Svolgimento del processo

Con atto di citazione 19 marzo 1977 il condominio Salita Pollaiuoli, n. 13 in Genova conveniva davanti al locale Pretore Elisa ed Aurora Parodi, comproprietarie dell’appartamento 8 B scala D del caseggiato di Salita Pollaiuoli n. 13 per ottenere dalle stesse il risarcimento del danno concretantesi nella rottura di taluni abbadini del tetto del caseggiato, provocata dalla installazione sul tetto di una antenna televisiva da parte di Nadia Maria Allegrini, conduttrice dell’appartamento delle Parodi.

Le convenute, costituitesi, eccepivano, preliminarmente, la carenza della loro legittimazione passiva, contestavano il “quantum” del risarcimento preteso ed ottenevano di chiamare in giudizio, per essere manlevate, la conduttrice Nadia Maria Allegrini, la quale, citata con atto 6 giugno 1977, rimaneva contumace.

Il Pretore, all’esito dell’istruttoria, con sentenza 5-7 febbraio 1980, condannava le sorelle Parodi al pagamento a favore del condominio della somma di L. 546.403, oltre la rivalutazione e gli interessi, nonché dell’importo liquidato per le spese di causa; condannava, poi, Nadia Maria Allegrini a manlevare le sorelle Parodi.

Il Tribunale di Genova, con sentenza 15 maggio – 26 giugno 1981, in accoglimento dell’appello interposto dalle Parodi, respingeva la domanda del condominio per carenza di legittimazione passiva delle convenute appellanti. Provvedeva in conseguenza a regolare le spese giudiziali.

Osservava il giudice del merito che il fatto lesivo lamentato dal condominio era addebitabile soltanto alla conduttrice, la quale se si era avvalsa di una facoltà (quella dell’installazione dell’antenna televisiva sul tetto del condominio in cui era compreso l’appartamento concessole in locazione) nell’ambito del godimento immobiliare a lei derivante dal contratto, tuttavia aveva maldestramente esercitato la detta facoltà (attesa la natura dei danni consistiti nella rottura di alcuni abbadini di copertura del tetto condominiale) con la conseguenza che la conduttrice era tenuta direttamente a rispondere dei danni soltanto da essa cagionati.

Osservava inoltre il Tribunale che il diritto all’installazione di una antenna televisiva non è collegato necessariamente ad un rapporto con la casa, ma è un diritto personale che il titolare può esercitare, indipendentemente dalla sua qualità di condominio o di inquilino, in senso giuridico e per il solo fatto di abitare nello stabile a qualsiasi titolo e di essere o diventare utente radiotelevisivo.

Rilevava, infine, che nel caso – non ricorrendo un necessario nesso eziologico – il danno lamentato non dipendeva dalla installazione dell’antenna televisiva in sé e per sé considerata, quanto dalle modalità di installazione di essa.

Il condominio di Salita Pollaiuoli n. 13 ricorre per Cassazione con tre motivi. Resistono con controricorso le sorelle Parodi, le quali eccepiscono il difetto di legittimazione dell’amministratrice del condominio, avendo essa conferito la procura al difensore in mancanza di una deliberazione condominiale.

Le parti hanno successivamente presentato memoria.

Motivi della decisione

A cospetto del depositato verbale 26 ottobre 1982, dal quale risulta che l’assemblea del condominio ha autorizzato l’amministratore a interporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova 15 maggio 26 giugno 1981, va disattesa l’eccezione sollevata dai controricorrenti in ordine alla carenza di legittimazione del detto amministratore a proporre ricorso per cassazione.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art.lo 1122 Cod. civ.

Contesta la decisione impugnata sul punto della dichiarata carenza di legittimazione passiva nelle sorelle Parodi, ritenendo che il Tribunale non avrebbe considerato che il condominio, accertato il danno in correlazione con il godimento dell’appartamento condominiale, non era tenuto a ricercare se il danno era stato prodotto dal condominio personalmente o da persona a lui negata da un qualsiasi rapporto cui il condominio era estraneo.

Adduce che locando l’appartamento il condomino continua a rimanere il titolare della sua quota di partecipazione con i relativi diritti e doveri, salvo che per consenso unanime dei condomini il conduttore sia riconosciuto quale diretto titolare, con gli oneri correlativi, dei diritti di godimento della quota liberando in conseguenza totalmente o parzialmente da responsabilità il condomino.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art.lo 2043 Cod. civ. e dei principi regolanti la legittimazione passiva.

Adduce che il Tribunale avrebbe violato le norme citate non vertendosi nel caso sull’illecito aquiliano, ma contrattuale, stante la natura del rapporto condominiale.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art.lo 1, 2° comma e segg. della legge n. 544 del 6 maggio 1940 in rapporto all’art.lo 14 delle preleggi.

Assume che nel caso non sarebbe stata fornita la prova di un rapporto diretto tra il condominio e l’inquilino installatore dell’antenna televisiva.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

La logica della denunziata sentenza si fonda sulla considerazione che se Nadia Maria Allegrini, installando l’antenna del proprio apparecchio televisivo sul tetto dell’edificio del condominio di via dei Pollaiuoli, aveva prodotto dei danni a quella struttura, del relativo risarcimento era responsabile unicamente la detta Allegrini.

Costei, infatti, secondo il Tribunale, aveva cagionato il danno al terzo nell’esercizio di un proprio diritto personale; diretto attribuitogli dalla legge e, come tale, autonomo ed indipendente dal rapporto per cui conduceva l’appartamento condominiale delle sorelle Parodi. Cosicché – ha statuito il Tribunale – le predette erano prive di legittimazione passiva in ordine alla domanda di risarcimento preteso dal condominio per la rottura degli abbadini del tetto dovuta all’inesperta installazione dell’antenna televisiva soltanto da parte dell’Allegrini.

Siffatta razionale impostazione giuridica della decisione si sottrae alle contestazioni dei mezzi, una volta stabilito che è esatta l’affermazione del Tribunale secondo cui l’installazione dell’antenna sullo stabile altrui, facoltà attribuita dalla legge all’abitante dello stabile, costituisce un diritto personale e autonomo. Ne deriva che è vano che il condominio, attuale ricorrente, insista nell’addurre che le sorelle Parodi sono passivamente legittimate all’azione proposta in quanto l’antenna televisiva accedeva al godimento dell’appartamento concesso in locazione dalle Parodi all’Allegrini.

Per le medesime ragioni rimane priva di rilevanza giuridica sia la denunziata violazione della norma di cui all’art. 2043 c.c., fondandosi la contestazione inesattamente con riferimento alla natura aquiliana dell’azione proposta; sia la denunzia della violazione dell’art.lo 1, 2° comma e seguenti della legge n. 544 del 6 maggio 1940, rilevandosi del tutto ininfluente – ai fini dell’applicazione della citata norma al caso di specie – la prova che intercorresse un rapporto diretto tra il condominio e l’inquilino dell’appartamento, installatore dell’antenna televisiva.

Invero è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 1005 sezioni unite 1960; n. 2160 del 1971; n. 906 del 1975; n. 3728 del 1976; n. 7418 del 1983) il principio secondo cui l’art. 1 della legge 6 maggio 1904 n. 554 con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all’installazione nella loro proprietàdi aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi non impone una servitù, ma si limita all’attribuzione di un diritto – a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti – alla installazione e quindi alla manutenzione degli impianti anche contro la volontà degli altri abitanti. Diritto che non ha contenuto reale ma natura personale sicché il titolare in virtù della norma può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condominio per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radiotelevisivo.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in L. 27.650 oltre L. 500.000 per onorari di avvocato.
Roma, lì 8 maggio 1985
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 FEBBRAIO 1986