Svolgimento del processo

In base a convenzione 5 ottobre 1907, denominata compromesso, la Società Idroelettrica Italiana – SII – che aveva fatto domanda di derivare acqua pubblica dal torrente Mallero e suoi affluenti per produzione di energia elettrica – si obbligò a fornire al Comune di Sondrio (il quale aveva a sua volta presentato domande concorrenti e vantava diritti sulle acque in questione) gratuitamente e continuativamente per tutta la durata della richiesta concessione “e sue rinnovazioni” 300 cavalli elettrici (successivamente portati a 325) “in aggiunta e come completamento del corrispettivo” per l’impegno assunto dall’ente locale di far subingredire la società nelle proprie domande, godenti priorità cronologica, e nei propri diritti.

Con decreto del Prefetto di Sondrio in data 23 gennaio 1908, n. 618 la derivazione fu concessa alla richiedente società Idroelettrica Italiana per la durata di trent’anni, salvo successive rinnovazioni, subordinatamente all’osservanza dell’assunta obbligazione verso il Comune, richiamata nell’art. 18 del disciplinare. In ordine di tempo si ebbe poi il trapasso della concessione alla Società Lombarda Distribuzione Energia Elettrica, quindi alla spa Vizzola ed infine all’ENEL in applicazione della legge n. 1643 del 1962 di nazionalizzazione dell’energia elettrica.

Le varie società succedute alla originaria concessionaria rispettarono l’obbligazione assunta verso il Comune di Sondrio, e così fece anche l’ENEL fino al 31 gennaio 1977; dopo di che dichiarò di non essere tenuto più alla prestazione gratuita e pretese il pagamento dell’energia successivamente fornita al Comune nell’assunto che il termine trentennale della concessione, prorogato appunto al 31 gennaio 1977 in virtù dell’art. 22 del T.U. del 1933 sulle acque ed impianti elettrici, era scaduto e perdurando l’utenza non per un atto di rinnovo, bensì’ per effetto della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, e del suo art. 4 n. 9 che ha reso non più soggette a scadenza le concessioni di derivazione di acque pubbliche trasferite all’ente nazionale.

Con citazione dell’11 gennaio 1979, il Comune di Sondrio convenne in giudizio l’ENEL davanti al Tribunale di quella città per sentir accertare il suo diritto alla prosecuzione della fornitura gratuita.

L’ENEL si costituì e in via riconvenzionale chiese la condanna dell’attore al pagamento della energia elettrica somministrata dall’1 febbraio 1977 al 31 dicembre 1979 per l’importo di lire 121.914.942, con gli interessi legali, anatocismo e svalutazione.

Il Tribunale, con sentenza del 30 agosto 1982 accolse la domanda del Comune di Sondrio e dichiarò l’ENEL obbligato a continuare la fornitura di energia elettrica negli stesi termini e secondo le modalità di cui al compromesso 5 ottobre 1907 considerando che la legge n. 1643 del 1962 ha disposto il trasferimento all’ente nazionale delle concessioni amministrative con tutti gli obblighi e i diritti relativi. E poiché la somministrazione gratuita di energia elettrica in contestazione costituiva un obbligo derivante dalla concessione in atto, col trapasso di questa all’ENEL era trapassato anche quell’obbligo.

Né la concessione poteva dirsi scaduta, visto che la citata legge del 1962 ha escluso l’applicazione dei termini di durata previsti dagli artt. 22, 23 e 24 r.d. n. 1775 del 1933, alle utenze di acqua pubblica trasferite all’ENEL sancendone la non scadenza.

Su gravame dell’Enel la Corte di Appello di Milano, con l’impugnata sentenza, in riforma della decisione di primo grado respingeva invece la domanda del Comune di Sondrio e in accoglimento della riconvenzionale svolta dell’ENEL, condannava il predetto comune a pagare all’ente nazionale per somministrazione di energia elettrica dall’1 febbraio 1977 al 31 dicembre 1979 la somma di lire 121.914.942 con gli interessi e l’anatocismo.

Contro la sentenza d’appello ricorre l’Amministrazione comunale di Sondrio in base ad unico motivo; resiste con controricorso l’ENEL.

Motivi della decisione

Con unico complesso motivo, denunziando anche difetto di motivazione si assume che la Corte d’Appello, incorrendo nella violazione delle norme sulla interpretazione del contratto, (artt. 1362 e segg. cod. civ.) ha erroneamente ritenuto che la volontà negoziale delle parti contraenti della originaria convenzione 5 ottobre 1907 fu diretta a limitare il perdurare della obbligazione del concessionario, riflettente la prestazione gratuita dell’energia elettrica al Comune di Sondrio al solo ambito trentennale della concessione e sue rinnovazioni. Al contrario, secondo la ricorrente, dall’art. 4 n. 9 della legge n. 1643 del 1962 di nazionalizzazione dell’energia elettrica si desume che l’Enel è subentrata nelle concessioni di derivazione delle acque pubbliche con tutti i diritti e gli obblighi preesistenti.

Il ricorso non è fondato.

La Corte d’Appello con congrua motivazione ha ritenuto che la volontà negoziale delle parti contraenti, ricavabile dalla originaria convenzione 5 ottobre 1907 si espresse nel senso che fu attribuito al Comune di Sondrio il diritto alla fornitura gratuita di energia elettrica nei confronti del concessionario di derivazione dell’acqua pubblica dal torrente Mallero non già per qualsiasi causa di prostrazione della concessione, ma soltanto in caso di una sua rinnovazione, la quale presupponeva la domanda del concessionario e la valutazione discrezionale della P.A. concedente.

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Corte del merito è pervenuta a tale convincimento in base ad una valutazione complessiva delle clausole contrattuali le quali secondo il suo apprezzamento, intesero protrarre il diritto del Comune alla fornitura gratuita da parte del concessionario per tutto il tempo in cui si fosse protratta per volontà dello stesso la concessione, per sua natura, all’epoca di carattere temporaneo.

In questa logica si inseriva perciò perfettamente la ipotesi prevista dall’art. 22 del R.D. n. 1775 del 1933 sugli impianti elettrici, di proroga delle precedenti concessioni, la quale, pur essendo prevista dalla legge, operava in maniera automatica, ma presupponeva pur sempre la domanda del concessionario e la valutazione discrezionale della P.A., per essere accolta.

Si comprende quindi come non sussiste alcuna contraddittorietà nel fatto che la Corte di Appello ha dato da un lato rilievo alla volontà negoziale delle parti nel senso che esse ancorarono il diritto alla fornitura gratuita di energia in favore del Comune alle eventuali rinnovazioni della concessione temporanea e dall’altra ha escluso che il termine di durata della fornitura gratuita potesse ritenersi ancora prorogato per effetto dell’art. 4 n. 9 della legge n. 1643 del 1962.

La norma, invero prevedendo che nel trasferimento all’Enel sono comprese, con tutti gli obblighi i diritti relativi, le concessioni… in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distruzione dell’energia elettrica nonché le concessioni di derivazioni per forza motrice, ha statuito che queste ultime, siano esse preesistenti o accordate all’ente dopo la sua costituzione, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti nell’art. 22, 23, 24 del R.D. n. 1775 del 1933.

Trattasi di rapporti giuridici inerenti alle concessioni preesistenti i quali trovano il loro fondamento giuridico non più in un atto di autonomia del concessionario, (come del resto era avvenuto con l’art. 22 del R.D. n. 1775 del 1933) ma nella volontà della legge la quale ha sostituito alle concessioni di derivazione per forza motrice temporanee preesistenti nuove concessioni di carattere perpetuo a favore dell’Enel con novazione del titolo di acquisto.

Ne consegue che non merita alcuna censura la conclusione cui la Corte d’Appello è pervenuta in base ad una corretta interpretazione della convenzione e ad una esatta interpretazione della legge, che cioè il Comune di Sondrio non ha più diritto alla somministrazione gratuita di energia elettrica da parte dell’Enel a partire dal 1° febbraio 1977, epoca in cui il rapporto di concessione de quo non è stato più rinnovato ad istanza del concessionario, ma definitivamente trasferito all’Enel in virtù di una disposizione di legge che ne ha altresì modificato la natura, trasformandolo da concessione temporanea in concessione perpetua.

Anche nella discussione orale, la difesa del ricorrente ha insistito nella tesi sostenuta in giudizio, ponendo l’accento in particolare sulla formulazione dell’art. 4 n. 9 della legge di nazionalizzazione, secondo cui le concessioni in atto erano trasferite all’Enel con tutti gli obblighi e i diritti relativi e quindi anche con l’obbligo (originario) di fornire l’energia elettrica gratuita al Comune di Sondrio. Tale interpretazione si scontra, tuttavia con la motivazione dell’impugnata sentenza circa la volontà negoziale delle parti contraenti, le quali ancorarono, per l’appunto il suddetto obbligo del concessionario alla persistenza della originaria concessione e sue rinnovazioni, (ed infatti l’Enel lo ha adempiuto pur dopo la legge di nazionalizzazione, fino a quando il diritto di derivazione dell’acqua poteva dirsi astrattamente ricollegato al titolo concessorio di natura temporanea); sicché in seguito alla novazione del titolo di acquisto l’obbligo rettamente si è ritenuto estinto. In altri termini, mutato ormai il titolo giuridico che abilita l’Enel all’utilizzazione dell’acqua pubblica diventa per esso irrilevante ed inopponibile, il fatto che l’originario concessionario abbia acquisito il diritto di derivazione in seguito alla rinuncia del Comune e alla transazione che esso conclusa: vicende che perciò non possono più fungere da corrispettivo di una prestazione personale che – contro i principi della materia delle obbligazioni – il ricorrente vorrebbe perpetua.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza (art. 385 cod. proc. civ.)

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione che liquida in lire 41.000 oltre a lire cinque milioni per onorario.
Così deciso in Roma il 28 novembre 1989.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 GENNAIO 1991.