Svolgimento del processo

Con sentenza del 4.6.1981 il Pretore del Lavoro di Vicenza accoglieva la domanda dell’Inail, il quale – a seguito di rigetto da parte del locale Ispettorato del Lavoro e di mancata risposta sul successivo ricorso da parte del Ministero del Lavoro – aveva chiesto che il giudice accertasse che l’attività di allevamento di vitelli svolta dalla Ditta Fratelli Gamba era soggetta alla disciplina industriale e non a quella agricola.

La convenuta appellava davanti al Tribunale del Lavoro della stessa città, fra l’altro reiterando l’eccezione di improponibilità della domanda giudiziale dell’INAIL, eccezione che il Tribunale accoglieva con sentenza del 21.12.1981, così riformando la sentenza di primo grado. Sul rilievo che, dalla scadenza dei 90 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministero del Lavoro (contro il provvedimento negativo dell’Ispettorato del Lavoro), e cioé con decorrenza dal 10.3.1980, l’INAIL avrebbe dovuto proporre l’azione giudiziaria nel termine di 60 giorni (e cioé entro il 9.5.1980, ai sensi dell’art. 16 del T.U. 30.6.1965 n. 1124, e che invece tale azione era stata proposta solo con ricorso al Pretore depositato il 1.9.1980, il Tribunale dichiarava improponibile la domanda dell’INAIL.

L’Inail ricorre a questa Corte con unico motivo di cassazione, ulteriormente svolto in successiva memoria.

L’intimata resiste con controricorso.

Motivi della decisione

L’Inail denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 16, T.U. n. 1124 del 1965, 443 c.p.c. e 8 L. 11.8.1973 n. 533, deducendo che, a norma, delle citate ultime disposizioni sul processo del lavoro, non troverebbe luogo la sanzione di improponibilità, peraltro neppure prevista dall’art. 16 T.U., posto che il termine di sessanta giorni di cui al quinto comma fosse da ritenere (ma invece non lo era) applicabile al caso del silenzio-rigetto del Ministero.

Il ricorso va accolto per la principale ed assorbente considerazione dell’inapplicabilità alla specie in esame – della disposizione da cui il Tribunale ha tratto la conseguenza – come erronea sotto ogni profilo – della improponibilità della domanda dell’INAIL.

Secondo l’orientamento costante di questa Suprema Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi (2340-83, 4055-82 e altre), in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’onere del preventivo esperimento della procedura amministrativa ex art. 16 DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (la cui omissione dà luogo, alla stregua dell’art. 443 c.p.c. nel testo introdotto dalla legge 533 del 1973, soltanto all’improcedibilità e non già all’improponibilità della domanda giudiziaria) si riferisce esclusivamente alle controversie che insorgono a seguito di diffida rivolta dall’Inail al datore di lavoro per inadempienze agli obblighi di denuncia di cui al precedente art. 12 (inizio attività o sopravvenute modificazioni e variazioni della medesima) e pertanto non è operante riguardo alle controversie in cui sia in discussione la sussistenza o meno dell’obbligo del pagamento dei contributi assicurativi in relazione alla diversa qualificazione di un’attività già denunciata.

La sentenza del Tribunale dev’essere pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice di appello, il quale, uniformandosi al sopra enunciato principio, procederà a nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese di questo giudizio – alla Sezione del Lavoro del Tribunale di Verona.
Roma, 15 aprile 1985.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 GENNAIO 1986