Svolgimento del processo

Marteddu Giuseppe chiedeva al Pretore di Sassari accertarsi il suo diritto alla rendita per inabilità da postumi di silicosi, invano richiesta in sede amministrativa.

L’I.N.A.I.L. costituitosi negava la esistenza di postumi indennizzabili ed eccepiva la prescrizione.

Il Pretore accoglieva la domanda con una rendita ragguagliata al 28% di inabilità.

Proponeva appello l’I.N.A.I.L. insistendo nella eccezione di prescrizione.

Il Tribunale accoglieva il gravame ritenendo maturata la prescrizione ed inapplicabili ad essa quegli atti interruttivi propri della disciplina generale. In applicazione degli artt. 111 e 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965 unico atto interruttivo è la domanda giudiziale, che va proposta entro tre anni dalla espletata procedura amministrativa, da esaurirsi al più tardi entro 150 giorni. Essendo la domanda del 29.12.1973 e la domanda giudiziale del 24.9.1977, quest’ultima è stata proposta allorché il termine prescrizionale era ampiamente maturato.

Contro questa sentenza propone ricorso il Marteddu; ha presentato controricorso l’I.N.A.I.L., illustrato con memoria.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente si duole per la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 del cit. D.P.R. n. 124 ( art. 360 n. 3 c.p.c.) per non avere ritenuto il Tribunale che la prescrizione di cui al cit. art. 112 rimanga sospesa sino a quando tutte le pratiche amministrative non siano esaurite. Anche a voler considerare soltanto il ricorso come atto amministrativo necessario, la prescrizione non è intervenuta, dato che il ricorso all’I.N.A.I.L. è del 13.7.1974 ed il ricorso al Pretore è del 17.11.1977, cioé entro tre anni successivi allo scadere del termine di 150 gg.

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale si è conformato ai principi ripetutamente affermati da questa Suprema Corte. Ben vero che di recente in una stessa udienza vi sono state tre sentenze che hanno affermato i principi diversi (Cass. sent. nn. 2904, 4367, 5962 del 1984) ma questo Collegio non ritiene di doversi discostare dalla precedente giurisprudenza, poiché dalla valutazione complessiva del sistema contenuto nel T.U. n. 1124 del 1965, risulta evidente la natura del tutto speciale della prescrizione stabilita dall’art. 112 – E’ invero indicativo che per l’art. 135 del detto T.U. la malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di astensione dal lavoro a causa di malattia e, se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo l’assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, nel giorno in cui si è presentata all’istituto la denuncia con certificato medico. Sia la denuncia che il certificato medico hanno valore documentale ai fini dell’esercizio del potere-dovere dell’Istituto di procedere di ufficio agli accertamenti necessari; il certificato medico, in particolare è elemento integrativo ed accessorio della denuncia e costituisce una vera e propria fictio iuris: non è data prova contraria per dimostrare una diversa anteriore decorrenza dalla malattia. Senonché questa nozione convenzionale di tecnopatia manifestata è ormai superata, al fine della decorrenza della prescrizione e vale a determinare l’inizio della fase procedurale di accertamento finalizzato alla liquidazione dell’indennità. Nessun rilievo può avere una eventuale protrazione della procedura provocata dall’assicurato in caso di reiezione della denuncia amministrativa per il mancato raggiungimento della invalidità indennizzabile, dato che in mancanza degli elementi costitutivi del diritto alla rendita la prescrizione non può decorrere. A norma dell’art. 112, come modificato dalla declaratoria conseguente alla sentenza n. 16 del 1969 della Corte Costituzionale, l’azione diretta a conseguire le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si prescrive nel termine di tre anni dai postumi indennizzabili.

Quanto alla durata della prescrizione triennale è evidente che essa non può divenire di durata ben maggiore, restando sospesa – come assume il ricorrente – per la durata della procedura amministrativa, anche in fase di opposizione, ove l’Istituto non dia comunicazione della decisione. La prescrizione, invero rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa, purché questa si esaurisca nel termine per il procedimento di 150 giorni previsto dall’art. 111 del T.U. in relazione allo art. 104. Al di fuori dei casi di sospensione specificamente previsti, trattandosi di prescrizione regolata in ordine ai casi di sospensione o di interruzione del termine, nessun altro elemento diverso dalla proposizione della domanda giudiziale può avere efficacia sospensiva e interruttiva.

Nel caso in esame risulta non controverso che la domanda all’I.N.A.I.L. sia stata del dicembre 1973, mentre la domanda giudiziaria è soltanto del 24 settembre 1977; del tutto irrilevante che la sospensione all’I.N.A.I.L. sia stata del 13 luglio 1974, poiché, come si è visto la data che rileva è quella della precedente domanda, non potendo in nessun caso assumere la presentazione di questo atto valore di termine dal quale far decorrere la prescrizione.

Consegue a quanto esposto il rigetto della domanda. Nulla per le spese ai sensi dello art. 152 disp. att. cod. proc. civ. –

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 24 aprile 1985.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 GENNAIO 1986