ed autonoma azione in altro giudizio in sede penale dove, riconosciuta la pendenza della medesima lite avanti il giudice civile, a questo sarebbe stata rimessa ex art. 39 c.p.c., per effetto della litispendenza. Non è compatibile la coesistenza di due cause che trattano la medesima materia, di cui l’una, quella civile, contenga l’altra.
Secondo il ricorrente, l’assunto della Corte d’appello, per cui la domanda conterrebbe come causa petendi l’ingiusta detenzione e come petitum l’indennizzo, anziché il risarcimento, non può condividersi, perché l’ingiustizia della detenzione non può che essere posta in indissolubile relazione con chi l’ha resa ingiusta e perché l’indennizzo significa prestazione in denaro dovuto a titolo di risarcimento per la lesione di un interesse o di un diritto altrui.
Il motivo è fondato, nei limiti di cui infra.
Si premette che la pronuncia della Corte d’appello su tale capo di domanda (riparazione del danno per ingiusta detenzione) è di incompetenza e quindi i profili di merito non vanno esaminati, essendo riservati al giudice di rinvio. In forza dell’art. 315 c.p.p. del 1988, la Corte di Venezia ha ritenuto che la predetta domanda avrebbe dovuto proporsi dinanzi alla Corte d’appello, in sede penale, ma non ha tenuto conto che essa è stata proposta il 13 febbraio 1989, ben prima dell’entrata in vigore del nuovo c.p.p., e che per l’art. 5 del codice di procedura civile, come novellato dall’art. 2 legge 26 novembre 1990 n. 353, applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993 (e quindi anche al presente giudizio) ai sensi dell’art. 9 d.l. n. 432 del 1995, conv. in legge n. 534 del 1995, la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato di fatto.
Quindi, la domanda (sia essa di indennizzo che di danni) non poteva essere proposta davanti al giudice penale ai sensi dell’art. 315 c.p.p., entrato in vigore successivamente alla sua proposizione, ma il giudice competente è quello civile, che dovrà esaminarne la proponibilità alla stregua dell’ordinamento previgente, nel quale non vigeva il principio (sancito dall’art. 314 nuovo c.p.p.) della misura riparatoria, riequilibratrice e compensatrice, sulla base della semplice oggettività della lesione, derivante dall’ingiusta detenzione, non come risarcimento del danno derivante da fatto illecito a taluno ascrivibile a titolo di dolo o colpa (cfr. Corte cost. 30 dicembre 1997 n. 446). Invero, le disposizioni degli articoli 314 e 315 nuovo c.p.p., in forza dell’art. 245 delle disp.
di att. (d.lg. 28 luglio 1989 n. 271) si applicano anche ai procedimenti penali in corso al 24 ottobre 1989, data di entrata in vigore del codice stesso (Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 1994, Brustia), mentre nella specie il procedimento penale a carico del Totera è stato definito nel 1987. (Per l’inapplicabilità degli articoli 314 e 315 c.p.p. del 1988 alla fattispecie, v. anche Cass. pen., sez. I, 20 gennaio 1992, Barretta; Cass. pen. Sez. un., 6 marzo 1992, Giovannini, che ha statuito che l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione si applica retroattivamente (ex art. 245 comma 2 lett. g) d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271) solo nei casi in cui la custodia cautelare sia stata sofferta nell’ambito di un procedimento penale pendente al momento dell’entrata in vigore del nuovo c.p.p..).
Quindi, il problema sollevato dalla domanda non atteneva alla competenza del giudice civile adito, ma al merito, e come tale andrà esaminato dal giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Trieste, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo del ricorso; ne accoglie, per quanto di ragione, il secondo ed il settimo; dichiara assorbiti tutti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trieste, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso l’11 maggio 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 29 NOVEMBRE 1999.
(*) ndr: così nel testo.