Svolgimento del processo

Con ricorso 24-1-1981 al Pretore di Catania, Antonino Zingarino, ex dipendente dell’Azienda Municipale Trasporti di Catania, collocato anticipatamente in quiescenza per inabilità fisica in data 1-4-1977, lamentando errori ed omissioni nella liquidazione del trattamento di fine rapporto, chiedeva la condanna della suddetta Azienda al pagamento in proprio favore della somma di L. 5.626.934, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, anche sulle somme corrispostegli stragiudizialmente in ritardo, interessi e spese.

L’adito Pretore, resistente, l’Azienda con sentenza non definitiva in data 9-3-6-4-1982, dichiarava: I) che nella retribuzione da prendere a base del calcolo dell’indennità di buonuscita andavano conteggiati i ratei della 13, 14 mensilità, premio aziendale e pasquale e del c.d. elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) e non pure i bienni di cui all’art. 2 legge n. 336-70; 2) che nella retribuzione da prendere a base nel calcolo per il rimborso dei contributi di cui all’art. 16 T.U. Accordi Aziendali non andava tenuto conto della maggiore anzianità né dello EDR; 3) che tra i contributi di previdenza ed assistenza da rimborsare, quelli a favore della Cassa Soccorso andavano liquidati nella percentuale del 13%; 4) che il Fondo Buonuscita assorbiva fino a concorrenza anche i contributi; 5) che sulle somme da calcolare in base ai suddetti criteri e su quelle pagate in ritardo gli interessati legali e la svalutazione monetaria dovevano decorrere dalla data in cui l’INPS con la sua comunicazione aveva riconosciuto ed accettato il collocamento in quiescenza dell’agente inabile al lavoro e fine al soddisfo.

Lo stesso Pretore, espletata una consulenza tecnica, con sentenza definitiva del 23-12-1982-4-1-1983, condannava l’Azienda al pagamento a favore dello Zingarino della complessiva somma di L. 17.348.606, comprensiva di svalutazione monetaria ed interessi legali.

L’appello va l’azienda lamentando l’erroneità del criterio seguito dal C.T.U. per il conteggio della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e comunque la inclusione nel conteggio delle somme versate stragiudizialmente. Dal canto suo lo Zingarino proponeva appello incidentale in ordine: I) all’esclusione dal computo dei bienni dell’EDER e 2° al ritenuto assorbimento fino a concorrenza nel Fondo Buonuscita dei contributi.

Il Tribunale di Catania, con sentenza non definitiva 21-29-6-1983, accoglieva parzialmente l’appello principale, ritenendo, che la svalutazione monetaria non cadeva sulle somme stragiudizialmente versate dall’Azienda, benché in ritardo. E dichiara inammissibile quello incidentale, in quanto essendo autonomo, era stato proposto tardivamente.

Ricorre per cassazione lo Zingarino con tre motivi di annullamento.

Resiste l’ATAM con rituale controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo del ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 424 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nonché difetto di motivazione e si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente, e comunque, immotivatamente affermato che il CTU, avendo seguito nella liquidazione della svalutazione monetaria e degli interessi il sistema c.d. del “conto corrente”, aveva, calcolando la rivalutazione sulla rivalutazione e gli interessi, attuato una forma di anatocismo, non consentito dall’art. 429, 3° comma, c.p.c..

Il motivo non è fondato.

Invero, la rivalutazione dei crediti di lavoro compiutamente disciplinata dall’art. 429 3° comma, c.p.c. escluso ogni altro diverso criterio deve essere effettuata, a norma dell’art. 150 disp.

att. stesso sod., con esclusivo riferimento all’indice dei prezzi fissati dall’ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell’industria e gli interessi legali debbono computarsi una sola volta dalla data di scadenza dei singoli crediti, sulle frazioni di capitale via via autonomamente rivalutate una sola volta in base agli indici citati, fino alla pubblicazione della sentenza ed al saldo definitivo (cfr. Cass. Civ. 1-8-1984 nn. 4579, 4580 ed altre). Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 429 3° comma cpc, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cpc.

nonché difetto di motivazione e si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la rivalutabilità delle somme pagate stragiudizialmente datore di lavoro a parziale soddisfazione di un credito di lavoro tardivamente rispetto alla data della sua maturazione.

Il motivo è fondato.

Invero, la tardiva soddisfazione del credito di lavoro costituisce un pagamento parziale rispetto, all’intero, comprensivo del deprezzamento, e pertanto, il prestatore di lavoro può agire giudizialmente per ottenere, in relazione alle somme già percepite.

ma deprezzate, il maggior danno da svalutazione monetaria (v. cass. civ. Ss. UU. 16-2-1984 n. 1146).

Quanto al metodo di liquidazione ex art. 429, 3° comma. c.p.c. (nuovo testo) si deve chiarire che sulla somma tardivamente pagata rispetto al momento della maturazione del credito, prima o nel corso del giudizio la relativa rivalutazione deve sempre essere riferita al periodo del ritardo, cioé: dalla maturazione del credito all’effettivo pagamento, ex art. 429, 3° comma, C.P.C., con gli indici ISTAT corrispondenti al periodo in questione, senza alcun riferimento alla pronuncia della sentenza di condanna; mentre dopo il pagamento parziale e fino alla data della sentenza, incidono, ancora ex art. 429 suddetto, la rivalutazione e gli interessi legali soltanto sulla somma in cui si concreta la rivalutazione suddetta e successivamente decorrono gli interessi ex art. 1282 c.c. sulle somme non pagate e tale ultimo titolo (v. Cass. 26-1-1985 n. 425 ed altre).

Col terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 335, 339, 326 e 334 c.p.c. in relazione all’art. 360 NN. 3 e 5 stesso cod., nonché difetto di motivazione e si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la tardività dell’appello perché proposto dopo I a. dalla pubblicazione della sentenza parziale incidentale e l’autonomia delle censure in esso contenute rispetto a quelle contenute nell’appello principale, senza considerare: I) che nei confronti della sentenza non definitiva del Pretore di Catania del 9-3-1982, pubblicata il 6-4-1982, venne dallo Zingarino fatta riserva di appello differito all’udienza di prosieguo del 30 marzo 1982; 2) che la sentenza definitiva emessa il 23-12-1982 e pubblicata il 4 gennaio 1983 era stata appellata, con quella parziale dall’AMT il 28-1-83 e dallo Zingarino l’8-6-1983) che l’appello era stato tempestivamente proposto sia nel termine annuale sia in quello abbreviato rispetto all’udienza di discussione perciò tale; 4) che, comunque, l’appello incidentale non era autonomo in quanto proponeva censure contro capi di sentenza intimamente connessi con quelli oggetto dell’appello principale.

Il motivo è fondato.

Invero, nella specie, la riserva di appello differito della sentenza parziale del Pretore in data 9-3-1982, tempestivamente e validamente espressa dallo Zingarino, parzialmente soccombente nell’udienza di prosieguo del 30-3-1982, aveva spostato il termine iniziale d’impugnazione della sentenza parziale suddetta, correttamente pronunciata ex artt. 278 e 279, I° comma n. 3 c.p.c. su quello di impugnazione della sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 340, I° comma, c.p.c.. E la sentenza definitiva, del pretore fu pronunciata il 23-12-1982 e pubblicata il 4-1-1983; da tale ultima data, non essendo stata notificata la sentenza stessa, vigeva, per l’impugnazione di entrambe le decisioni pretorili, il termine annuale ex art. 327 c.p.c.

Nel frattempo, l’ATM impugnò la due suddette sentenze, relativamente alla liquidazione della svalutazione monetaria sulle somme stragiudizialmente versate in anticipo al dipendente, con atto 28-1-1983 e l’udienza di discussione dell’appello fu fissata per il 21-6-1983.

L’appello avverso le stesse sentenze, formalmente incidentale dello Zingarino, relativo alla mancata inclusione nella base di liquidazione dell’indennità di buonuscita dei bienni previsti dall’art. 21 n. 336-70 e del rimborso dei contributi E.D.R., nonché al ritenuto assorbimento nel fondo buonuscita anche del “rimborso contributi” fu proposto l’8-6-1983 e cioé in pendenza del termine annuale per l’impugnazione ed altresì nel termine derivato dall’impugnazione principale dell’ATM, in virtù del combinato disposto degli artt. 333 e 436, 3° comma, nuovo testo, cpc rispetto alla data fissata per l’udienza di discussione dell’appello (21-6-1983).

Perciò l’appello dello Zingarino, pur ritenuto dal Tribunale principale “ex adverso (autonomo), deve ritenersi tempestivo, in quanto, incidentale ex art. 333, ma non incidentale tardivo ex art. 334, cpc, fu proposto entro l’anno dall a pubblicazione della sentenza definitiva del Pretore (art. 327 c.p.c.) e comunque nel termine abbreviato di almeno 10 gg. prima dell’udienza di discussione dell’appello, in adempimento anche, appunto, del termine assegnato al ricorrente incidentale dal combinato disposto degli artt. 333 e 436, 3° comma, (nuovo testo) c.p.c.

Infatti, per il principio dell’unità del procedimento di appello il “convenuto in appello” deve a pena di decadenza proporre nello stesso processo l’impugnazione nelle forme e nei termini dell’appello incidentale (art. 33 c.p.c.) e cioé (art. 436 3° comma c.p.c. nuovo testo) “almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione”, con la contrazione di eventuali termini più lunghi.

Il Tribunale ha palesemente violato tali principi. In conclusione, devono accogliersi il secondo ed il terzo motivo, mentre deve rigettarsi il primo, in relazione ai motivi accolti l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio della causa ad altro Tribunale che si designa in quello di Messina il quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso; rigetta il primo motivo; cassa in relazione ai motivi accolti, l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione, al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma addì 28-5-1986.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 MARZO 1987