Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 30.6.80 la s.p.a. TEKNOGLASS EST di Remanzacco proponeva opposizione davanti al Pretore di Udine avverso l’ingiunzione n. 167-1980 notificatale dall’INAIL di quella città il 3.6.1980, con la quale le era stato intimato di pagare la somma di L. 17.336.180 per contributi assicurativi dovuti per il periodo 1977-1978-1979, per penali e per interessi.

L’opponente sosteneva di aver diritto ai benefici previsti dalla legge n. 336-1976 e successive modifiche (in particolare legge n. 500-1977), benefici consistenti nello sgravio e nella sospensione dei contributi, in quanto impresa operante in zona terremotata e gravemente danneggiata nell’attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, come da dichiarazione del Sindaco di Remanzacco.

Sospesa l’esecuzione dell’ingiunzione con provvedimento del Pretore, l’Istituto resisteva sostenendo che la società, pur operante in un comune tra quelli elencati dall’art. 1 legge n. 336-1976, in relazione al D.P. Regione Friuli Venezia Giulia 20-5-1976, non poteva godere dei benefici invocati, non essendo stata gravemente danneggiata nell’attività lavorativa, malgrado il certificato del sindaco del luogo, poiché questo non era assistito da una presunzione juris et jure né era tale da non poter essere contraddetto da prova contraria.

Prodotti alcuni documenti da parte della società TEKNOGLASS ed escusso un teste, il Pretore con sentenza 24-30-30-9-1980, accoglieva l’opposizione, comensando le spese tra le parti.

Con ricorso depositato il 29-10-1980 l’INAIL interponeva appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma, per avere il Pretore privilegiato la certificazione del Sindaco di Remanzacco, facendo carico ad esso appellante, con una inammissibile inversione dell’onere probatorio, di provare il contrario, e per avere ritenuto grave il danno subito dalla società, contrariamente alle risultanze dei bilanci aziendali e dei documenti con i dati retributivi dal 1975 in poi, senza fare ricorso all’ausilio di altri criteri.

Si costituiva anche in questo grado l’appellata, proponendo appello incidentale per le spese.

Il Tribunale di Udine, con sentenza del 23.1.1981, in accoglimento del gravame, respingeva l’opposizione proposta dalla società TEKNOGLASS e compensava interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

I giudici di secondo grado ritenevano, in particolare, che il certificato del Sindaco di Remanzacco del 2-4-1977 costitutiva dichiarazione di scienza valida circa l’esistenza del danno, ma come giudizio sulla sua gravità non poteva avere l’effetto desiderato dalla società appellante; che questa avrebbe dovuto provare altrimenti la gravità del danno; che a tal fine dovevano essere presi in considerazione i fattori influenti sull’attività lavorativa; che, avuto riguardo ai dati oggettivi emersi in causa, danni materiali al fabbricato ed ai prodotti già finiti giacenti in magazzino, perdita delle giornate lavorative, retribuzioni medie mensili del terremoto, e quelle pagate negli otto mesi seguenti, dopo cioé il terremoto dal maggio 1976, doveva concludersi che la società non aveva subito gravi danni nella sua attività lavorativa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.P.A. TEKNOGLASS, deducendo un unico articolato motivo di annullamento, cui resiste l’INAIL con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia sostanzialmente violazione delle leggi (N. 730-1966; n. 500-1977, N. 465-1978, n. 376-1979) dirette ad agevolare le imprese ubicate in zone terremotate e gravemente danneggiate nella loro attività, sostenendo che per la ricorrenza di tale ultimo presupposto doveva tenersi conto, non soltanto del dato delle retribuzioni, come ritenuto in sostanza dal Tribunale, ma soprattutto di altri fattori, come battuta di arresto nei programmi aziendali, assenteismo durante i terremoti, perdita di clientela, difficoltà di recuperare i crediti, flessione in genere della reddittività aziendale, danni alle materie prime, si macchinari ed alle strutture dell’azienda, perdita di giornate lavorative; che tali elementi si erano tutti verificati in seno ad essa ricorrente, la quale aveva, quindi, subito quei danni previsti dalle norme emanate a tutela delle aziende terremotate per la concessione dei benefici contributivi, come anche riconosciuto dall’INAM nei stessi confronti.

Il ricorso è infondato.

Va al riguardo premesso che dagli atti del presente giudizio appare pacifico che vengono in discussione nella fattispecie le agevolazioni contributive disposte in favore delle aziende di cui all’art. 7, co., 1°, lettera b), legge 29.5.1976 n. 336, e di cui all’art. 4, co. 1°, lettera b), legge 4.8.1977 n. 500, cioé delle aziende site nei comuni indicati dalla regione Friuli Venezia Giulia “gravemente danneggiata nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici”.

Orbene , come giustamente osservato dai giudici di secondo grado, la gravità del danno deve risultare da un giudizio tecnico che la legge non ha demandato ad alcun organo o ufficio amministrativo, onde il relativo certificato del sindaco di Remanzacco non può far fede fino a prova contraria, come ritenuto dal Pretore di Udine, ma costituisce solo un elemento di prova da valutarsi liberamente dal giudice in concorso con ogni altro dato probatorio (Cass. 7.7.1982 n. 4047 e 10.1.1983 n. 164) – tra cui, come indicato esemplificativamente nella sentenza di questa Corte n. 164-1983 citata, possono annoverarsi crolli o inagibilità totale o parziale degli stabilimenti o di altre strutture aziendali, mancata presentazione al lavoro dei dipendenti per un considerevole periodo di tempo a causa del timore di nuove scosse, di interruzioni stradali, di sospensioni di pubblici trasporti o di altre analoghe situazioni – da cui risulti la cessazione o una rilevante compromissione dei ritmi produttivi.

Correttamente, dunque, il Tribunale di Udine, sul presupposto esatto che la prova del grave danno doveva incombere sulla s.p.a. TEKNOGLASS EST, ha valutato tutti gli elementi oggettivi a sua disposizione (e non soltanto il “dato delle retribuzioni”, come erroneamente afferma la suddetta società) e in particolare i danni materiali conseguiti ai sismi in L. 8.800.000, di cui L. 2.000.000 per danneggiamento parziale delle solette di copertura ed il resto per rottura dei vetri già prodotti ed immagazzinati; la perdita lavorativa di giorni 5,15; l’ammontare delle retribuzioni medie mensili, che nei primi quattro mesi del 1976 fu di L. 4.287.250 e negli ultimi otto mesi dello stesso anno di L. 6.484.875; ed ha dedotto che il danno nell’attività lavorativa della ricorrente non può essere ritenuto grave.

Tale apprezzamento di fatto, di per sé sottratto al sindacato di legittimità di questa Suprema Corte, non può considerarsi né illogico né immotivato, poiché i danni materiali, specie quelli alle strutture della fabbrica, furono di lieve entità, di esiguo numero le giornate di lavoro perse, indicativi di una immediata ripresa dell’attività i dati relativi alle retribuzioni medie pagate subito dopo gli eventi sismici in aumento rispetto ai dati precedenti, onde si imponeva la conclusione dei giudici di 2° grado.

Né questa era suscettibile di mutare volendo considerare l’elemento trascurato dal Tribunale della perdita di esercizio nel bilancio societario al 31.12.1976, in quanto tale perdita, come risulta accertato nella stessa sentenza impugnata, fu annullata dalla “brillante ripresa economica sottolineata dai bilanci degli anni successivi”, e comunque non fu dovuta a riduzione dell’attività lavorativa.

Giova aggiungere che non ha alcuna rilevanza nei rapporti tra ricorrente ed INAIL lo sgravio concesso alla prima dall’INAM e ribadire che, mentre la s.p.a. TEKNOGLASS sembra accettare la tesi esatta che il grave danno nell’attività produttiva debba essere desunto da una pluralità di elementi, quali: 1) battuta di arresto nei programmi aziendali, 2) assenteismo durante i terremoti, 3) perdita di clientela, 4) difficoltà di recuperare i crediti, 5) flessione in genere della redditività aziendale, 6) danni alle materie prime, ai macchinari ed alle strutture dell’azienda, 7) perdita di giornate lavorative, dalla ricorrente stessa non risulta provato altro che quei elementi posti in luce dal Tribunale, insufficienti a fondarne l’assunto.

Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente condannata a rifondare all’INAIL le spese e gli onorari del presente giudizio, liquidati come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’INAIL delle spese del presente giudizio in L. 37.500 oltre agli onorari liquidati in L. 800.000 (ottocentomila).
Roma, 29.4.1985.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 GENNAIO 1986