Svolgimento del processo

Con citazione del 14.5.1973 l’INAIL conveniva davanti al Tribunale di Brescia la S.P.A. “Acciaierie Ferriere i Sarezzo” per sentirla condannare al rimborso delle prestazioni assicurative erogate in favore di T.L., dipendente della società stessa, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in data (OMISSIS).

La causa non veniva iscirtta a ruolo e l’INAIL, con successiva comparsa, notificata il 25.5.1975 riassumeva il processo.

Dopo alcuna udienze di rinvio la convenuta si costituiva, in data 13.1.1975, in persona del liquidatore L.L., eccependo la nullità assoluta della citazione e della comparsa di riassunzione, con le relative notifiche, nonchè la prescrizione conseguente dell’azione, perchè proposta oltre i tre anni dalla sentenza penale del Pretore di Gardone Val Trompia, con la quale era stato dichiarato estinto per amnistia il reato di cui all’art. 590 c.p..

Il Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Brescia, con sentenza 3 luglio 1980, rigettava la domanda per intervenuta prescrizione.

Motivava la propria decisione, assumendo che sia la notifica della citazione introduttiva che quella della comparsa riassuntiva erano affette da nullità assoluta, perchè effettuate ad una società diversa da quella evocata in giudizio;

che la comparsa di riassunzione, inidonea alla prosecuzione di un procedimento, mai validamente instaurato, aveva dato inizio ad un autonomo rapporto processuale, con conseguente sanatoria della nullità della notifica, ma con effetto soltanto dal 25.5.1974, a seguito della costituzione in giudizio della società convenuta in persona del suo liquidatore; che, però, l’azione si era prescritta per essere già decorso, alla suddetta data, il termine triennale di prescrizione, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, dalla data della sentenza penale emessa il 4.9.1970.

La sentenza veniva impugnata dall’INAIL, ma la Corte d’Appello di Brescia rigettava il gravame dell’Istituto. Riteneva la Corte che le notifiche della citazione e della comparsa riassuntiva erano state effettuate a soggetto diverso da quello evocato in giudizio, sicchè le notifiche era no da ritenersi inesistenti e non soltanto nulle. Ma quand’anche la notifica potesse ritenersi nulla, (con conseguente possibilità di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione della convenuta o per raggiungimento dello scopo dell’atto nullo) non per ciò avrebbe potuto ritenersi interrotta la prescrizione con effetto della notifica nulla della originaria citazione del 14.5.1973, in quanto detta citazione era stata notificata a soggetto diverso da quello evocato in giudizio e legittimato a contraddire, mentre l’effetto interruttivo della prescrizione si perfeziona solo se e quando l’atto venga portato a conoscenza della controparte.

Ricorre in Cassazione l’INAIL con unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste la S.P.A. Acciaierie e Ferriere di Sarezzo, in persona del liquidatore L.L., con controricorso.

Motivi della decisione

L’INAIL, col motivo dedotto, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 157, 160 e 164 c.p.c.; nonchè la motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare assume che la sentenza appare censurabile laddove ha ipotizzato che la notifica degli atti di citazione e di riassunzione del procedimento di primo grado fosse da ritenersi inesistente; ciò perchè, nel caso di specie, l’atto affetto da irregolarità era la notificazione e non la citazione. Pertanto, vertendosi in tema di nullità della notificazione, la costituzione del convenuto, avvenuta in sede di riassunzione, aveva sanato ogni vizio con effetto ex tunc, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., fin dal momento della notificazione dell’originaria citazione, prima essa citazione di vizi sui propri e conforme al dettato dell’art. 163 c.p.c. e ss.. Sicchè, retroagendo la sanatoria alla data della suddetta notificazione, la prescrizione doveva ritenersi interrotta a tutti gli effetti nella ragionevole presunzione che l’atto fosse pervenuto al reale destinatario, nonostante l’irregolarità della notifica.

Ritiene questa Corte che il rilievo dell’INAIL non abbia giuridico fondamento.

E’ principio fondamentale che l’atto interruttivo della prescrizione di un diritto, per essere tale e produrre il suo effetto, deve non soltanto essere di per sè recettizio, ma essere concretamente ricevuto dal destinatario.

Nel caso di specie l’originaria notifica della citazione al portiere dello stabile – persona che dallo stesso Istituto ricorrente si assume essere stato all’epoca dipendente della S.P.A. Acciaierie e Ferriere Lucchini e quindi dipendente di soggetto diverso dal destinatario dell’atto – lascia serie persplessità che la originaria citazione sia in realtà pervenuta alla S.P.A. Acciaierie e Ferriere di Sarezzo e sia stata conseguentemente, idonea ad interrompere la prescrizione del diritto dell’INAIL nei confronti di quest’ultima ditta, in ordine al rimborso delle prestazioni assicurative erogate in favore del dipendente T.L..

Va, all’uopo, osservato che la sentenza della Corte d’Appello di Brescia è ampiamente motivata sul punto e non si presta a censure di sorta. La notifica dell’atto originario di citazione del (Ndr: testo originale non comprensibile) e come è pacifico tra le parti – persona diversa dal destinatario (il portiere della Soc. Lucchini) è da ritenersi inesistente e non soltanto nulla, con la conseguenza che la comparsa di riassunzione del 25.5.1974 ha valore di nuova citazione e non già di riassunzione, riguardando un procedimento mai validamente instaurato.

In tal caso – come esattamente rilevato nella sentenza impugnata – la nuova citazione del 25.5.1974 non ha interrotto la prescrizione del diritto dell’INAIL, poichè in tale data il termine prescrizionale si era già maturato; si imponeva quindi da parte del primo giudice l’accoglimento della relativa eccezione tempestivamente sollevata dalla società Acciaierie e Ferriere di Sarezzo, costituitasi soltanto nel processo in sede di riassunzione in data 13.1.1975, in persona del suo liquidatore Z.L..

Analoga sorte consegue, comunque la domanda dell’INAIL, nel caso si consideri la notificazione dell’originaria citazione affetta soltanto da nullità e non da inesistenza (nel caso, cioè, che la persona consegnataria dell’atto fosse ritenuta portiere di uno stabile comune ad entrambe le società; le Acciaierie e Ferriere di Sarezzo e le Acciaierie e Ferriere Lucchini e vi fosse,m quindi, un qualche riferimento alla persona del destinatario.

In tal caso, vero è che il vizio della notificazione viene sanato ex tunc, ma è pur vero che – come rilevato da questa Corte con la sentenza 13.3.1973 n. 706 – gli effetti interruttivi del corso della prescrizione, di cui all’art. 2943 c.c., comma 1, non retroagiscono, contrariamente a quanto afferma l’INAIL nel ricorso, al momento dell’originaria notificazione nulla, ma si verificano in quello della rinnovazione, stante la imprescindibile necessità della certezza che l’atto interruttivo, in realtà, abbia raggiunto la persona del destinatario.

Esattamente, quindi, la sentenza impugnata, confermando peraltro quanto ritenuto dal primo giudice, ha affermato che – nel caso di specie – la costituzione della società convenuta successivamente alla notifica (anch’essa nulla, ma poi sanata dalla costituzione) della comparsa della nullità con effetto dalla notifica di tale comparsa (25/5/1974).

Ma in tale data, come avanti si è detto, il termine triennale di prescrizione, era già decorso, atteso che, con sentenza 4/9/1970, il Pretore di Gardone Val Trompia aveva dichiarato estinto per amnistia il reato contestato.

Il ricorso dell’INAIL va, quindi, rigettato.
Sussistono validi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del grado.