Svolgimento del processo

La controversia attinente all’espropriazione di un suolo di proprietà di Maria Rosa Carinati sito in Lodi, disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia del 29 dicembre 1977 per la costruzione da parte del Comune di Lodi di edifici economici e popolari in conformità alla destinazione urbanistica del suolo.

La Carinati, oltre ad impugnare il decreto di esproprio in sede amministrativa, proponeva opposizione alla stima dell’indennità, determinata in lire 9.202.000 ai sensi dell’art. 16 legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dell’art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10, e all’uopo conveniva il Comune innanzi alla Corte di Appello di Milano, deducendo l’illegittimità costituzionale di tali disposizioni e, in subordine, l’insufficienza dell’indennità perché, fra l’altro, non erano state valutate le opere di urbanizzazione e non era stato liquidato l’indennizzo per il periodo di occupazione temporanea.

Costituitosi il Comune, che instava per il rigetto della domanda, la causa veniva riservata per la decisione, ma poi la Corte la rimetteva suo ruolo per procedere a consulenza tecnica in ordine al valore del suolo, essendo frattanto intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della normativa suddetta.

Nel corso dell’istruttoria sopravveniva la legge 29 luglio 1980, n. 385, che rendeva applicabili in via provvisoria gli stessi criteri previsti dalle norme incostituzionali; ciò induceva l’istruttore a rimettere nuovamente la causa al Collegio per la decisione.

La Corte, con la sentenza ora denunziata del 23 ottobre 1981, dichiarava inammissibile la domanda osservando che in forza di tale legge, applicabile anche ai giudizi in corso, il procedimento di liquidazione dell’indennità non poteva ritenersi definitivamente concluso, in quanto l’indennità risultava determinata in via provvisoria; il che escludeva la possibilità di impugnare la stima, posto che l’art. 19 della legge 865 del 1971 consente l’opposizione solo contro la determinazione definitiva dell’indennità.

Dopo aver affermato, poi, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa transitoria, la Corte disattendeva le critiche svolte dalla opponente circa la mancata valutazione delle opere di urbanizzazione e dell’indennità di occupazione temporanea: osservava che nessuna prova era stata fornita a fronte della contestazione del Comune, che aveva negato sia l’esecuzione delle opere che l’occupazione precedente all’esproprio.

Avverso la sentenza la Carinati ha proposto ricorso in base ad unico motivo.

Resiste il Comune con controricorso, con il quale ha altresì proposto gravame incidentale, del pari basato su unico motivo.

Sono state presentate memorie.

Motivi della decisione

1. – I due ricorsi, proposti contra la stessa sentenza, vanno riuniti (art. 335 cod. proc. civ.).

2. – Deve essere esaminato con precedenza, ma non è fondato, il motivo svolto con il ricorso incidentale, con cui il Comune di Lodi ripropone l’eccezione di tardività dell’opposizione alla stima.

Risulta dalla sentenza impugnata che l’avviso di deposito della relazione dell’U.t.e. venne pubblicato nel foglio annunzi legali del 24 maggio 1978, sicché la citazione in opposizione, notificata il 23 del mese successivo, venne proposta nel termine di trenta giorni stabilito dall’art. 19 della legge n. 865 del 1971.

3. – Con l’unico mezzo del ricorso principale, denunziando la violazione degli artt. 1 e 3 della legge 29 luglio 1980, n. 385, dell’art. 12 delle preleggi e vizi della motivazione, la Carinati deduce che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto inammissibile l’opposizione per effetto della disciplina transitoria introdotta con detta legge, la quale, invece, pur prevedendo che l’indennizzo determinato con i criteri provvisori possa essere integrato in base all’emanata disciplina definitiva, non ha modificato l’ordinaria normativa in tema di opposizione alla stima, che deve essere necessariamente proposta dall’espropriato ove non voglia fare acquiescenza all’indennità così liquidata.

Il ricorso deve essere accolto per una ragione preliminare ed assorbente rispetto a quella ora riassunta, per altro anch’essa palesemente fondata.

La legge n. 385 del 1980, aveva reintrodotto in via provvisoria i criteri di stima dell’indennità di espropriazione di cui ai commi quinto, sesto, e settimo dell’art. 16 della legge n. 685 del 1971 (e successive modificazioni), espunti dall’ordinamento con la sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980, e, pur facendo salvo il diritto dell’espropriazione all’eventuale conguaglio dell’indennizzo in base alla preannunziata nuova disciplina dell’intera materia, non aveva previsto la futura e imprecisata) attività di liquidazione come prosecuzione dell’originario procedimento di stima, ma aveva lasciato ferme, rispetto all’indennità determinata con i criteri suddetti, le ordinarie regole di impugnazione. Ed era perciò assolutamente pacifico sia che l’espropriato doveva necessariamente proporre l’opposizione giudiziale per contestare l’ammontare dell’indennizzo (c.d. provvisorio) e sia, a fortiori, che la nuova normativa non incideva minimamente sullo svolgimento dei giudizi pendenti.

Sennonché l’errore in cui è incorsa la sentenza è assorbito dalla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale anche della disciplina transitoria, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 19 luglio 1983, n. 223, con la quale la violazione dei principi costituzionali è stata ravvisata, fra l’altro, appunto in ciò che la legge n. 385 del 1980 nulla stabiliva in ordine alle caratteristiche essenziali, ai criteri informativi e al tempo di liquidazione dell’ipotizzato conguaglio dell’indennizzo.

In conseguenza della pronunzia, che ha fatto cadere la stessa normativa la cui errata interpretazione ha indotto i giudici di appello a dichiarare inammissibile l’opposizione, la causa deve essere restituita al giudice di merito perché, giudicando sull’opposizione, provvede a determinare l’indennità in base ai principi ricostruttivi del sistema elaborati da questa Corte, secondo cui, ove si tratti di suoli diversi da quelli agricoli, la stima va effettuata attenendosi ai criteri indennitari di cui alla legge fondamentale n. 2359 del 1865 (v. sent. S.U. 4091 del 1985 e n. 5401 del 1984).

L’accoglimento del ricorso in esame comporta, per altro, la cassazione della sentenza limitatamente alla parte investita con il motivo svolto, riflettente l’applicazione della legge n. 385 del 1980 nel giudizio di stima, mentre restano ferme le statuizioni di rigetto degli altri due capi della domanda della Carinati – relativi alla valutazione delle opere di urbanizzazione e all’indennità di occupazione temporanea – le quali non hanno formato oggetto di censura (come è stato osservato dalla difesa del Comune di Lodi nella discussione orale).

Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della stessa Corte di Appello di Milano, si atterrà ai principi di diritti sopra enunciati e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
– riunisce i ricorsi;
– accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; – cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1985.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 APRILE 1986