Svolgimento del processo

Con atto notificato il 5 luglio 1983 Tommaso Giaffreda e Maria Giustizieri convennero dinanzi al Tribunale di Taranto Teresa Loiarro esponendo che, per la necessità di estinguere un debito di lire 36.000.000 contratto con la convenuta e sotto la ingiusta minaccia della creditrice di far valere il credito garantito da ipoteca iscritta su un terreno di loro proprietà con sovrastante edificio sito in agro di Taranto, erano stati costretti ad alienare alla Loiarro l’immobile ipotecato per il corrispettivo, inferiore al valore venale, di lire 36.000.000.

Questo premesso, il Giaffreda e la Giustizieri, assumendo che il loro consenso alla vendita era viziato da violenza e da errore di calcolo determinante del consenso, chiesero l’annullamento del contratto in via principale ai sensi degli articoli 1434 e 1438 codice civile e in subordine ai sensi dell’articolo 1430 codice civile; in via ancora più gradata, la condanna della convenuta, previa determinazione dell’effettivo valore dell’immobile, al pagamento del conguaglio.

La Loiarro dedusse che gli attori si erano liberamente determinati alla conclusione del contratto.

Espletata una consulenza tecnica, il Tribunale con sentenza del 3 maggio 1988 respinse le domande.

Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Lecce che con sentenza del 19 aprile 1991 ha rigettato l’impugnazione proposta dal Giaffreda e dalla Loiarro osservando:

1) mancava la prova della violenza morale esercitata nei confronti dei venditori dalla Loiarro giacché questa si era limitata a minacciare di azionare esecutivamente il proprio credito ipotecario in caso di mancato pagamento della somma dovutale.

Tenuto conto che la funzione essenziale dell’ipoteca è quella di attribuire al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito, la minaccia della Loiarro non era altro che il legittimo e naturale esercizio di un diritto tutelato dal codice civile, a nulla rilevando la fonte del credito dato che gli appellanti avevano dedotto l’annullabilità del contratto soltanto sotto il profilo dell’ingiusta minaccia di far valere il credito ipotecario.

Del pari irrilevante era la prova testimoniale richiesta per dimostrare che l’escussione del credito avrebbe comportato lo svergognamento dei debitori, essendo questo la naturale conseguenza di ogni mancato adempimento di obbligazioni, e che i debitori avevano chiesto invano alla Loiarro la dilazione dell’adempimento, spettando alla creditrice di pretendere l’immediato pagamento, che non era soggetto a termine, ovvero la stipulazione della vendita.

2) Non sussisteva l’errore nella valutazione dell’immobile, derivato secondo gli appellanti dalla omessa considerazione di un capannone con attiguo locale di sgombero esistente sul terreno venduto, poiché il consulente tecnico di ufficio aveva tenuto presente anche detta costruzione tanto che, nel procedere alla stima dell’intero bene alienato, valutato all’epoca del contratto in complessive lire 42.405.700, aveva attribuito al capannone il valore di lire 3.551.000.

Tenuto conto che la Loiarro aveva dovuto sostenere le spese per il condono edilizio, dato che il fabbricato era stato costruito senza la prescritta concessione comunale, e che gli appellanti erano nel possesso gratuito dell’immobile erano nel possesso gratuito dell’immobile da diversi anni, il prezzo di lire 36.000.000 pagato per l’acquisto appariva congruo e proporzionato al valore effettivo del bene.

Quindi non aveva senso parlare di errore di calcolo. Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione il Giaffreda e la Giustizieri sulla base di due motivi. Resiste la Loiarro con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 1434 e 1438 codice civile in relazione all’articolo 360 n. 3 codice procedura civile.

Secondo i ricorrenti la Corte di merito non ha tenuto conto che la minaccia della esecuzione forzata rappresentava una violenza psichica per i debitori, i quali, vivendo in una piccola borgata, dovevano difendere la loro dignità che sarebbe stata minata dalla espropriazione forzata e in particolare dalla affissione di pubblici manifesti concernenti la vendita all’asta del loro bene.

Doveva essere ammessa la prova per testimoni dedotta appunto al fine di dimostrare che gli appellanti si sarebbero determinati a qualsiasi operazione pur di evitare che il loro nome fosse esposto alla pubblica decisione.

Il giudice del gravame ha poi erroneamente ritenuto che la Loiarro con la minaccia dell’esecuzione forzata aveva inteso conseguire un vantaggio dovuto, giacché in realtà essa voleva conseguire un risultato superiore a quello normale e comunque iniquo avendo ottenuto, attraverso la violenza esercitata, l’acquisto della proprietà dell’immobile dopo avere preteso l’immediato soddisfacimento del suo credito senza concedere la chiesta dilazione nonostante che la iscritta ipoteca la preservasse dal pericolo di perdere la garanzia del credito.

Il motivo è infondato.

La minaccia di far valere un diritto si concreta in violenza morale invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto quando per mezzo di essa si vuole ottenere un vantaggio ingiusto, come dispone l’articolo 1438 codice civile. Questa ipotesi si verifica, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui il fine ultimo perseguito dall’autore della minaccia consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme o diverso da quello conseguibile l’esercizio del diritto, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all’oggetto di quest’ultimo (vedi sentenza 9 maggio 1972 n. 1402; 27 marzo 1979 n. 1779; 28 novembre 1984 n. 6191).

In tal caso la minaccia ha per il destinatario una forza intimidatrice idonea a menomarne la libertà di determinazione, e perciò assurge a violenza morale invalidante il consenso.

Ma se il vantaggio perseguito è giusto, come nell’ipotesi in cui la minaccia ha lo scopo di fare ottenere la suo autore null’altro che il soddisfacimento, nei modi previsti dell’ordinamento, di quel diritto che si intende far valere, non occorre accertare se la volontà del debitore sia stata coartata, poiché è la norma stessa che esclude l’efficacia intimidatoria della minaccia.

Non hanno errato i giudici del merito nel ritenere che la minaccia del creditore ipotecario di espropriare il bene vincolato a garanzia del suo credito non concretizza una violenza idonea ad estorcere il consenso del debitore per il negozio del quale si deduca l’annullabilità.

Infatti, poiché l’articolo 2808 codice civile attribuisce al creditore il diritto di sottoporre ad espropriazioni il bene ipotecato allo scopo di consentirgli di soddisfare il credito sul prezzo ricavato, la minaccia rivolta al debitore di procedere al pignoramento in caso di inadempimento non ha altro scopo che quello di fare conseguire al suo autore la prestazione dovuta senza il ricorso all’esecuzione forzata, e perciò di raggiungere lo stesso risultato ottenibile con l’esercizio del diritto di espropriazione.

E qualora il debitore, per evitare il pignoramento, estingua la sua obbligazione trasferendo al creditore la proprietà del bene ipotecato, si realizza una datio in solutum che altro non è che una forma di quell’adempimento cui mira il creditore che prospetta la possibilità della esecuzione forzata.

Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha escluso la rilevanza degli effetti psicologici della minaccia sui coniugi Giaffreda-Giustizieri ed ha considerato ininfluente.

Con il secondo mezzo si deduce falsa applicazione dell’art. 1430 codice civile in relazione all’articolo 360 n. 3 codice di procedura civile.

Il Giaffreda e la Giustizieri sostengono che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che il godimento dell’immobile protrattosi per diversi anni aveva influito sulla determinazione del prezzo della vendita, poiché i contraenti avevano tenuto in considerazione che la detenzione era durata un solo anno; a nulla rilevava che il godimento fosse continuato dopo il contratto e per tutta la durata del giudizio.

L’errore di calcolo denunziato era stato determinante per il consenso prestato dai venditori i quali non si erano resi conto che, trasferendo la proprietà del bene alla creditrice, avrebbero pagato un caro prezzo per l’estinzione del loro debito.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

L’errore di calcolo che vizia il consenso è quello che, a norma dell’articolo 1430 codice civile, si concreta in errore sulla quantità; esso ricorre quando la parte ha avuto una falsa rappresentazione o una falsa conoscenza della realtà riguardo ai dati matematici o al criterio matematico in base ai quali si debba effettuare il calcolo (vedi sentenza 22 luglio 1959 n. 2378).

L’esistenza di tale errore non era stata dedotta in appello dal Giaffreda e dalla Giustizieri, i quali avevano censurato la sentenza dei primi giudici per avere escluso che il prezzo di alienazione dell’immobile fosse inferiore quello di mercato, sostenendo di essersi determinati a vendere il loro bene nell’erroneo convincimento che il suo valore corrispondesse all’entità del credito vantato dalla Loiarro.

Quindi gli appellanti avevano sostanzialmente allegato l’errore sul valore della casa oggetto della compravendita, il quale può dar luogo, in congrui casi, all’azione di rescissione per lesione ma non costituisce causa di annullamento del contratto (vedi sentenze 24 aprile 1968 n. 1249; 5 dicembre 1974 n. 4020).

Così integrata, la motivazione della sentenza impugnata non merita censura, avendo la Corte di Appello escluso l’ipotizzabilità nella fattispecie dell’errore in quantitate invalidante la volontà negoziale.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il Giaffreda e la Giustizieri sono tenuti a causa della soccombenza, a rimborsare alla Loiarro le spese di questo giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese, che liquida in complessive lire 2.127.950 di cui lire 2.000.000 per onorari, in favore dei controricorrenti in solido.
Così deciso in Roma in Camera di Consiglio il giorno 11 gennaio 1993.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 LUGLIO 1993