Svolgimento del processo

La Cassa centrale di Risparmio V.E. filiale di Ragusa, chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di detta città decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di Giovanna Viscuso, debitrice principale e del marito di lei Cataudella Salvatore fideiussore per la somma di L. 8.408.800, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso 19% ed alle spese processuali, così distinte: in L. 6.011.347 comprensive: a) del saldo scoperto del conto corrente n.1344.44-20 intestato alla Viscuso e chiuso al 30.4.79; b) degli interessi convenzionali al tasso del 20%; c) della capitalizzazione trimestrale di detti interessi della commissione trimestrale al tasso dello 0,50%; in L. 2.244.206 comprensive: a) di L. 2.200.000 quale residuo importo di n. 7 pagherò cambiaria a firma di terzi, scontati presso la cassa della girataria Viscuso ed alla scadenza protestati; b) di L. 44.206 a titolo di spese di protesto e di conti di ritorno; in L. 153.247 per gli interessi maturati fino al 30.4.70.

Propose distinte opposizioni, di poi riunite, i coniugi Cataudella chiesero la revoca e l’annullamento del decreto monitorio sostenendo, quanto allo scoperto di conto corrente,che l’ingiunzione non poteva essere pronunciata in mancanza di prova scritta del credito e che la capitalizzazione trimestrale degli interessi non doveva essere fatta (nonostante la convenzione) stante l’inderogabile divieto di cui all’art. 1283 c.c. mentre la commissione dello 0,50% avrebbe dovuto essere calcolata una sola volta.

Quanto alle cambiali, asserirono che esse non potevano essere fatte valere come tali presentandosi prive della “premessa di pagamento” (art. 100, 1° co. n. 2 R.D. 14.12.33 n. 1669 nel senso che sul documento la parola a stampa “pag” non risultava contemplata con le ulteriori lettere dell’alfabeto “herò”-

da ciò – sempre secondo l’assunto degli opponenti – la conseguenza della nullità dei relativi protesti, l’erroneità e la nullità della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, l’erronea condanna al pagamento delle spese di protesto.

Affermarono inoltre che gli interessi sulle somme relative alle pretese cambiali avrebbero dovuto essere stati calcolati al tasso legale in mancanza di convenzione.

Quanto alla fideiussione prestata dal merito per i debiti della moglie in favore della Cassa centrale di Risparmio, sostennero che essa non poteva essere estesa al “debito cambiario” per due ragioni: 1°) perché l’importo relativo al contratto di sconto aveva già superato la somma di danaro per la quale la fideiussione era stata prestata, 2°) perché, stante la suddetta nullità dei titoli cartolari nei confronti degli “emittenti” della cambiale. Sostennero infine, che non avrebbe dovuto essere considerata valida la riunione del Cataudella ad avvalersi della decadenza di cui all’art. 1957 C.C.. Il Tribunale di Ragusa rigettò le opposizioni con sentenza del 21.10.80. Proposto appello dai soccombenti, la Corte di Catania con sentenza del 3.9.82 ora impugnata, respinse il gravame considerando, con riferimento al debito di cui allo scoperto di conto corrente: a) che esso non necessitava di dichiarazione scritta proveniente della debitrice, essendo stato sufficiente l’esibito estratto saldaconti secondo la disposizione dell’art. 102 L. 7.4.38 n. 636; b) che la capitalizzazione trimestrale degli interessi ed accessori (anatocismo art. 1283 c.c.) rispondeva agli usi bancari costituenti fatti notori e di comune esperienza espressamente inseriti nel contratto di sconto bancario (art. 1858 c.c.) intercorso fra la Viscuso e la Cassa di Risparmio; c) che i pretesi eventuali errori nel calcolo degli interessi non solo non risultavano specificati ma essi non potevano essere fatti più valere, trascorsi i sei mesi dall’inizio dell’estratto conto finale senza la proposizione dell’impugnazione di cui all’ultimo comma dell’art. 1832 c.c.

Quanto ai titoli cartolari, la Corte ritenne che ad essi fosse perfettamente attribuibile la natura giuridica di cambiali, giacché la sigla “pag” era da considerarsi come un’abbreviazione di pagherò, una volta avvenuta la sottoscrizione dell’emittente, mentre la forma del verbo al futuro si deduceva dalla data di scadenza posteriore rispetto a quella di emissione.

Conseguentemente, aggiunse la Corte, perdevano di consistenza le eccezioni relative alle nullità dei protesti, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e del pagamento relativo alle spese di protesto.

Quanto all’entità del tasso di sconto sugli interessi relativi al debito cambiario ed alla fideiussione prestata dal Cataudella, la Corte osservò che la Cassa di Risparmio aveva inteso avvalersi del contratto di sconto bancario stipulato con la Viscuso, relativamente al quale il Cataudella aveva prestato la sua fideiussione, di modo che gli interessi, per quanto già detto innanzi, pattuiti in misura diversa da quella legale erano perfettamente opponibili (1) ogni altra clausola come quella della possibilità del superamento del “fido”, indicato nella somma di L. 5.000.000, con il conseguente obbligo di pagare una maggiorazione del 2% sul pattuito tasso di interesse quanto all’eccedenza.

Riguardo, infine, alla rinuncia al diritto di eccepire la decadenza, di cui all’art. 1957 c.c., la Corte Catanese ritenne che essa, formulata in modo espresso e, per giunta, specificamente approvata per inscritto, fosse valida ed efficace.

Contro tale pronuncia Viscuso Giovanna e Cataudella Salvatore hanno proposto ricorso per Cassazione articolato in 4 motivi.

La Cassa Centrale di Risparmio V.E. filiale di Ragusa resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 100, 101, 102, 1 e 15 RD 14.12.33 n. 1669; 112, 115 e 116 c.p.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 C.P.C., sostengono che la Corte del merito abbia errato nel ritenere che i titoli cartolari privi della “promessa di pagamento”, possano valere come cambiali ed abbia errato nel considerare l’esistenza di tale “promessa” nella espressione abbreviata “pag” infrangendo – in tale modo – il principio della letteralità del titolo, che postula l’esteso enunciato : “pagherò” o “pagheremo”.

Escluso tale errore, aggiungono i Cataudella, il giudice avrebbe dovuto ritenere: a) non ripetibili le spese di protesto e dei conti di ritorno; b) inesistente il trasferimento per girata; c) errata l’apposizione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo; d) revocabile il decreto stesso, data l’impossibilità di conferma parziale; e) la nullità del contratto di sconto delle cambiali, rispetto al quale l’invalidità del contratto di fideiussione.

La censura è infondata.

A essa si rileva un accostamento inesatto del concetto di “letteralità” del titolo di credito” con le inesattezze o lacune insite in un contesto cambiario.

Il principio della “letteralità” vuol significare che il contenuto, l’estensione la modalità di esercizio ed ogni altro elemento principale od accessorio del diritto di credito – così detto cartolare – sono solamente quelli che risultano dalla lettera del titolo, di modo che la volontà dichiarata prevale su quella reale, nell’ipotesi di divergenza, con la conseguenza che – fuori dei rapporti “inter partes” desumibili da una convenzione “a latere” – al terzo possessore di buona fede non possano essere opposte eccezioni se non fondate su fatti o rapporti menzionati nel titolo.

Da ciò la “ratio” del suddetto principio giustificabile soprattutto con la necessità di proteggere la posizione del terzo giratario in modo legittimo ed in buona fede. Essa (“ratio”) pertanto, non ricorre quando lacune, inesattezze o contraddizioni nella lettera del titolo possono essere colmate o risolte utilizzando gli elementi cartolari, senza necessità di far ricorso a documenti estranei ala cambiale.

In questi casi è evidente che non v’é pericolo di ledere la posizione del terzo possessore di buona fede, dal momento che l’interpretazione della volontà manifestata nella cambiale va eseguita in modo rigorosamente oggettivo, desunto, cioé, dal coordinamento delle varie dichiarazioni e di ogni altro segno rilevabili dal titolo stesso.

Da quanto esposto consegue che la Corte del merito esattamente sostenne che la sigla “pag” costituiva un’abbreviazione della parola “pagherò” potendosi l’integrazione e la chiarificazione desumersi “de plano” dalla sottoscrizione di un solo emittente e dalla data di scadenza a giorno fisso posteriore e, perciò, futura rispetto a quella di emissione.

L’infondatezza del punto centrale e principale, tra le questioni sollevate col primo mezzo, esime dall’esame di tutte le altre, condizionate all’accoglimento di quel punto, secondo l’argomentazione prospettata dai ricorrenti.

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1832, 2° co. c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., lamentano che il giudice del merito abbia dato per ammesso “che la cassa di Risparmio abbia spedito l’estratto conto anche senza la relativa prova, richiesta dall’ultimo comma dell’art. 1832 c.c., che prevede la spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno”.

“Tale affermazione – aggiungono i ricorrenti – mancando la prova della spedizione dell’estratto conto con raccomandata di ricevuta di ritorno, è chiaramente illegittima e comporta l’annullamento del capo della sentenza”.

La censura, nel contenuto e nei limiti della formulazione surriportata, lungi dal contestare con chiarezza di espressione l’argomento esposto in sentenza, con cui si è sostenuta la certezza della spedizione dell’estratto conto da parte della cassa di risparmio a Viscuso Giovanna, riflette la sola doglianza che, prevedendo l’art. 1832 ult. co. c.c. la spedizione dell’estratto conto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il giudice avrebbe ritenuto verificata la fattispecie della “spedizione” al di fuori delle formalità previste espressamente della legge.

L’assunto va disatteso sul semplice rilievo che il citato articolo (1832) non richiede affatto che la prova della spedizione dell’estratto conto sia data con la produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata, come avviene ad esempio, per le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta (Art. 6 R.D. 21.10.23 n. 2393). Sicché la censura, partendo da una errata esegesi della succitata norma giuridica (la quale peraltro soltanto per l’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura prescrive, nel comma secondo, la spedizione per mezzo raccomandata), (2) della raccomandata): accertamento, viceversa, non richiesto dalla legge.

Con il terzo mezzo di annullamento i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 634 e 645 cpc in relazione all’art. 360 n. (3, 4 e) 5 cpc, si dolgono che la Corte abbia ritenuto la sussistenza del credito, indicato nel decreto monitorio, sulla base del solo estraneo saldaconti, di cui all’art. 102 della L. 12.3.36 n. 375 modificato della L. 7.4.38 n. 636,idoneo per l’ottenimento dell’ingiunzione e non pure per la prova del credito, nel suo esatto ammontare ed in ogni sua causale, nel successivo processo di cognizione.

Neppure tale censura è fondata, ove si ponga in relazione con quanto ritenuto dalla Corte del merito circa il valore giuridico di prova del credito attribuito all’estratto saldaconti per l’emissione del decreto ingiuntivo.

La censura stessa addebita alla Corte una pretesa parificazione tra l’estratto conto di cui all’art. 1832 c.c. e il saldaconti di cui all’art. 102 della legge suindicata, ma questo profilo è stato prospettato soltanto in questa sede ed è quindi inammissibile il suo esame atteso che nel giudizio di merito la contestazione dei Cataudella si era incentrata sulla possibilità di pronuncia del decreto monitorio non fondato su prova scritta ai sensi dell’art. 634 c.p.c.

L’assunto peraltro contrasta con la certezza, raggiunta della Corte di appello, circa la spedizione dell’estratto conto, non contestato tempestivamente dalla Viscuso, come si evince dalle affermazioni contenute nelle pagine 13 e 14 della sentenza.

Con il quarto motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 642 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 cpc, sostengono che la Corte erroneamente ritenne valida la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in difetto della prova del presupposto, consistente nel “grave pericolo nel ritardo”.

Anche questa censura presenta carattere di assoluta novità, non risultando essa proposta, come specifico motivo di impugnazione nell’atto di gravame davanti alla Corte di Catania.

La censura va, pertanto, ritenuta inammissibile. Il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nella misura di L. 85.000 oltre a L. 500.00 per onorario di difesa in favore della resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese nella misura di L. 85.000 oltre a L. 500.000 per onorario
Roma, 25.10.1985.
(1) al fideiussore, così com’era a lui opponibile (2) denuncia un omesso accertamento della Corte catanese (sull’esistenza o meno della ricevuta di ritorno DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 MARZO 1986