Svolgimento del processo

Pier Luigi Frau, assistente di volo alle dipendenze della soc. per az. Alitalia – Linee Aeree Italiane del 5 giugno 1980 gli era stato contestato di non aver regolato il conto delle vendite effettuate a bordo, il quale presentava alla data del 31 marzo 1980 un saldo a debito di lire 8.697.000, e che con lettera del 14 luglio 1980, pervenutagli il 18 successivo, era stato licenziato con effetto immediato, impugnava il licenziamento siccome intimato in periodo di malattia iniziata il 15 luglio 1980, della quale l’Alitalia era a conoscenza, nonché privo di giusta causa o di giustificato motivo, e chiedeva che fosse ordinata la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con la condanna della società al risarcimento del danno.

Costituitasi la società Alitalia, la domanda veniva accolta dal Pretore, ma rigettata, insede di appello, dal Tribunale di Roma con sentenza del 19 novembre 1982.

Il Tribunale osservava, fra l’altro, che l’esposizione debitoria del Frau, com’era incontroverso, già nel dicembre 1978 era di lire 832.021 e nel giugno 1980 ammontava a lire 7.800.048. Vi era pertanto stato da parte del Frau un adempimento di notevole gravità degli obblighi contrattuali, avuto riguardo all’entità della somma ed al rilevante ritardo. il licenziamento adottato nei suoi confronti costituiva sanzione adeguata a tale condotta, da non considerarsi meno grave per il solo fatto di essere stata a lungo tollerata dalla società, la quale con lettera 2 ottobre 1979 lo aveva peraltro invitato a pagare la somma in quel tempo dovuta e più volte sollecitato verbalmente all’adempimento.

Il Tribunale osservava infine che alla data del 18 luglio 1980, cioé quando il Frau aveva ricevuto la lettera di licenziamento, l’esistenza dello stato di malattia non risultava essere stata comunicata all’Alitalia nei modi previsti dall’art. 2 della legge 29 luglio 1980 n. 33, e che la produzione da parte del Frau di un avviso di ricevimento in data 16 luglio 1980 non valeva a dimostrare che la relativa raccomandata contenesse il certificato medico al quale lo stesso Frau faceva riferimento. Il che appariva tanto più evidente in considerazione del fatto che i certificati medici respinti dall’Alitalia ed allegati al fascicolo dell’appellato erano soltanto quelli del 21 luglio e del 22 settembre 1980.

Contro questa sentenza il Frau ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, L’Alitalia resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, denunziando violazione degli articoli 1362 e 1455 c.c., il Frau deduce che la sua esposizione debitoria nei confronti della società Alitalia era un fatto permanente e quindi tollerato, sicché non avrebbe potuto ravvisarsi sussistente nella specie un inadempimento di notevole gravità.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha più volte affermato, il ritardo tollerato dal creditore nell’adempimento della prestazione da parte del debitore non importa una modificazione delle condizioni contrattuali.

La tolleranza, appunto perché tale, può in qualunque momento cessare con la conseguenza di rendere immediatamente esigibile la prestazione per la quale è trascorso il termine contrattuale di adempimento. Ne deriva che, dopo la dichiarazione con la quale il creditore recede dalla precedente tolleranza e trascorso il tempo materialmente necessario per l’esecuzione della prestazione, ogni ulteriore ritardo del debitore costituisce inadempimento colpevole (cfr.: Cass. 25 settembre 1978 n. 4290; 8 giugno 1973 n. 1565).

Nel prestare sostanziale adesione a codesti principi, il Tribunale con apprezzamento di fatto, peraltro non specificatamente censurato, ha per l’appunto ritenuto che la tolleranza dell’Alitalia fosse venuta a cessare quando la detta società, atteso il perdurare dell’inadempimento e l’aggravarsi del pregiudizio sempre più difficilmente riparabile, aveva, prima della formale contestazione dell’addebito, invitato per iscritto e verbalmente il Frau a provvedere al pagamento, ma senza esito alcuno.

Respinto il primo motivo, si osserva che con il secondo, nel denunziare violazione dell’art. 2106 c.c., nonché illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente deduce che il licenziamento non era sanzione proporzionata all’infrazione contestatagli, tenuto conto anche che in casi simili era stato applicato nei confronti degli assistenti di volo solo un provvedimento di sospensione.

Anche questo motivo è infondato e deve essere respinto. L’accertamento del giudice del merito circa l’adeguatezza della sanzione disciplinare all’infrazione commessa, in base al principio di proporzionalità, costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se, come nel caso in esame, sia immune da vizi logici e giuridici.

Ed invero, nell’affermare la congruità, nella specie, della sanzione espulsiva e non meramente conservativa, adottata in altri casi, il Tribunale ha compiutamente e correttamente assolto l’obbligo della motivazione, avendo indicato le fonti e le ragioni del proprio convincimento circa la gravità dell’inadempimento del Frau, valutato nel suo contenuto oggettivo e nella sua portata soggettiva.

Con il terzo motivo, denunziandosi violazione degli articoli 2110

– 2727 c.c. e vizi di motivazione, si censura l’impugnata sentenza per aver negato che alla data del 18 luglio 1980, cioé quando il Frau ricevette la lettera di licenziamento, lo stato di malattia non fosse comunicato all’Alitalia nei modi previsti dalla legge, pur essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui era stata spedita alla datrice di lavoro il certificato di malattia. Si sostiene che il Frau aveva soddisfatto il proprio onere probatorio e che pertanto il licenziamento, intimato in costanza di malattia, avrebbe dovuto ritenersi inefficace fino al termine della malattia stessa, cioé fino al 15 novembre 1980.

Il motivo è fondato alla stregua delle seguenti considerazioni. Dinnanzi all’affermazione del Frau di aver spedito il certificato medico di malattia in data 15 luglio 1980 mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed alla produzione da parte dello stesso Frau di tale avviso recante il timbro a calendario dell’Alitalia in data 16 luglio 1980, la detta società si è limitata a negare che le fosse mai pervenuto il menzionato certificato.

Senonché codesta generica negazione non era sufficiente a gravare l’attore, come ritenuto dal Tribunale, di un più ampio onere probatorio, atteso che nella specie la contestazione abbisognava a tal fine di concreta specificazione, nel senso che la convenuta avrebbe dovuto negare esplicitamente che la raccomandata ricevuta il 16 luglio 1980 contenesse il detto certificato di malattia ed eventualmente precisare quale nel fosse il diverso contenuto.

Né sul piano dell’adeguatezza e congruità logica della motivazione può valere da sola a sorreggere la decisione sul punto l’argomentazione del Tribunale circa l’avvenuta restituzione da parte dell’Alitalia al Frau soltanto degli altri certificati medici successivamente inviati.

In conclusione, respinti i primi due motivi ed accolto il terzo, l’impugnata sentenza deve essere cassata in relazione a quest’ultimo mezzo, con il rinvio della causa ad altro giudice di appello, il quale procederà a nuovo esame sul punto tenendo conto degli esposti rilievi.

Il giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Viterbo, provvederà anche al regolamento tra le parti delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta i primi due; cassa l’impugnata sentenza in relazione al mezzo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Viterbo, il quale pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 22 aprile 1985
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GENNAIO 1986