Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato il 29 dicembre 1981, Rosaria Maggio conveniva dinanzi al Tribunale di Trapani il Consorzio di bonifica del Birgi e – premesso che questo aveva occupato una porzione del fondo di sua proprietà, sito in Contrada Zafferana, per la realizzazione di una strada denominata Nasco Rinazzello-Monostalla-Roccazzello-Zafferana, e che, trascorsi i termini legali di occupazione, la restituzione del terreno occupato era divenuta impossibile per l’avvenuta realizzazione della strada – chiedeva che il Consorzio fosse condannato, in suo favore, al risarcimento del danno.

Costituitosi in giudizio, il Consorzio eccepiva l’incompetenza dell’adito Tribunale, assumendo che la controversia era riservata alla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche.

Il tribunale di Trapani, con sentenza del 15 gennaio 1985, dichiarava la propria incompetenza, ritenendo competente il Tribunale regionale delle acque di Palermo di sensi dell’art. 140, lett. d) del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, che contempla le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall’art. 46 delle legge 25 giugno 1865 n. 2359, in conseguenza dell’esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque.

Osservava il Tribunale che, ai sensi dell’art. 2 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, sono opere di bonifica le opere stradali edilizie o di altra natura che siano d’interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso; e che la natura di opera di bonifica della strada oggetto delle controversie era indicata in tutti i provvedimenti amministrativi ad essa relativi.

Aggiungeva, poi, che l’essere l’occupazione sine titulo non ostava all’applicazione della norma in esame, dovendosi essa interpretare nel senso che rientrano nella competenza dei tribunali regionali delle acque non solo le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dalla occupazione permanente o temporanea disposta dal competente organo della p.a. in presenza delle condizioni e dei presupposti idonei a giustificare il sacrificio o la limitazione del diritto di proprietà, secondo il procedimento e con l’osservanza delle forme prescritte dall’ordinamento (e cioé quelle concernenti l’indennità di espropriazione o di occupazione), ma anche le controversie riguardanti le occupazioni sine titulo, e quindi illecite, purché effettuate per la esecuzione di opere idrauliche o attinenti alla bonifica, come quelle che, attuate in base a un provvedimento legittimo, si siano protratte oltre i termini legali senza che l’espropriazione sia intervenuta.

Contro tale sentenza Rosaria Maggio ha proposto regolamento di competenza, cui ha resistito il Consorzio con memoria difensiva.

Motivi della decisione

La ricorrente – premesso che il Consorzio di bonifica del Birgi era stato autorizzato ad occupare in via temporanea per la durata di due anni una porzione del suo fondo al fine della costruzione della strada Nasco Rizzanello-Manostalla-Zafferano – sostiene che la esecuzione dell’opera non ha alcuna attinenza con fini di bonifica idraulica o comunque interessanti le acque pubbliche; che la controversia non implica alcuna questione sulla demanialità delle acque o sul contenuto e la portata di un provvedimento amministrativo di concessione; che, in ogni caso, l’occupazione era divenuta illegittima per l’inutile decorso del biennio senza che fosse pronunciato il decreto di espropriazione; che, per tutte e per ciascuna delle suddette ragioni, la controversia appartiene alla competenza del tribunale di Trapani.

Il Consorzio contrasta tale impostazione facendo propri gli argomenti svolti nella decisione impugnata e, a tale fine, ha prodotto in questa sede la copia del piano generale di bonifica del comprensorio cui appartiene il terreno occupato.

Occorre subito precisare che la produzione di tale documento urta contro il disposto dell’art. 372 c.p.c., il quale vieta, nel giudizio di cassazione, la produzione di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, che non riguardi la nullità della sentenza impugnata e la inammissibilità del ricorso o del controricorso.

E’, infatti, costante giurisprudenza che in sede di regolamento di competenza, la Corte di Cassazione ha ampi poteri di valutazione e d’indagine, anche di merito, ma deve statuire esclusivamente in base agli elementi risultanti dagli atti, essendo priva del potere di completare le indagini istruttorie non svolte dal giudice del merito, e che, per conseguenza, la norma di cui allo art. 372 c.p.c. è applicabile anche al regolamento di competenza.

Ciò premesso, osserva la Corte che, come le Sezioni Unite hanno precisato nella sentenza n. 830 del 1982 con riguardo allo art. 140, lett. d), nell’ambito delle occupazioni effettuate dalla P.A. in dipendenza delle opere in detta norma previste, non è consentito distinguere, ai fini della competenza, tra occupazione formalmente e sostanzialmente legittime e occupazioni prive del requisito della legittimità, rientrando nella previsione normativa le controversie concernenti sia la determinazione dell’indennità di espropriazione, sia il risarcimento dei danni per la occupazione illegittima, sia la determinazione della indennità prevista dall’art. 46 della legge n. 2359-1865, il cui richiamo, accanto ed in contrapposizione all’ipotesi di occupazione sotto qualsiasi forma, dimostra l’intento legislativo di assoggettamento ad una disciplina uniforme situazioni giuridiche che, pur sostanzialmente diverse nei presupposti soggettivi ed oggettivi, sono in realtà tutte collegate dalla identità dell’interesse pubblico inerente al regime delle acque.

L’elemento decisivo, ai fini della attribuzione della competenza a decidere tale tipo di controversia al Tribunale regionale delle acque pubbliche – prosegue la decisione richiamata – è invece costituito dal fatto che l’occupazione sia determinata dalla esecuzione di opere attinenti alla bonifica e derivazione e utilizzazione di acque pubbliche e idonee ad influire sul decorso, la disciplina o la utilizzazione delle acque stesse, sì da incidere sugli interessi pubblici connessi al loro regime. Occorre, cioé, che l’occupazione sia resa necessaria dalla opera idraulica, nel senso che fra l’occupazione e l’opera vi sia una regione di correlazione necessaria e non meramente occasionale.

Escluso, quindi, che abbia carattere risolutivo, ai fini della competenza, la circostanza che nel caso concreto si verte in ipotesi di occupazione protrattasi illegittimamente oltre il biennio, per non essere stata seguita dal decreto di espropriazione, ed escluso altresì che la controversia abbia attinenza con opere idrauliche o di derivazione e di utilizzazione di acque, occorre, stabilire quale contenuto debba riconoscersi, nell’ambito del t.u. sulle acque e impianti elettrici, alla locuzione “opere di bonifica” contenuta nell’art. 140, lett. d), posto che il tribunale di Trapani ha declinato la propria competenza sul presupposto che la strada interessata dalla controversia costituisse opera di bonifica ai sensi dell’art. 2 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 il quale definisce tali le opere stradali edilizie o di altra natura che siano d’interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso, a prescindere dallo loro attinenza con il regime delle acque.

Le decisioni di questa Corte, richiamate dal Procuratore generale a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso, non forniscono decisivi argomenti al riguardo, facendosi in esse riferimento, ai fini della discriminazione della competenza, a controversie pur sempre incidenti sugl’interessi pubblici connessi al regime delle acque (sent. 350-71) e precisandosi soltanto che le opere (idrauliche, di bonifica ecc.) non sono soltanto quelle per le quali, secondo l’accezione tecnico-giuridica di cui al t.u. 25 luglio 1904 n. 523, si esige il compimento di un’opera intorno ad un corso d’acqua, ma anche quelle che attengono comunque alla derivazione o utilizzazione di acque pubbliche (sent. n. 739-75, con riferimento ai lavori di ampliamento di una stradella di accesso al serbatoio di un acquedotto comunale).

Nei termini qui prospettati la questione risulta invece esaminata da questa Corte nella sentenza n. 127 del 1970, con specifico riferimento alla tesi, analoga a quella accolta dal tribunale di Trapani, secondo la quale, in base all’art. 140, lett. d) del t.u. 1775-33, la specificazione di bonifica, ascrivibile, secondo il t.u. sulla bonifica integrale (n. 215-33), all’opera, per la cui esecuzione la occupazione è stata attuata, costituisce ragione autonoma; indipendente ed autosufficiente, per l’insorgere della competenza del giudice specializzato.

Tale tesi fu disattesa, nella richiamata decisione, in base alle seguenti considerazioni.

Si osservò, innanzi tutto, che, al fine di stabilire l’ampiezza della espressione usata dal legislatore nell’attribuire al giudice specializzato la cognizione di tutte le controversie di qualunque natura riguardanti l’occupazione di fondi in conseguenza della esecuzione di opere di bonifica, acquistano valore preminente gli argomenti ermeneutici desumibili dalla legge in cui la norma in discussione è collocata. E, da questo punto di vista, si rilevò che il t.u. 1775-33, per quanto riguarda la materia delle acque, detta le norme sulle derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche (tit.

I), disciplinando separatamente le concessioni ed i riconoscimenti di utenze (cap. I) ed i consorzi per la utilizzazione delle acque pubbliche (cap. II); pone quindi le norme per la costruzione dei serbatoi e dei laghi artificiali (cap. III), nonché le disposizioni speciali sulle acque sotterranee (tit. II); istituisce, infine, uno speciale contenzioso al quale sono devolute, tra le altre controversie la cui attinenza con il regime delle acque pubbliche risulta testualmente o è comunque fuori discussione, anche quelle di cui si disputa.

Orbene, la necessità che anche quest’ultime involgono gl’interessi pubblici connessi al regime delle acque, perché sia derogata la competenza ordinaria, risulta, innanzi tutto, dalla mancanza di una esplicita precisazione, che sarebbe stata necessaria al fine di estendere per quelle particolari controversie, con più ampia deroga alla competenza del giudice ordinario, l’ambito della competenza specializzata quale risulta dalle norme ricordate.

D’altronde – si è pure rilevato – l’uso, nel testo di legge sulle acque pubbliche, dell’espressione generica “opere di bonifica” per riferirsi soltanto a quelle, tra esse, che si attuino mediante la utilizzazione delle acque che interessino comunque il regime delle stesse, è agevolmente spiegabile ove si rifletta che quelle opere rappresentavano in passato e rappresentano ancora oggi, pur nel più ampio contesto della bonifica integrale, le opere di bonifica per antonomasia, dato il loro carattere preminente sia dal punto di vista economico che da quello degli interessi generali della collettività.

Si è infine osservato che la tesi che si respinge porterebbe ad estendere la competenza del tribunale regionale delle acque anche a controversie nelle quali, non essendo coinvolta alcuna questione di carattere tecnico o giuridico relativa al regime di acque destinate ad uso di pubblico generale interesse, mancherebbe il presupposto e la giustificazione dell’attribuzione di competenza ad un giudice la cui costituzione e composizione sono in funzione proprio della particolare natura di quelle questioni.

Questa Corte ritiene di dover ribadire i suesposti principi anche nella presente sede, con la conseguenza che la controversia in esame, avendo ad oggetto la occupazione per la costruzione di una strada, definita “di bonifica”, ma che, come risulta dagli atti acquisiti in sede di merito, non ha alcuna incidenza sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, deve attribuirsi alla competenza del giudice ordinario, e cioé del tribunale di Trapani.

Il soccombente Consorzio va condannato, in favore della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Trapani. Condanna il Consorzio di bonifica del Birgi, in favore della parte ricorrente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 480.000 di cui lire quattrocentomila per onorario di difesa.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 1985.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 GENNAIO 1986