Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 21 febbraio 1983, la compagnia The New Zealand Insurance co. Ltd., espose:

– che il giorno 23 gennaio 1981 l’Alitalia aveva consegnato alla filiale di Milano della Odino Valperga Italeuropa s.p.a. tre sacchi di sementi speciali, spediti dalla Petoseed co. Inc., corrente in Saticoy (California) e destinati alla Peto italiana s.r.l. di Parma, alla quale però non erano mai pervenuti;

– che la Odino Valperga, ripetutamente sollecitata, aveva sempre affermato di non aver ricevuto detti colli, mentre successivamente, dopo circa un anno e mezzo, li aveva rintracciati nei propri magazzini;

– che, dato il lungo tempo trascorso, il destinatario aveva rifiutato la merce;

– che essa attrice, quale assicuratrice della Petoseed Co. Inc., aveva indennizzato la propria assicurata con la somma di US $ 26.489,42.

Tanto esposto, l’attrice dichiarando di surrogarsi nei diritti della propria assicurata, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, la Odino Valperga Italeuropa s.p.a e ne chiese la condanna al pagamento della somma sopra indicata.

Costituitasi in giudizio, la convenuta chiese il rigetto della domanda.

Dedusse:

– che i tre sacchi di sementi erano stati venduti F.O.B. aeroporto di Los Angeles dalla Petoseed C. Saticoy alla Peto Italiana s.r.l. di Parma ed affidati per la spedizione ed il trasporto allo spedizioniere Profit By Air Inc. di Los Angeles;

– che la Profit By Air aveva consolidato i tre sacchi con altra merce in un unico contenitore di complessivi 31 colli ed aveva stipulato con l’Alitalia un contratto di trasporto per la tratta Los Angeles – Milano, affidando poi ad essa convenuta il solo incarico di svincolare la merce dalla dogana e immagazzinarla, avvertendo gli interessati che dovevano presentarsi a ritirarla e, quindi, svolgendo un’attività di mandataria senza rappresentanza;

– che l’8 gennaio 1981 erano pervenuti a Linate solo 28 dei 31 colli facenti parte della complessiva spedizione;

– che i sacchi mancanti, i quali erano quelli destinati alla Peto Italiana, erano giunti solo il 23 gennaio 1981, accompagnati da altro documento di viaggio, ragione per la quale essa, in buona fede, aveva ripetutamente dichiarato di non aver ricevuto i colli reclamati;

– che la responsabilità dei fatti doveva farsi risalire alla Profit By Air che, dapprima aveva consolidato in un’unica spedizione aerea i 31 colli per poi sciogliere il blocco e inviare i tre sacchi destinati alla Peto Italiana, a distanza di sedici giorni, con una spedizione separata;

– che, comunque, avendo essa agito quale agente e mandataria dello spedizioniere Profit By Air, aveva diritto di avvalersi delle limitazioni di responsabilità pattuite dalla propria mandante anche a beneficio dei propri submandatari, in ordine all’ammontare del danno risarcibile;

– che, nell’ipotesi di contestazione della propria qualità di submandataria della Profit By Air, il credito fatto valere in giudizio avrebbe dovuto essere ritenuto prescritto ai sensi dell’art. 2951 c.c.;

– che, in ogni caso, per effetto del ritardo nella messa a disposizione della merce, quest’ultima non aveva subito alcuna diminuzione di valore, per cui era ingiustificata la pretesa di indennizzo in relazione alla perdita totale;

– che successivamente i sacchi erano stati ritirati dalla Agenzia Antonelli, la quale aveva provveduto a corrispondere i diritti maturati, cosicché erano rimaste estinte, ai sensi dell’art. 1698 c.c, tutte le azioni derivanti dal contatto.

Con sentenza del 25 febbraio 1986, il Tribunale di Genova, dopo aver qualificato come deposito il rapporto sostanziale dedotto in giudizio e ritenute, quindi, inapplicabili le norme sul contratto di spedizione o di trasporto, richiamate dalla convenuta, condannò quest’ultima, quale responsabile ex recepto, a pagare all’attrice la somma di US $ 21.813, con gli interessi legali dal 24 novembre 1981, nonché la ulteriore somma di lire 1.001.975, con interessi, ai sensi dell’art. 1224 c.c., nella misura del 15% annuo a decorrere dal 21 febbraio 1983.

Contro la suddetta sentenza, della quale chiese la integrale riforma, propose appello la Odino Valperga, deducendo:

– l’erroneo assoggettamento della fattispecie in giudizio alla disciplina giuridica del deposito;

– l’erroneo rigetto delle eccezioni di prescrizione e di decadenza;

– l’estinzione dell’azione ai sensi dell’art. 1698 c.c. per effetto del ritiro della merce senza riserva;

– l’ingiusta disapplicazione della limitazione convenzionale del debito;

– l’inesistenza di danni materiali per il ritardo;

– la mancata prova del danno economico dell’attrice. Si costituì in giudizio la New Zealand Insurance Co. Ltd. che chiese il rigetto del gravame e propose appello incidentale.

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 1° settembre 1989, respinse entrambe le impugnazioni.

La Corte, per quel che ancora rileva in questa sede, ritenne che, anche a voler riconoscere all’appellante Odino Valperga la qualità di semplice mandataria della Profit By Air, la detta appellante aveva comunque assunto la veste di depositaria della merce, essendosi innestato nel contratto di trasporto un rapporto di deposito, cosicché erano da respingere le deduzioni dell’appellante medesima fondate su una diversa natura del rapporto stesso.

Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, la Odino Valperga Italeuropa s.p.a., sulla base di tre motivi di censura.

Ha resistito con controricorso la New Zealand Insurance Co. Ltd.

Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente dichiarata l’inammissibilità (art. 370 in relazione all’art. 366 c.p.c.) del controricorso per omessa indicazione nello stesso degli estremi della procura, che si assume conferita con atto separato e che non è stata depositata.

Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione delle norme di diritto in materia di trasporto e in particolare dell’art. 951 del cod. nav., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente nella specie un rapporto di deposito che si sarebbe innestato in un contratto di trasporto, senza tener conto che la Odino Valperga era intervenuta nel rapporto quale agente dello spedizioniere-vettore aereo nello scalo di arrivo e, quindi, aveva svolto la sua attività nell’ambito del contratto di trasporto, che ha termine con la riconsegna delle merci al destinatario.

Con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c, nn. 3 e 5 difetto di motivazione e violazione delle norme di cui agli artt. 24 e 29 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932, n. 841, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver esteso all’ausiliario del vettore, peraltro senza alcuna motivazione, le limitazioni di responsabilità e le norme sulle decadenze, applicabili al vettore in base alle norme richiamate.

Con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione delle norme di cui agli artt. 25 (A) e 22 della Convenzione di Varsavia del 1929, resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932, n. 841, modificata con il Protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955, reso esecutivo in Italia con legge 3 dicembre 1962, n. 1832 e con legge 26 marzo 1983, n. 84, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere, sulla base dell’erronea esclusione dell’applicabilità al rapporto in esame della normativa sul trasporto, ignorato il richiamo alle citate norme dalle quali derivava un limite alla risarcibilità del danno.

Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.

La Corte di Appello di Genova, con riferimento ai primi quattro motivi di Appello della Odino Valperga, con i quali la predetta società, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, aveva censurato la sentenza di primo grado, deducendo:

– l’inesatto assoggettamento della fattispecie de qua alla disciplina giuridica del deposito;

– l’erroneo rigetto delle eccezioni di prescrizione o decadenza;

– l’estinzione dell’azione ex art. 1698 c.c. per il ritiro della merce senza riserve;

– l’ingiusta disapplicazione della limitazione convenzionale del debito;

rilevò:

– che i tre sacchi di sementi spediti dalla Petoseed Co. Inc., giunti all’aeroporto di Linate, erano stati svincolati e immagazzinati, in data 23 gennaio 1981, dalla Odino Valperga e che quest’ultima non solo non aveva avvertito la Peto Italiana, destinataria finale dei sacchi, dell’arrivo degli stessi, ma aveva continuato a negare di averli ricevuti nonostante i ripetuti solleciti della Profit By Air, ammettendo solo in data 21 aprile 1982 il loro ritrovamento;

– che i tre sacchi, pervenuti a Linate il 23 gennaio 1981, erano accompagnati da un documento di viaggio nel quale era indicata quale destinataria la Peto Italiana s.r.l. e nel quale era apposta l’avvertenza “all’arrivo a Milano avvisare la Peto Italiana”.

In base a tali accertamenti di fatto, la Corte di Appello ritenne indubbia la responsabilità ex recepto dell’appellante, “la quale, anche ad accedere alla di lei tesi volta a riconoscere a se stessa il ruolo di semplice mandataria della Profit By Air, aveva pur sempre assunto la veste di depositaria della merce ricevuta, con l’obbligo quindi di avvertire la destinataria del suo arrivo per consentirle di ritirarla tempestivamente”.

Aggiunse la Corte di Genova che si era “dunque innestato, nel contratto di trasporto un rapporto di deposito”.

In base a detto inquadramento giuridico, la Corte di Appello ritenne non applicabili nella specie le disposizioni proprie dei contratti di spedizione e trasporto invocate dalla Odino Valperga.

Così facendo, tuttavia, la Corte di Appello ha omesso di considerare che l’obbligo di custodia non nasce solo dal contratto di deposito, ma può avere la sua origine anche in un contratto diverso, del quale esso costituisce accessorio indispensabile per l’adempimento della prestazione.

Tipico esempio è costituito proprio dal contratto di trasporto di cose, la cui esecuzione non si esaurisce nell’attività di trasferimento della merce da luogo a luogo, ma comprende altresì l’adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, con la conseguenza che sussiste, a carico del vettore – il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate – l’obbligo di conservarle e custodirle sino alla loro consegna al destinatario e la relativa responsabilità ex recepto.

Appare allora evidente che non è sufficiente, come ha fatto la Corte di merito, affermare che, con la ricezione della merce la Odino Valperga era divenuta responsabile ex recepto, per trarne la conseguenza della esistenza di un autonomo rapporto di deposito, potendo la responsabilità ex recepto derivare anche dall’obbligo accessorio di custodia derivante dal contratto di trasporto.

Perciò non era indifferente, nella specie, come invece ritenuto dalla Corte di merito, l’accertamento del rapporto intercorrente tra la Profit By Air e la Odino Valperga, tanto più che la sentenza impugnata, nel parlare di un rapporto di deposito, innestato in un contratto di trasporto, sembra avere attribuito alla detta

Profit By Air, la qualità di spedizioniere-vettore.

Invero, l’accertamento in capo alla Odino Valperga della qualità di mandataria della Profit By Air, previo accertamento della veste assunta da quest’ultima, se cioè di spedizioniere ovvero di spedizioniere-vettore, avrebbe esteso alla prima la disciplina del rapporto applicabile alla seconda, con le conseguenze invocate dalla ricorrente.

Appare improprio il richiamo, fatto dalla Corte di merito alla giurisprudenza di questa Corte, e particolarmente alle sentenze n. 2798/69 e n. 340/62, poiché esse concernono i rapporti tra vettore e impresa di sbarco in regime di c.d. “sbarco di amministrazione”, che è ipotesi diversa da quella in esame.

In tema di trasporto aereo internazionale di merci, invece, questa Corte (sez. I, 23 febbraio 1983 n. 1380) ha ritenuto che la custodia cui il vettore provvede, dopo che la merce è giunta allo scalo, costituisce un accessorio delle obbligazioni inerenti al contratto di trasporto aereo, che viene definitivamente adempiuto con la consegna al destinatario (art. 951 cod. nav. e art. 18 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841), sicché l’azione di quest’ultimo (e dell’assicuratore in via di surrogazione) proponibile in caso di mancata consegna è soggetta alla disciplina propria del contratto di trasporto, non di quello di deposito, anche se la perdita si verifica nella fase di quella custodia finalizzata alla consegna.

Nei limiti di cui sopra, il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice il quale procederà a nuovo esame, tenendo conto dei principi sopra affermati.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, sezione terza civile, accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto dalla Odino Valperga Italeuropa s.p.a. contro la sentenza n. 535/89 della Corte di Appello di Genova, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Corte di Appello.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Cassazione, il 17 novembre 1992.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 GIUGNO 1993.