Svolgimento del processo

Su ricorso di Gennaro De Falco “in proprio e quale difensore di Di Vaio Gaetano”, il Conciliatore di Napoli con decreto 9 novembre 1991 ingiungeva al Ministero del Tesoro di pagare al ricorrente la somma liquidata a titolo di spese di lite con ordinanza della Corte di appello di Napoli a norma degli artt. 314 e ss. c.p.p.. La opposizione proposta dal Ministero del Tesoro (che aveva eccepito la natura di titolo esecutivo della ordinanza sulla quale si era fondato il decreto di ingiunzione e il difetto di legittimazione di Gennaro De Falco “non risultando egli distrattario dell’importo delle spese di lite”) era rigettata dal Conciliatore di Napoli che condannava l’opponente alle ulteriori spese del giudizio.

Il Conciliatore dava atto che il Ministero nel corso del giudizio aveva eseguito il pagamento della somma ingiunta “ma non delle spese liquidate” e motivava nel senso che con “l’esibizione di documenti” i ricorrenti avevano provato il titolo del loro credito fatto valere con il procedimento monitorio,

Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero del Tesoro con due motivi di impugnazione, Gennaro De Falco non si è costituito in questa fase.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il Ministero ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 314 e ss. C.p.p. e ai principi in materia di divieto del ne bis in idem”, nonché “motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria” e lamenta che il Conciliatore non abbia neppure preso in considerazione la prima ragione della opposizione e cioé la inammissibilità del ricorso per ingiunzione fondato sulla ordinanza del giudice penale che costituisce essa stessa titolo esecutivo e conseguentemente la nullità dello stesso decreto di ingiunzione che “reitera la medesima condanna con l’aggiunta delle spese del procedimento monitorio”.

Con il secondo motivo il Ministero deduce violazione delle norme che regolano la materia della condanna per le spese di lite e la legittimazione attiva, nonché vizio di motivazione, riproponendo la eccezione – neppure presa in considerazione dal Conciliatore – di difetto di legittimazione del ricorrente avvocato De Falco, che “non era distrattario delle spese legali liquidate nella ordinanza” posta a fondamento della ingiunzione.

2. Il secondo motivo, che pone una questione di difetto di legittimazione attiva, e dunque di improponibilità della originaria domanda di ingiunzione, assume rilievo pregiudiziale e deve quindi essere esaminata con precedenza rispetto alla prima censura (con la quale si deduce un errore in iudicando, la violazione cioé del divieto del ne bis in idem). Il motivo è fondato.

L’avvocato Gennaro De Falco ha proposto infatti la domanda di ingiunzione (fatto riferimento alla “prova scritta” costituita dalla ordinanza pronunciata, nei confronti del proprio assistito Gaetano Di Vaio, dalla Corte d’appello di Napoli a norma dell’art. 314 C.P.P., recante condanna del Ministero del Tesoro anche al rimborso delle spese del giudizio a favore del Di Vaio) sia nella sua qualità di difensore di Gaetano Di Vaio, munito di procura stesa a margine del ricorso ex art. 638 c.p.c., sia “in proprio”. A ragione la difesa del Ministero aveva eccepito nel giudizio di opposizione (e tale eccezione ha riproposto con il motivo qui in esame) il difetto di legittimazione dell’avvocato De Falco a far valere “in proprio” il prospettato diritto al rimborso delle spese del procedimento ex art. 314 C.P.P., che la Corte d’appello aveva liquidato a favore della parte, non avendo lo stesso difensore chiesto la distrazione delle spese a proprio favore ex art. 93 c.p.c.. Accolto dunque il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere sul punto cassata senza rinvio (a norma dell’art. 382, secondo comma, c.p.c.) poiché la domanda di ingiunzione non poteva essere proposta – in proprio – dall’avv. Gennaro De Falco, privo di legittimazione al riguardo (così revocato, sul punto, l’opposto decreto).

3. Fondato è pure il primo motivo del ricorso. L’ordinanza della Corte d’appello di Napoli, pronunciata a norma degli artt. 314 e 646 C.P.P. in materia di “riparazione per l’ingiusta detenzione”, ha natura sostanziale di sentenza (provvedendo in ordine al diritto soggettivo dell’imputato prosciolto all'”equa riparazione per la custodia cautelare subita”), quindi autorità di cosa giudicata formale ( art. 324 c.p.c.) e sostanziale ( art. 2909 C.C.) e costituisce titolo esecutivo a norma dell’art. 474 c.p.c.. Sicché la medesima azione di condanna (come è per certo la domanda di ingiunzione) era preclusa e non poteva essere esercitata neppure attraverso lo speciale procedimento monitorio.

Accolto perciò anche il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata (che ha omesso di considerare la preclusione dipendente dal precedente giudicato) deve essere cassata e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la controversia ben può essere decisa nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c. con l’accoglimento della opposizione proposta dal Ministero del Tesoro al decreto di ingiunzione 19 novembre 1992 del giudice conciliatore di Napoli e la revoca del decreto stesso.

Soccombenti, l’avvocato Gennaro De Falco – in proprio – e Gaetano Di Vaio sono tenuti e condannati in solido al rimborso delle spese dell’intero giudizio a favore del Ministero del Tesoro.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta dal Ministero del Tesoro avverso il decreto di ingiunzione del Giudice Conciliatore di Napoli, revocando lo stesso decreto; condanna Gennaro De Falco e Gaetano Di Vaio in solido al rimborso delle spese a favore del Ministero ricorrente, che liquida in complessive lire 800.000 quanto al giudizio di merito e in lire 585.000, di cui lire 500.000 per onorari di avvocato, quanto alla presente fase.
Roma, 26 novembre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 LUG. 1999