Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato l’11.10.1979 Giancarlo Castellani esponeva che nel novembre 1970 Mario Borghetti gli aveva offerto in vendita un dipinto, assicurandogli che si trattava di opera del pittore lombardo dell’ottocento Mosé Bianchi; che il 18.11.1970 egli aveva effettuato l’acquisto, pagando il prezzo di L. 1.600.000 e ricevendo il quadro nella galleria d’Arte Manzoni, di cui era titolare Carlo Angelini, designato dal Borgiotti per la consegna; che, deceduto il Borgiotti nel 1977, alcuni critici avevano accertato la non autenticità dell’opera.

Tutto ciò premesso. il Castellani conveniva innanzi al Tribunale di Milano Bruna Pellegrini ved. Borgiotti, Sira e Sara Borgiotti, tutte eredi del defunto Mario Borgiotti, e Carlo Angelini, chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione, per inadempimento del Borgiotti stesso, del contratto di compravendita stipulato con l’intermediazione dell’Angelini, con la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni nella somma di L. 13.000.000.

Con sentenza 15.11.1982, resa in contraddittorio dalle parti, l’adito Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto, per inadempimento sia del venditore Borgiotti che del fideiussore Angelini, e condannava quest’ultimo e le eredi del Borgiotti al risarcimento dei danni che liquidava in L. 7.584.000, con gli interessi dalla domanda al saldo.

A seguito di impugnazione proposta dalle eredi Borgiotti e dall’Angelini, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza 18.5-25.9.1984, in parziale riforma di quella di primo grado, condannava le Borgiotti, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, al pagamento della somma di L. 10.000.000 con gli interessi del fatto e gli interessi anatocistici dalla domanda, in solido con l’Angelini.

Riteneva tra l’altro la Corte territoriale che la sentenza del Tribunale doveva essere riformata in ordine alla quantificazione del danno ed alla determinazione degli interessi. In effetti, anche se il Castellani non aveva offerto prove specifiche circa il pregiudizio economico subito per la mancata acquisizione del dipinto, nondimeno costituiva pur sempre un danno certo quello rappresentato dall’entità della somma versata. Pertanto, la reintegrazione al valore attuale del prezzo pagato era dovuta sulla base di dati obiettivi. E tanto bastavano a giustificare l’aumento dell’importo a L. 10.000.000, tenuto conto, peraltro come semplici elementi di riferimento, degli indici ISTAT. Sulla somma cosi liquidata spettavano poi gli interessi compensativi dal fatto e gli interessi anatocistici della domanda.

Per la cassazione di questa sentenza le eredi Borgiotti hanno proposto ricorso sulla base di due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata, attribuendo gli interessi legali con decorrenza dal fatto (cioé dalla data della vendita del dipinto) sulla somma liquidata in favore dello acquirente Castellani a titolo di risarcimento, è incorsa nella violazione degli artt. 1219 e 1224 cod. civ.. Invero, mentre nel risarcimento del danno da fatto illecito il debitore deve essere ritenuto in mora dal di del fatto, con la conseguenza che da tale giorno decorrono gli interessi legali sull’importo liquidato, invece nel caso in cui l’obbligazione risarcitoria deriva – come nella specie – da inadempimento contrattuale gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale con la quale il debitore è costituito in mora.

Il motivo è fondato.

Per costante indirizzo giurisprudenziale il fatto ingiusto extracontrattuale produce, nel momento stesso in cui l’evento si verifica, l’obbligo al risarcimento, senza bisogno di costituzione in mora o di (ulteriore) colpa del debitore che ritardi ad adempiere (art. 1219 co. 2 n. 1 cod. civ.). Pertanto, nelle obbligazioni da fatto illecito la mora del debitore risale al verificarsi dell’evento dannoso, per cui dalla data di questo debbono decorrere gli interessi dovuti per il ritardo del risarcimento.

Viceversa, in tema di responsabilità contrattuale, gli interessi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni sono dovuti dalla domanda giudiziale, quale atto idoneo a costituire in mora il debitore, ancorché a quella data la somma sia illiquida e venga determinata soltanto nel corso del giudizio, in quanto la mora non decorre dal momento in cui si accerta l’esistenza del diritto contestato ma da quella in cui tale diritto sia fatto valere (cfr. Cass. 9.4.1970 n. 973; id. 22.1.1976 n. 185; id. 4.12.1982 n. 6643). Orbene a tali principi la Corte di merito non si è uniformata, giacché, pur avendo affermato che in dipendenza della risoluzione del contratto per inadempimento del venditore Borgiotti, le eredi di costui erano tenute a risarcire l’acquirente, versandogli la somma liquidata in sentenza, ha poi fissato la decorrenza dei relativi interessi dal giorno in cui l’inadempimento stesso si era verificato, invece che dal di della domanda, sicché tale statuizione non si sottrae alla censura rivoltale.

Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, attribuendo all’acquirente gli interessi anatocistici, ha violato l’art. 1283 cod. civ., perché tale norma (secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda) non è applicabile ad ogni specie di obbligazione, ma disciplina esclusivamente le obbligazioni pecuniarie, per le quali è specificamente dettata.

Il motivo è fondato.

L’art. 1283 cod. civ., il quale contempla i casi in cui gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi (c.d. anatocismo), riguarda solo le obbligazioni di valuta (o pecuniaria) e, pertanto, non è estensibile ai debiti di valore, quali sono quelli derivanti da responsabilità risarcitoria (cfr. Cass. 16.5.1984 n. 2986; id. sez. un. 10.12.1984 n. 6476).

Pertanto la Corte di merito ha errato nell’affermare che al Castellani competevano, in ordine alla somma liquidata a titolo di risarcimento danni, gli interessi sugli interessi.

Conseguentemente anche su questo punto sussiste il vizio denunciato.

Il ricorso va dunque integralmente accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa in altra Sezione della stessa Corte di Appello di Milano che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, attenendosi ai principi di diritto sopraenunciati, relativamente sia alla decorrenza degli interessi che all’anatocismo, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio per cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso proposto da Pellegrini Bruna, Borgiotti Sira, Borgiotti Sara, eredi del defunto Borgiotti Mario, nei confronti di Castellani Giancarlo avverso la sentenza 18.5-25.9.1984 della Corte di Appello di Milano – 1° Sez. Civ.; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della stessa Corte di Appello di Milano.
Cosi deciso in Roma il 31.10.1988.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 MARZO 1990