Svolgimento del processo
La sentenza 13 marzo – 10 maggio 1979 il Pretore di Roma rigettava la domanda proposta da Luigi Rubini, nei confronti dell’INAIL, intesa ad ottenere la costituzione di una rendita per inabilità permanente da infortunio.
Avverso tale decisione il Rubini proponeva appello, del quale l’INAIL chiedeva il rigetto.
L’appellante non compariva all’udienza del 18 novembre 1980, fissata per la discussione, né alla successiva udienza del 19 dicembre 1980 e il Tribunale di Roma – Sezione lavoro – in applicazione dell’ultima parte del primo comma dell’art. 348, c.p.c., dichiarava l’improcedibilità dell’appello dopo avere rilevato, in motivazione, la regolarità della notificazione dell’ordinanza di rinvio della prima udienza al procuratore e difensore del Rubini.
Contro la detta pronuncia del 24 febbraio 1981 questi ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si è costituito senza controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico mezzo del ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 437, 156, 428 e 348, c.p.c., si deduce che erroneamente il Tribunale di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello per la mancata comparizione dell’appellante a due udienze consecutive, stante la inapplicabilità alle controversie individuali di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza obbligatorie della denunciata norma di cui al primo comma del citato art. 348 del codice di rito.
Il ricorso è fondato.
La impugnata declaratoria d’improcedibilità dell’appello proposto dal Rubini, infatti, contrasta con il seguente, consolidato principio, reiteratamente espresso da questa Suprema Corte, anche a Sezioni unite, dal quale non sussiste ragione di discostarsi.
La norma del primo comma dell’art. 348, c.p.c., cioé – secondo cui se l’appellante non comparisce alla prima udienza davanti all’istruttore, questi rinvia la causa ad una prossima udienza, nella quale, in caso di ripetuta assenza dell’appellante, deve indi dichiarare l’improcedibilità del gravame – non è applicabile nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, introdotto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, che regola diversamente, rispetto al rito ordinario, la costituzione e l’attività dell’appellante, né prevede la figura del giudice istruttore; con la conseguenza che, ove sia fissata una nuova udienza ai sensi della detta norma, per l’assenza dei contendenti all’udienza di discussione, come nella specie in esame, si determina un mera irregolarità processuale (cfr. Cass., Sezioni unite, 26 marzo 1982, n. 1884; 13 giugno 1981, n. 3842; 26 novembre 1980, n. 6287; 10 gennaio 1980, n. 201; 5 gennaio 1980, n. 32).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
Previa cassazione dell’impugnata sentenza, la causa, di conseguenza, deve essere rinviata ad altro giudice, il quale terrà presente il summenzionato principio di diritto e provvederà, inoltre, a norma dell’art. 385, terzo comma, c.p.c., sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Viterbo (Sezione lavoro), che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
Roma, 29 marzo 1985.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 GENNAIO 1986