Svolgimento del processo

Filippo – Sebastiano – Sebastiana – Salvatore Danzuso ed Agata Caruso, con atto 13 febbraio 1972, vendevano a Giuseppe Spinello un fondo sito in Catania via S. Giacomo.

Insorta lite, la corte catanese – con sentenza 11 febbraio 1981 passata in giudicato – confermava la condanna del compratore (inadempiente) al pagamento del residuo prezzo di L. 80.000.000 oltre agli interessi legali, sul rilievo che tra le parti era stato concluso un contratto di vendita immobiliare.

Pertanto, con atto stragiudiziale del 12 marzo 1981 contenente elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. E. Grasso in Catania viale XX Settembre 40, i venditori intimavano all’acquirente di eseguire i pagamenti dovuti in virtù del predetto giudicato.

Lo Spinello effettuava allora – in data 1 aprile 1981 – offerta reale per l’importo complessivo di L. 116.186.000 nel domicilio eletto; a seguito della mancata accettazione di tale somma, la depositava – il 24 aprile 1981 – presso una succursale della Sicilcassa con contestuale deposito in un libretto intestato ai venditori.

Successivamente, con atto 22 maggio 1981, li conveniva dinanzi al tribunale catanese per ottenere la convalida dell’offerta reale.

I Danzuso-Caruso reagivano con atto di citazione del 29 maggio 1981, chiedendo la risoluzione del contratto di vendita per mancato pagamento del prezzo, oltre al risarcimento dei danni.

Disposta la riunione dei giudizi, l’adito tribunale – con sentenza del 31 marzo 1983 – convalidava l’offerta reale.

Tale decisione, sottoposta a gravame, veniva confermata dalla corte territoriale, la quale ribadiva:

– la ritualità dell’offerta reale perché effettuata presso il domicilio eletto nell’atto stragiudiziale di diffida ad adempiere;

– la ritualità del successivo deposito della somma offerta e non accettata, come risultante dal correlativo verbale notarile del 24 aprile 1981;

– la corrispondenza del residuo prezzo offerto (L. 80.000.000, anziché L. 83.000.000 come dedotto) a quello risultante dal giudicato;

– l’infondatezza della domanda di anatocismo, già rigettata nel pregresso giudizio per insussistenza dei presupposti di legge (art. 1283 cod. civ.).

Ricorrono i Danzuso-Caruso nonché i coeredi di Salvatore Danzuso (Sebastiana, Grazia Danzuso e Carmela Leonardi vedova Danzuso) nelle more deceduto, con quattro motivi, ai quali resiste – mediante controricorso – lo Spinello.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo, denunciandosi violazione degli art. 47 – 1208 cod. civ. nonché un vizio di insufficiente motivazione, si censura la sentenza perché la corte avrebbe dovuto negare la convalida dell’offerta reale, essendo stata effettuata presso il domicilio del legale eletto dagli odierni ricorrenti (e dal dante causa di alcuni) nell’atto stragiudiziale di diffida ad adempiere soltanto in funzione del futuro giudizio e difettando per di più la legittimazione del domiciliatario a ricevere la somma offerta ed a rilasciarne quietanza.

Entrambe le censure sono infondate.

E’ ben vero che l’elezione di un domicilio speciale per determinati atti o affari, prevista dall’art. 47 cod. civ., deve risultare in modo espresso ed univoco, tale cioé da non ingenerare dubbi di sorta sull’effettiva volontà di colui che ha effettuato l’opzione (cfr. sent. 3793-68).

Giova però anche sottolineare che l’elezione di domicilio, contenuta in atto di diffida ad adempiere o di controdiffida, esaurisce i suoi effetti nella fase stragiudiziale della controversia, allorquando non emergano elementi idonei a far ritenere che l’elezione sia stata compiuta proprio in vista di un futuro giudizio.

Nella specie la corte catanese s’é adeguata ai predetti principi, accertando – con motivazione più che congrua e come tale incensurabile in questa sede di legittimità – che l’elezione di domicilio presso il legale dei creditori era stata effettuata in modo espresso ed univoco, tale cioé da far ritenere che l’opzione concerneva l’indicazione del luogo in cui l’obbligazione – scaturente peraltro da un giudicato di condanna al pagamento di somme determinate – doveva essere adempiuta dal debitore, senza che fosse emerso alcun elemento certo sulla contraria volontà di limitare l’elezione domiciliare ad una futura eventuale fase giudiziale della controversia.

Con riferimento all’altra questione prospettata e concernente la dedotta mancanza di legittimazione del domiciliatario a ricevere la somma offerta, basti rilevare che l’art. 1208 n. 6 cod. civ. (il quale prescrive testualmente che “l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio”) si riferisce naturalmente anche al domicilio eletto ex art. 47 stesso codice, come peraltro già espressamente previsto dall’art. 1260 n. 6 di quello abrogato.

In tale seconda ipotesi, allorquando la offerta venga eseguita nel domicilio eletto dal creditore, a nulla rileva che questi sia presente od assente: soccorre, infatti, al riguardo la disposizione dell’art. 74-3 disp. att. cod. civ. in base alla quale “se il creditore non è presente all’offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme previste per la citazione”.

Nel caso concreto la corte, con giudizio sorretto da congrua motivazione, ha accertato che il debitore Spinello provvide a tale incombente mediante notifica del verbale nella prevista forma.

Con il secondo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 1212 n. 3-4 e 1804 cod. civ. nonché vizi di motivazione, si sostiene che il deposito bancario della somma offerta sarebbe stato effettuato irritualmente “nelle mani del cassiere” senza alcuna specificazione del modo con cui la somma veniva messa a disposizione dei creditori.

Anche tale censura non colpisce nel segno.

La corte del merito ha – con motivazione più che sufficiente – accertato che il deposito bancario venne effettuato ritualmente mediante redazione notarile del prescritto verbale nei suoi elementi essenziali.

Con il terzo motivo, denunciandosi violazione dell’art. 2909 cod. civ., si deduce che la somma offerta avrebbe dovuto corrispondere al residuo prezzo di L. 83.000.000 risultante dal contratto di vendita immobiliare, anziché all’importo inferiore di L. 80.000.000 erroneamente indicato nella sentenza passata in giudicato.

La doglianza è priva di fondamento.

Com’é ormai “jus receptum” di questa Corte, l’interpretazione del c.d. giudicato esterno fatta dal giudice del merito è censurabile in sede di legittimità, allorquando sia configurabile un vizio logico nell’identificazione degli elementi posti a base del definitivo accertamento giurisdizionale.

Nella specie la corte catanese, previa corretta interpretazione del giudicato formatosi tra le parti anche in ordine all’ammontare del residuo prezzo ancora dovuto e determinato in L. 80.000.000, ha accertato – con motivazione immune da vizi logici – la conformità di esso all’adottata statuizione.

Va da sé che un eventuale errore di calcolo, non denunciato nella fase del pregresso giudizio d’appello, avrebbe potuto tutt’al più formare oggetto di un giudizio di revocazione.

Con l’ultimo motivo, denunciandosi violazione dell’art. 1283 cod. civ. nonché un vizio di omessa motivazione, si censura la sentenza perché la corte avrebbe omesso di pronunziarsi sulla domanda di anatocismo, rigettata dal tribunale ma riproposta in sede di gravame.

La censura è infondata.

La corte catanese, con ampia motivazione, ha confermato la statuizione di rigetto della domanda non soltanto per gli stessi motivi d’infondatezza rilevati dal tribunale ma anche per vizi formali, attesa la genericità della doglianza formulata in appello senza alcuna specificazione delle ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto essere addotte a sostegno della ritenuta erroneità dell’impugnata decisione.

Da tutte le condizioni sin qui svolte discende la reiezione del ricorso.

Alla soccombenza segue, con il vincolo di solidarietà, l’onere suntuario.

P.Q.M.

La corte di cassazione rigetta il ricorso, condanna in solido i ricorrenti Filippo -Sebastiano – Sebastiana Danzuso ed Agata Caruso nonché Sebastiana – Grazia Danzuso e Carmela Leonardi (quest’ultime tre quali coeredi di Salvatore Danzuso) al pagamento – in favore del resistente Giuseppe Spinello – delle spese di questo giudizio, liquidate in L. 25.850, oltre a L. 2.400.000 (duemilioni quattrocentomila) per onorari di avvocato.
Roma, 22 febbraio 1988.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 DICEMBRE 1988