Svolgimento del processo

Il 23 aprile l’I.N.A.I.L. di Sassari, in sede di revisione, ridusse a Sanna Gavino la rendita per infortunio, portando la percentuale invalidante dal 35% al 15%. Tale riduzione, a seguito della opposizione del Sanna, fu confermata dalla decisione collegiale medica del 23 ottobre successivo.

Con ricorso in data 12 gennaio 1979 Sanna Gavino convenne quindi in giudizio l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) davanti al Pretore di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere il riconoscimento della rendita nella misura del 35%. Resiste l’I.N.A.I.L. eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere dal Sanna e contestando nel merito la fondatezza della domanda.

Il Pretore adito, con sentenza non definitiva del 5-12-79, rigetto la eccezione di prescrizione e, con sentenza 23.5.1980, accolse la domanda condannando l’I.N.A.I.L. a corrispondere al Sanna la rendita ragguagliata al 25% di inabilità.

Contro le due sentenze del Pretore propose appello l’Istituto, riproponendo la eccezione di prescrizione già formulata in primo grado e, ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Sassari con sentenza del 4.2.1981 accolse il gravame, compensando tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Spiegò il Tribunale di non poter condividere la conclusione del Pretore, (che aveva ritenuto la prescrizione triennale di cui all’art. 112 T.U. 1124-65 suscettibile di interruzione alla stregua della disciplina generale prevista dal Codice civile) perché trattavasi di una conclusione contrastante con la lettera della norma e soprattutto con la sua “ratio” intesa a promuovere maggiore speditezza negli accertamenti e nelle decisioni in materia di diritti alle prestazioni previdenziali.

Aggiunsero peraltro i giudici dell’appello che la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, alla quale occorreva riferirsi, era orientata a riconoscere che quella in argomento è prescrizione specialmente regolata sia in ordine al termine, che in ordine ai casi di sospensione ed interruzione del termine stesso, con la conseguenza che nessun altro atto diverso dalla proposizione dell’azione giudiziaria può avere efficacia interruttiva della prescrizione.

Conclusero quindi quei giudici asserendo che la mancata accettazione nel caso di specie della decisione medica collegiale dell’ottobre 1975 non aveva sostanziato un atto interruttivo del decorso della prescrizione, e che conseguentemente tale decorso, dovendosi calcolare dalla data del provvedimento (23 aprile 1975), si era compiuto abbondantemente prima del ricorso al Pretore (12 gennaio 1979), rendendo inammissibile la domanda dell’assicurato.

Avverso la sentenza di cui innanzi ha proposto ricorso per cassazione il Sanna Gavino, prospettando un solo motivo di annullamento della impugnata decisione.

Si è costituito l’I.N.A.I.L. resistendo con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso il Sanna Gavino, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 112 del T.U. approvato con il D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto che il diritto del Sanna a proporre l’azione giudiziaria era sorto nel momento in cui si era avuta la certezza del rifiuto da parte dello Istituto, e cioé con l’esito della visita collegiale, e che, conseguentemente solo da quel momento poteva farsi decorrere la prescrizione triennale.

Il ricorso è infondato e va quindi rigettato ancorché si ritenesse fondata la tesi sostenuta dall’odierno ricorrente ed avallata dal primo giudice, secondo cui la prescrizione triennale prevista dall’art. 112 del T.U. 1124-65 sarebbe una prescrizione in senso tecnico, soggetta, quanto alle cause in interruzione, alla disciplina generale del Codice Civile.

In proposito il Collegio non ignora che negli ultimi tempi sono affiorate nella giurisprudenza di questa Corte due diverse tendenze: la una, che considerando speciale la prescrizione in parola, la ritiene suscettibile di interruzione solo in conseguenza della proposizione della domanda (Cass. 17.1.83 n. 391 ed altre), e l’altra che, ritenendo applicabile a quella in esame la disciplina generale prevista dal Codice Civile per le prescrizioni in senso tecnico, ritiene possibile la interruzione della prescrizione triennale di cui all’art. 112 del T.U. 1124-65 anche in conseguenza di atti del tutto diversi dal promuovimento dell’azione giudiziaria (Cass. 11.3.84 n. 2904 ed altre).

Ritiene però il Collegio che non sia questa la occasione per segnalare alla attenzione delle Sezioni Unite della Corte la necessità di dirimere il segnalato contrasto, giacché, come innanzi si è detto, nel caso in esame, ancorche si aderisse alla tesi del ricorrente e si partisse, per la decorrenza del nuovo periodo prescrizionale, dal 23 ottobre 1976, ossia dal giorno in cui il Sanna ebbe contezza dell’esito negativo della visita collegiale, alla data 12 gennaio 1979, giorno di proposizione della domanda giudiziaria, il triennio di cui all’art. 112 del T.U. 1124-65 si era ugualmente compiuto già da qualche tempo.

Nella fattispecie in esame, infatti, trattandosi di procedura già definita in via amministrativa mediante la conferma in sede di visita collegiale della riduzione della rendita, non è da applicare l’art. 111 del T.U. che invece si riferisce alle procedure amministrative che si protraggono nel tempo: la pretesa violazione di quell’articolo risulta dunque ingiustificatamente denunziato dall’odierno ricorrente. Qui invece sono da applicare esclusivamente le disposizioni di cui all’art. 104 del T.U. alle quali rinvia il 4° comma del precedente art. 83 allorché “lo infortunato non accetta la riduzione”.

Il Sanna, che con l’esito della visita collegiale aveva ricevuto “risposta non soddisfacente” alla sua opposizione avverso la riduzione della rendita, sin dall’indomani del 23 ottobre 1975 e senza attendere la decorrenza di alcun altro periodo di tempo avrebbe potuto “convenire in giudizio l’Istituto assicuratore avanti l’Autorità Giudiziaria”.

Egli invece esercitò quel suo diritto solo in data 12 gennaio 1979, dopo oltre tre anni dal monento in cui, anche a voler seguire la tesi del ricorrente, con la notizia “dell’esito della visita collegiale” (23.10.75) aveva preso a decorrere il nuovo periodo prescrizionale.

Conseguentemente, non risultando evidenziato neppure dal ricorrente alcun altro atto interruttivo della prescrizione e di epoca successiva al 23.10.1975, l’inerzia protrattasi per oltre il triennio non può non avere provocato irrimediabilmente la estinzione del diritto dell’assicurato a proporre l’azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni assicurative negategli dall’Istituto.

La sentenza del Tribunale di Sassari, che dichiarò inammissibile la domanda del Ganna per intervenuta prescrizione del diritto a proporla è dunque giuridicamente corretta e quindi incensurabile, ancorché si ritenesse di giustificarla soltanto sulla base delle considerazioni innanzi prospettate, in conformità di quanto disposto dall’art. 384 com. 2° c.p.c..

Con il rigetto del ricorso non va ammesso alcun provvedimento in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, non risultando la impugnazione manifestatamente infondata e temeraria e dovendosi quindi applicare a favore del ricorrente la disposizione di cui all’art. 152 dis. att. C.P.C.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla disponendo per le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 1985.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 GENNAIO 1986