Svolgimento del processo
Adriana Gammieri, avviata al lavoro dal competente ufficio di collocamento presso lo stabilimento di Termoli della Fiat Auto s.p.a., non veniva assunta in quanto risultata fisicamente non idonea a seguito degli accertamenti sanitari cui la società la aveva sottoposta da parte di medici di sua fiducia.
La lavoratrice conveniva quindi in giudizio davanti al Pretore di Termoli la suddetta società e, adducendo l’illegittimità del comportamento della convenuta e la propria idoneità al lavoro, chiedeva che fosse accertato o costituito il rapporto di lavoro e la FIAT Auto condannata al risarcimento dei danni.
La convenuta, costituitasi, contestava la fondatezza della domanda e, per quanto interessa il presente giudizio di legittimità, contestava che la essersi essa conformata al giudizio dei sanitari potesse costituire illecito, fonte di obbligo risarcitorio nei confronti della controparte.
Il Pretore, dopo avere disposto consulenza medica, alle cui conclusioni aderiva, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., dichiarava costituito il rapporto di lavoro e condannava la società al risarcimento dei danni subiti dalla lavoratrice per il ritardo nella costituzione del rapporto.
La Gammieri proponeva appello principale chiedendo che i danni le fossero liquidati in maggior misura; la FIAT Auto resisteva e proponeva appello incidentale insistendo, per quanto ancora interessa, nel sostenere l’inesistenza dell’illecito.
Il Tribunale di Larino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva non illecito il comportamento della società e condannava la Gammieri alla restituzione delle somme riscosse in forza della pronuncia del Pretore.
Il Tribunale, ritenuto che l’appello incidentale era logicamente prioritario, dopo aver rilevato da un lato che non vi era contestazione sulla facoltà della FIAT Auto di sottoporre i soggetti avviati ad accertamenti sanitari, dall’altro che la richiesta del datore di lavoro e l’atto di avviamento erano insufficienti alla costituzione del rapporto, affermava che il rifiuto di assumere un soggetto, poi in sede giudiziale risultato idoneo poteva in ipotesi configurare un illecito extracontrattuale. Ne conseguiva, ad avviso del Tribunale, la necessità di accertare se fossero identificabili nel comportamento della società il dolo o la colpa. Quanto al primo, il Giudice del merito affermava che al sottoposizione agli accertamenti di tutti i lavoratori avviati dimostrava che non vi era stato da parte della società il deliberato proposito di non adempiere nei confronti della lavoratrice, e meno ancora era ravvisabile la volontà di arrecare a questa danno; quanto alla colpa, il Tribunale, dopo aver premesso in fatto che la diagnosi dei medici incaricati dalla FIAT coincideva sostanzialmente con quella del consulente e che le divergenze riguardavano solo la prognosi sulla eventuale natura usurante del lavoro, affermava che la FIAT non era venuta meno agli obblighi di diligenza dal momento che aveva scelto personale qualificato per far eseguire le indagini mediche e detto personale aveva svolto diligentemente il compito affidatogli, come si argomentava dal fatto che lo stesso consulente aveva affermato che solo per alcune particolarità specifiche dell’infermità riscontrata alla Gammieri aveva giudicato questa idonea, mentre in casi molto simili aveva concluso per l’inidoneità.
La Gammieri propone ricorso con tre motivi; la FIAT Auto resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente denunciando omessa o insufficiente motivazione circa la natura della responsabilità della FIAT si duole che il Tribunale, dopo aver giustamente affermato che dall’atto di avviamento nasce l’obbligo di assunzione, abbia poi contraddittoriamente qualificato come extracontrattuale l’eventuale responsabilità che insorge dalla violazione di siffatto obbligo.
Sostiene inoltre la Gammieri che al diritto di essere assunta, scaturente dall’avviamento, si accompagna quello alle retribuzioni in quanto con il suo rifiuto la FIAT ha prodotto la perdita di queste.
Con il secondo motivo, denunciando insufficiente motivazione circa l’esclusione di responsabilità della FIAT Auto, la ricorrente si duole che il Tribunale, pur avendo ritenuto ingiustificato il rifiuto di assunzione da parte della società, abbia poi escluso la responsabilità per danni di questa, trasferendo il giudizio dal comportamento della società stessa a quello dei medici incaricati e poi affermando che il caso della ricorrente era (dal punto di vista della idoneità fisica al lavoro destinatole) “quasi al confine tra gli opposti pareri”.
Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando violazione degli articoli 1228, 2236, cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., e premesso che la motivazione della sentenza impugnata implicitamente aderisce alla tesi della società, afferma che erroneamente si è ritenuto che al caso in esame dovesse essere applicato l’art. 2236 cod. civ. (responsabilità solo per dolo o colpa grave) operante solo nell’ipotesi, non ricorrente nella specie, in cui la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
In secondo luogo, la ricorrente critica la motivazione nella parte in cui ha escluso il dolo e sostiene che la circostanza che la FIAT non assume che lavoratori affetti da infermità di modestissima rilevanza dimostra il suo sistematico proposito di scegliersi i propri dipendenti.
Infine, in ordine alla colpa, la ricorrente deduce che erroneamente è stato applicato l’art. 1228 cod. civ.
(responsabilità del debitore che si avvale di terzi per adempiere l’obbligazione), dal momento che gli accertamenti sanitari si ponevano in un momento antecedente l’adempimento e furono svolti dalla commissione centrale della stessa FIAT, struttura interna all’organizzazione aziendale della società.
Le censure, che per la loro connessione si esaminano congiuntamente, sono infondate, ma va, anzitutto, rilevato che la preclusione sulla qualificazione come extracontrattuale della responsabilità della FIAT Auto, preclusione dedotta in controricorso sull’assunto che su detta qualificazione operata dal Pretore non fu proposto specifico mezzo di impugnazione, non sussiste. Invero, nella sentenza di primo grado, l’affermazione della extracontrattualità della responsabilità risulta puramente terminologica, dal momento che essa è preceduta dal rilievo della sua derivazione dalla violazione dello specifico obbligo a contrarre, sorto per effetto della richiesta numerica e dell’atto di avviamento, ed è seguita dall’applicazione in concreto delle norme sulla responsabilità contrattuale, mediante la omissione di qualsiasi indagine sul dolo o la colpa della società, indagine che non avrebbe potuto mancare qualora, applicando in concreto le norme sulla responsabilità extracontrattuale, il Pretore avesse ritenuto che l’onere di provare lo elemento psicologico (dolo o colpa dell’autore del fatto illecito) incombeva sul preteso danneggiato.
La mancata applicazione delle norme sulla responsabilità extracontrattuale, seguita dalla evidente contraddizione di definire extracontrattuale la responsabilità nascente dalla violazione di un o specifico obbligo, sorto in conseguenza della fattispecie a formazione successiva sopra descritta (richiesta del datore di lavoro e atto di avviamento), mentre induce a ritenere che il Giudice del merito abbia adoperato il termine extracontrattuale in modo improprio, solo per negare la formazione di un contratto di lavoro a seguito degli atti suddetti, esclude che la lavoratrice avesse l’onere d’impugnare la sentenza del Pretore sul punto della definizione della responsabilità, dal momento che da siffatta definizione non aveva sofferto conseguenze sfavorevoli, e quindi, non era in concreto soccombente.
Ciò premesso, si rileva che l’errore denunciato con il primo motivo sussiste, in quanto è principio generalmente affermato che la responsabilità è contrattuale non solo qualora derivi dalla violazione di un’obbligazione sorta con contratto, ma anche quando consegua all’inadempimento di una obbligazione di origine legale; tuttavia esso non può condurre alla cassazione della sentenza, in quanto il dispositivo, a seguito dei concreti accertamenti di fatto svolti dal Tribunale, è conforme a diritto.
Infatti, il Tribunale, non ha negato il diritto al risarcimento perché in conseguenza della erronea definizione dell’illecito come extracontrattuale abbia addossato alla Gammieri il rischio della prova mancata sul dolo o sulla colpa della società, ma perché ha ritenuto, sulla base della valutazione delle prove e di apprezzamenti di fatto, raggiunta la prova dell’inesistenza dell’elemento psicologico e quindi dell’illecito, fonte di obbligo risarcitorio.
E’ il caso di aggiungere che, secondo lo orientamento di gran lunga prevalente, la norma dell’art. 1218 cod. civ., la quale impone al debitore di provare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, deve essere interpretata e applicata in correlazione a quella dell’art. 1176 cod. civ. il quale prescrive l’osservanza della ordinaria diligenza come canone di valutazione del comportamento dell’obbligato. Ne consegue che questi può andare esente da responsabilità non solo provando il caso fortuito e la forza maggiore, come cause dell’inadempimento, ma anche l’errore, se questo non derivi da fattori puramente soggettivi ed appaia scusabile alla stregua del criterio di valutazione suindicato. (v. Cass. 20 giugno 1983 n. 4236; 8 giugno 1984 n. 3450).
Nel caso in esame, il Tribunale ha escluso il dolo con accertamento che si sottrae alle critiche della ricorrente in quanto ha rilevato da un lato che non era controverso in causa il diritto della FIAT Auto di sottoporre ad accertamenti sanitari i lavoratori da assumere, dall’altro che per tutti i lavoratori erano stati disposti gli accertamenti medici. Tutto ciò escludeva che la FIAT Auto avesse la deliberata intenzione di non adempiere nei confronti della Gammieri.
Sul punto la sentenza impugnata è adeguatamente motivata ed esente da vizi logici.
Per quanto riguarda la colpa, si rileva che le censure sono in parte inammissibili in quanto si dirigono su tesi e argomenti di controparte che il Tribunale neppure implicitamente ha fatto propri.
Infatti, la sentenza impugnata ha giustamente rapportato l’operato dei medici alla società che li aveva incaricati e che aveva fatto proprio il loro giudizio, sicché le critiche della ricorrente riguardano una tesi, quella della “terziarietà ” dei medici rispetto alle parti in causa, che è completamente estranea alle ragioni del Tribunale.
Egual rilievo merita la tesi della estraneità alla fattispecie della disposizione dell’art. 2236 cod. civ., dal momento che il Tribunale ha valutato la responsabilità della FIAT Auto in relazione non solo al dolo o colpa grave, ma anche alla ordinaria diligenza.
Riguardo all’osservanza di quest’ultima ed alla correlativa assenza di colpa, il Tribunale ha messo in rilievo che le indagini, svolte da medici qualificati, erano sfociate in una diagnosi del tutto analoga a quella formulata dal consulente di ufficio, il cui giudizio divergeva da quello dei primi solo, e in parte, riguardo alla idoneità al lavoro, che lo stesso consulente aveva affermato per alcune peculiari caratteristiche che le infermità riscontrate assumevano nell’organismo della Gammieri; peculiarità positive, la cui mancata valutazione, ad avviso del Giudice del merito, non comportava difetto di diligenza.
Conclusivamente, le responsabilità per danni della FIAT Auto, nel caso concreto, risulta correttamente esclusa dal Tribunale in base alla motivata e perciò incensurabile considerazione che l’errore in cui era incorsa la FIAT Auto sulla idoneità al lavoro della Gammieri e sul conseguente obbligo a contrarre era giustificato da circostanze obiettive e non era dipeso dall’inosservanza del criterio dell’ordinaria diligenza.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso il 2 luglio 1985
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 APRILE 1986