Svolgimento del processo

Con D.P.R. 31.3.1961, veniva dichiarata la pubblica utilità di una centrale termo-elettrica da realizzarsi a cura della Soc. Romana di Elettricità (S.R.E.) nel territorio del Comune di Civitavecchia, dopo che i relativi lavori erano stati dichiarati urgenti ed indifferibili dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con deliberazione del 13.12.1960.

Con decreto del 22.4.1961, il Prefetto di Roma autorizzava la S.R.E. ad occupare d’urgenza, per la costruzione della Centrale, alcuni terreni siti in località Tor Valdaluga del territorio di Civitavecchia, già espropriati in favore dell’Ente Maremma ed assegnati, in gran parte, dall’ente di riforma, ai coltivatori diretti Vittorio Benedetti, Domenico Benni, Riziero Camilletti, Raffaele De Paolis, Giuseppe Paternò, Ezio Ranieri e Rizieri Zuccari con distinti contratti stipulati tra il 17 ed il 28.2.1952.

Il 10 maggio 1961, la S.R.E occupava i terreni. Pronunciata l’espropriazione in data 11.9.62, l’Ente Maremma proponeva opposizione alla stima innanzi al tribunale di Civitavecchia, che definiva il giudizio con sentenza del 30.6.69, con la quale determinava l’indennità di espropriazione in lire 103.561.000, oltre gli interessi.

Successivamente, gli ex assegnatari, con ricorso del 28.10.1970, impugnavano dinanzi al Consiglio di Stato sia il D.P.R. relativo alla dichiarazione di pubblica utilità della centrale, sia il decreto prefettizio di espropriazione dei terreni. Il Consiglio di Stato, con decisione del 27.7.1972, annullava i due provvedimenti.

Con citazione del 21.9.1972, gli stessi ex assegnatari convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, l’Enel, succeduto alla S.R.E., chiedendo la restituzione dei terreni a suo tempo occupati e, in via subordinata o alternativa, il risarcimento dei danni da ciascuno di essi subiti per il mancato acquisto della proprietà e per il mancato godimento dei lotti loro assegnati. Nle giudizio interveniva volontariamente l’Ente Maremma, chiedendo la condanna dell’Enel al risarcimento dei danni per la perdita dei fondi, previa contestazione in punto di legittimazione degli attori.

Il tribunale di Civitavecchia con sentenza non definitiva del 14.11.75 – 8.1.1976, condannava l’Enel al pagamento, in favore degli attori, di somme varie, a titolo di provvisionale sul risarcimento del danno loro spettante per mancata percezione dei frutti.

Condannava, inoltre l’Enel a risarcire all’Ente Maremma il danno derivante dalla perdita dei fondi, rinviando alla sentenza definitiva la liquidazione del danno e delle spese di lite.

Proponevano appello tutte le parti innanzi la Corte di Appello di Roma, la quale, con sentenza 4-4-30.9.1977, rigettava l’appello principale degli ex assegnatari, confermando la decisione di primo grado relativamente al difetto di ogni diritto degli appellanti al risarcimento del danno conseguente al mancato definitivo acquisto del diritto di proprietà dei fondi; accoglieva parzialmente l’appello incidentale dell’Enel e, per l’effetto, dichiarava improponibile, perché preclusa dal giudicato formatosi nel precedente giudizio di opposizione alla stima, la domanda spiegata dall’Ente Maremma.

Avverso detta sentenza, proponevano ricorso per cassazione gli ex assegnatari (e, per alcuni di essi deceduti, i loro eredi); l’Ente Maremma e l’Enel proponevano ricorsi incidentali.

Con sentenza 14.12.76 n. 2313, la Corte di Cassazione a SS.UU. accoglieva per quanto di ragione il ricorso principale degli ex assegnatari (o loro eredi), nonché il primo motivo del ricorso incidentale dell’Ente Maremma, nei confronti dell’Enel; cassava, in conseguenza, la sentenza impugnata, rinviando per nuovo esame la causa ad altra sezione della stessa Corte di appello di Roma.

Con atto notificato il 18.5.1979, gli ex assegnatari o loro eredi riassumevano la causa.

Si costituivano, da un lato, l’Enel e, dall’altro, l’Ente Maremma. Con sentenza del 10-3-16-7-1981, la Corte del rinvio rigettava, in via preliminare, l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dagli ex assegnatari, sollevata dall’Enel in sede di rinvio, nonché l’eccezione di giudicato sollevata sempre dall’Enel, nei confronti dell’Ente Maremma, in relazione al precedente giudizio di opposizione alla stima, conclusosi con sentenza del 30.6.1969 del tribunale di Civitavecchia; e, nel merito, premesso che il giudizio di rinvio trovava “il suo limite nella questioni attinenti alla condanna generica, dovendo poi provvedere il giudice di primo grado all’ulteriore corso”, condannava l’Enel al pagamento dell’indennità di occupazione in favore degli ex assegnatari, nonché al risarcimento del danno, in favore degli stessi e dell’Ersal succeduto all’Ente Maremma, risultante dalla privazione definitiva del godimento e della disponibilità dei fondi, in diversa proporzione, con riferimento al valore che i fondi medesimi avevano “al momento della costruzione” dell’opera pubblica e “rapportato a quello della moneta al momento della sentenza definitiva”, con gli interessi nella misura legale, dalla data della costruzione dell’opera all’effettivo pagamento.

Osservava la Corte del rinvio, per quanto interessa il presente giudizio di legittimità e, cioé, in ordine all’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dagli ex assegnatari, che; a) anche a voler ammettere la possibilità di sollevare per la prima volta l’eccezione nel giudizio di rinvio, doveva ritenersi che l’Enel, avendo sempre riconosciuto, sin dalla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, che agli ex assegnatari spettasse un risarcimento del danno, pur contestandone l’entità, aveva manifestato una volontà implicante una rinuncia alla prescrizione ai sensi dell’art. 2937 c.c.; b) tale volontà, benché espressa dal difensore, doveva “farsi risalire necessariamente alla parte, essendo questa, per la sua organizzazione anche nel campo giuridico, soggetto professionalmente qualificato e, quindi, ben edotto delle conseguenze giuridiche dei fatti riferiti al difensore”.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Enel, sulla base di due motivi di annullamento. Resistono con controricorso gli ex assegnatari e l’Ersal, che propone, altresì, ricorso incidentale condizionato. Hanno presentato memorie l’Enel e gli ex assegnatari. In linea preliminare, questi ultimi sollevano eccezione di inammissibilità del ricorso principale per tardività in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., termine per il quale, secondo l’assunto, non operava la sospensione di cui alla legge n. 742-69, trattandosi, nella specie, di causa giudicata urgente con provvedimento in calce all’atto di citazione introduttiva.

Sempre in linea preliminare, gli ex assegnatari rilevano che, nel dare esecuzione all’ordinanza del 9.11.1984 di questa Corte, con la quale veniva disposta “la rinnovazione della notificazione del ricorso a tutti gli assegnatari risultati vittoriosi nel giudizio di merito”, l’Enel aveva eseguito detta notificazione (anche) ai litisconsorti personalmente “tramite l’ufficiale giudiziario di Civitavecchia”, nonostante che l’atto di notifica fosse di competenza esclusiva dell’ufficiale giudiziario di Roma e che doveva essere effettuato a mezzo posta: con la conseguenza che l’ordine di rinnovazione della notificazione doveva ritenersi ineseguito, con applicazione dell’art. 291-3 c.p.c.

Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti, perché proposti contro la medesima sentenza.

Devono essere esaminate, in limine, le eccezioni mosse dagli ex assegnatari in via preliminare nei termini di cui alla narrativa che precede.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

Quanto alla prima, notasi che il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale, in calce alla citazione introduttiva, dispone l’abbreviazione dei termini di comparizione, nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’art. 163 bis cod. proc. civ., non contiene un’implicita dichiarazione d’urgenza della causa, secondo la previsione dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario ed ai diversi fini della trattazione della causa medesima nel periodo feriale, e, pertanto, non può valere ad escludere l’operatività della sospensione dei termini processuali durante il predetto periodo, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Cass. n. 385-80).

Quanto alla seconda eccezione, notasi che la competenza in materia di notificazione è per legge (art. 106 e 107 del D.P.R. 25 dicembre 1959, n. 1229) attribuita in via concorrente ed alternativa così all’ufficiale giudiziario del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, come a quello addetto all’autorità giudiziaria davanti alla quale deve trattarsi l’affare cui ha riguardo l’atto da notificare. E’, pertanto, pienamente valida, sotto questo profilo, la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale eseguita presso la residenza del destinatario dall’ufficiale giudiziario addetto alla Corte d’appello ove si trova tale residenza (Cass. n. 4578-84; n. 330-83; n. 940-83).

Con il primo motivo del ricorso principale, l’Enel denuncia violazione dell’art. 2937 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di rinuncia alla prescrizione per facta concludentia, nonché difetto assoluto di motivazione su punti decisivi della controversia: il tutto in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. Deduce, in sostanza, il ricorrente che: a) la Corte del rinvio non aveva in alcun modo giustificato l’affermazione che l’Ente aveva mancato di contestare, in punto di an debeatur, le pretese risarcitorie dedotte in giudizio, laddove dalla stessa narrativa della sentenza impugnata emergeva che la fondatezza di tali pretese era stata contestata in radice sotto diversi profili; b) che, comunque, non poteva ravvisarsi un’ipotesi di rinuncia implicita alla prescrizione nelle scelte d’impostazione difensiva, le quali, oltre ad essere imputabili al solo difensore e non anche alla parte, non possono di per sé costituire comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi, in subordine, dell’eccezione di prescrizione.

Con il secondo motivo del ricorso principale, l’Enel denuncia violazione dell’art. 394 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di limiti alla proponibilità di eccezioni derivanti dalla sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio, nonché difetto assoluto di motivazione su punti decisivi della controversia: il tutto in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. Lamenta, in sostanza, il ricorrente che la Corte del rinvio, “nel prospettare il dubbio sulla possibilità di sollevare, per la prima volta, l’eccezione di prescrizione nel giudizio di rinvio”, aveva omesso di considerare che le premesse per la proposizione delle eccezioni erano state poste proprio dalla sentenza di rinvio, la quale aveva affermato che l’illecito dedotto in giudizio doveva qualificarsi il lecito a carattere istantaneo (e non permanente) con riferimento alla data di inizio dalla costruzione dell’opera pubblica.

Nel rispetto di una elementare esigenza logico-sistematica, il secondo motivo va esaminato con priorità rispetto al primo.

La censura, che propone a monte il problema del se le questioni pregiudiziali e preliminari di merito, tra le quali rientra l’eccezione di prescrizione, possano o meno essere dedotte o rilevate d’ufficio in sede di rinvio, qualora non siano state dedotte o rilevate in sede di legittimità, è infondata.

Ed invero, ove la Corte di Cassazione abbia fissato, con effetto vincolante per il giudizio di rinvio, i criteri ai quali deve essere informata la risoluzione della controversia, tutte le questioni pregiudiziali o preliminari di merito, che potevano o dovevano essere dedotte o rilevate in sede di legittimità, devono intendersi implicitamente decise in via definitiva dalla Corte regolatrice, quali presupposti necessari ed inderogabili della sua decisione, con la conseguenza che le stesse non possono essere sollevate davanti al giudice di rinvio, né nel giudizio per la cassazione della sentenza di rinvio (Cass. n. 1879-1980).

Nel caso di specie, appunto, con la sentenza n. 2313 del 1978, la Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza impugnata e nel disporre il conseguente giudizio di rinvio, fissava i principi di diritto cui doveva uniformarsi la Corte del rinvio, ai fini della risoluzione della causa nel merito.

D’altronde, è noto che, ai sensi dell’art. 394, 3° comma, c.p.c., nel giudizio di rinvio le parti possono modificare le precedenti conclusioni, nel senso di compiere nuove attività assertive e probatorie, soltanto quanto si debba applicare lo jus superveniens, oppure quanto la sentenza di cassazione abbia prodotto un mutamento della materia del contendere, attraverso una diversa definizione del rapporto dedotto o mediante la prospettazione di nuove tesi giuridiche che comportino necessariamente per le parti un mutamento della loro linea di difesa (Cass., n. 127-81 e 6480-81).

Orbene, nella specie, non è dubbio che l’interesse dell’Enel a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento fatto valere in giudizio nei suoi confronti, è sorto con la proposizione della lite e che la precisazione inerente al carattere istantaneo dell’illecito, pur avvenuta nel giudizio di rinvio, non ah implicato una diversa definizione del rapporto dedotto o la prospettazione d indirizzi che imponessero linee difensive precedentemente non percorribili: ha, semmai, soltanto costituito un ulteriore presupposto perché l’eccezione di prescrizione, sempre che fosse stata già formulata, avesse migliori possibilità di accoglimento.

In tale quadro, che esclude la prospettazione della eccezione di prescrizione in esame nel giudizio di rinvio, resta assorbito il secondo motivo del ricorso principale dell’Enel, inerente alla valutazione di fatti concludenti ai fini della (pretesa) rinuncia tacita all’eccezione di prescrizione da parte dei difensori dell’Ene.

Resta, altresì, assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’Ersal, proposto in subordine al ricorso principale, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., “per non aver la Corte di merito dichiarata, con sufficiente chiarezza la tardività e l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione”.

In conclusione, il ricorso principale va rigettato, e il ricorso incidentale va dichiarato assorbito, con condanna dell’Enel alle spese del presente giudizio di cassazione, nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione: riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; Condanna l’Enel alle spese del presente giudizio, in favore di Angela Fiorelli, nella misura di L. 2.085.000 di cui L. 2.000.000 per onorari, nonché, in favore dell’Ersal, nella misura di L. 1.880.000, di onorari.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.6.1985.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 FEBBRAIO 1986