Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Potenza, quale giudice del lavoro, depositato il 19 luglio 1983, Michele Gerardi, dipendente del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Potenza, premesso di avere sempre svolto le funzioni di “responsabile del servizio tecnico”, sin dalla data di costituzione dell’ente, chiedeva la condanna del Consorzio ad inquadrare esso ricorrente nell’ottavo livello retributivo funzionale a decorrere dal 22 dicembre 1977 e al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del mancato inquadramento retributivo funzionale.

Con riferimento al giudizio come sopra instaurato dal Gerardi davanti al Pretore di Potenza il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Potenza, con atto notificato il 19 aprile 1985, ha proposto regolamento di giurisdizione, inteso a fare dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che i Consorzi per le aree di sviluppo industriale del mezzogiorno – previsti dall’art. 144 del T.U. approvato con DPR. 30 giugno 1967 n. 1523, sostituito dall’art. 50 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1968 n. 218 – svolgono attività non avente carattere imprenditoriale, non prevedendo la loro gestione utili in funzione remuneratoria del costo della produzione e dello scambio dei beni e dei servizi a cui l’ente è preposto, con la conseguenza che ad essi va riconosciuta natura di enti pubblici non economici, soggetti come tali, per le controversie relative ai rapporti di impiego con i propri dipendenti, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Michele Gerardi resiste con controricorso, e memoria eccependo, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso in quanto proposto senza la autorizzazione del competente organo deliberante del Consorzio, posto che anche la delibera n. 55 adottata dal Comitato direttivo del Consorzio l’8 novembre 1985 per resistere al giudizio davanti al Pretore sarebbe stato annullato dalla giunta regionale della Basilicata con delibera n. 6813 del 6 dicembre 1983, prodotta in copia autentica.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che – contrariamente a quanto eccepisce il Gerardi – il proposto regolamento è ammissibile, anche se non preceduto dall’autorizzazione del competente organo deliberante del medesimo Consorzio ricorrente.

Ed invero, come è stato già ritenuto da questa Corte (v. sent. 20 giugno 1967 n. 1462; 11 gennaio 1980 n. 245; 5 dicembre 1981 n. 6453; 21 gennaio 1985 n. 187), affinché un ente pubblico non territoriale possa stare in giudizio o proporre impugnazione in persona del proprio organo rappresentativo, la necessità della autorizzazione del rispettivo organo deliberativo, in mancanza di un principio di carattere generale analogo a quello a cui sono soggetti gli enti territoriali, può essere affermato solo in presenza di una specifica norma che, nel caso concreto, non si rinviene neppure tra quelle contenute nello Statuto del Consorzio ricorrente – approvato con D.P.R. 1 febbraio 1973 n. 154 – che nulla dispongono al riguardo.

Il proposto regolamento, oltre che ammissibile, è anche fondato. Queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di ritenere – a rettifica dell’indirizzo già seguito in precedenti decisioni – che la attività espletata dai consorzi per lo sviluppo industriale nel mezzogiorno, posti in essere con la legge n. 634 del 29 luglio 1957 – poi modificata dalle leggi 18 luglio 1959 n. 555, 29 settembre 1962 n. 1462 e 25 giugno 1965 n. 717 – per realizzare la valorizzazione delle aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno, oltre a essere caratterizzata dal perseguimento di finalità che sono di natura essenzialmente pubblicistica, non riveste carattere imprenditoriale, in guisa da potere rientrare nella previsione dell’art. 2082 cod. civ., non risultando quale criterio informatore della gestione dell’ente la previsione di un utile in funzione remuneratoria del costo di produzione o dello scambio dei beni o dei servizi a cui l’ente stesso presiede.

Dalle norme che regolano l’attività di industrializzazione di cui trattasi – recepite, in parte, nell’art. 144 del Testo Unico delle leggi sul mezzogiorno approvato con d.p.r. 30 giugno 1967 n. 1523, poi sostituito dall’art. 50 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218

– a cui devono obbligatoriamente uniformarsi gli statuti consortili, risulta invero che codesti enti, devono provvedere alla esecuzione ovvero allo sviluppo e alla gestione delle opere di attrezzatura della zona che devono essere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell’art. 49 dello stesso T.U., riflettenti le infrastrutture di uso collettivo necessarie alla localizzazione di attività industriali (quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energie per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni e quelle relative ai porti), nonché tutte quelle opere di interesse generale idonee a favorire la industrializzazione delle aree in cui essi operano.

Inoltre la legge assegna ai consorzi su indicati ulteriori funzioni che, per la loro rilevanza e per il carattere eminentemente pubblicistico che esse rivestono – chiaramente desumibili dagli effetti che ne conseguono e dalla incidenza che per esse necessariamente deriva alla stessa organizzazione dell’ente – non possono non rilevare ai fini della identificazione dell’esatta natura che deve essere riconosciuta agli enti in questione.

Tale è appunto la potestà di redigere i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, devoluta ai consorzi in base all’art. 146 del T.U. del 30 giugno 1967 e all’art. 51 del successivo T.U. del 6 marzo 1978, sopra citati; nonché la speciale competenza assegnata ai medesimi consorzi dall’art. 53 del medesimo T.U. del 1978. Tale norma (corrispondente all’art. 147 del precedente T.U. del 1967) dispone, invero, che le opere occorrenti per l’attuazione delle iniziative affidate ai consorzi secondo gli artt. 50 e 56 dello stesso T.U. (corrispondenti agli artt. 144 e 150 del T.U. del 1967) sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indefferibili; e su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell’elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, con l’indicazione del prezzo offerto per ciascun bene, con facoltà del consorzio di promuovere – inoltre – con le stesse modalità la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell’attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l’impianto dei nuovi stabilimenti industriali e rispettive pertinenze.

Sulla base delle considerazioni su richiamate è stato anche escluso – a ulteriore modifica dei criteri già seguiti da questa Corte in precedenti pronunce – che le norme dei singoli statuti possono rilevare al fine di riconoscere carattere imprenditoriale all’attività degli enti in questione, in contrasto con quanto per essi stabiliscono le sopra citate disposizioni legislative.

Da ciò consegue che il Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale di Potenza in conformità dell’orientamento, da ultimo prevalso nella giurisprudenza di queste S.U. (vedi sent. n. 6926 del 21 novembre 1983 e 6987, 6988, 6989, 6990 e 6991 del 22 novembre 1983) deve essere qualificato come ente pubblico non economico e che le controversie inerenti al rapporto di impiego con i propri dipendenti – quale è appunto quella insorta con l’attuale ricorrente

– appartengono quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell’art. 29 del T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 e 7 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034.

Il proposto regolamento va pertanto accolto, dovendo essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di questo procedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione
Sezione Unite Civili in accoglimento del regolamento dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 21 novembre 1985.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 MARZO 1986