Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 26 luglio 1976 la società a responsabilità limitata “Angedil”, assumendo di avere eseguito, su incarico del Condominio del fabbricato, sito in (OMISSIS), le opere necessarie per la conservazione statica dell’immobile, per un importo che, secondo i conteggi eseguiti dal direttore dei lavori dello stesso Condominio, era di L. 12.025.849, nonchè di L. 280.000 versate al suddetto direttore per conto del committente, e della penale per il ritardo nel pagamento, fissata nella misura del 3% mensile sulle somme a essa dovute; conveniva davanti al Tribunale di Napoli il menzionato Condominio chiedendo che fosse condannato a corrisponderle la somma di L. 4.305.849, oltre alla penale e agli interessi su tutte le somme di denaro cui aveva diritto.

Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava il fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto deducendo di avere sospeso il pagamento del 5^ certificato di acconto e del 6^ certificato a saldo, avendo riscontrato l’esistenza di un rilevante divario tra le opere eseguite e quelle contabilizzate dall’appaltatrice e dal direttore dei lavori.

Successivamente il Condominio, affermando di avere iniziato un altro giudizio nei confronti del direttore dei lavori per responsabilità derivante dall’inadempimento del contratto d’opera professionale con il medesimo stipulato, chiedeva, ma non otteneva, la riunione dei due procedimenti.

Con sentenza del 18 novembre 1977 il Giudice adito accoglieva la domanda e condannava il convenuto a rimborsare le spese processuali all’altra parte.

Contro tale pronuncia proponeva impugnazione il soccombente preliminarmente chiedendo la sospensione del processo, a norma dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del suddetto giudizio intrapreso nei confronti del direttore dei lavori, ovvero la nomina di un consulente contabile cui affidare l’incarico di accertare il costo effettivo dei lavori realizzati dalla società appaltatrice; e, nel merito, insistendo per il rigetto della domanda.

L’appellata resisteva al gravame e ne chiedeva la reiezione.

Con ordinanza del 25 novembre 1978 il Collegio ritenuta l’utilità di disporre l’accertamento contabile richiesto dal Condominio, rimetteva le parti davanti al Consigliere istruttore per la nomina del Consulente.

Espletata la Consulenza, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 20 giugno 1980, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava il Condominio a corrispondere alla società Angedil la minore somma di L. 651.226, la penale da conteggiare su detta somma di denaro dalla data della domanda fino a quella del pagamento e a rimborsarle la metà delle spese processuali; inoltre compensava tra le patri, in considerazione della reciproca parziale soccombenza, l’altra metà delle spese dei due gradi del giudizio, ad eccezione di quelle di consulenza che poneva interamente a carico del Condominio.

Ricorre per cassazione il Condominio deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso la società Angedil e propone ricorso incidentale sorretto da un motivo.

Il Condominio resiste, a sua volta, con controricorso al ricorso incidentale.

Le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposto, a norma dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale essendo stati proposti entrambi contro la stessa pronuncia.

Con il primo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d’Appello erroneamente escluso la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 295 cod. proc. civ., per disporre la sospensione del procedimento, mentre avrebbe dovuto ritenere che di tale sospensione ricorrevano i presupposti, in quanto sull’esito del processo certamente influiva la decisione della altra causa intrapresa dal Condominio sia nei confronti del suo direttore dei lavori, sia contro la società appaltatrice.

In proposito, si deduce che, essendosi in quel processo proposta contro la società una domanda diretta al riconoscimento della sua responsabilità per avere la medesima posto in essere, insieme con il direttore dei lavori, un comportamento fraudolento in danno del Condominio, l’eventuale accoglimento di tale domanda avrebbe comportato il rigetto delle istanze della società Angedil nel giudizio da questa intentato contro il ricorrente.

La censura è infondata.

Questa Corte di Cassazione ha più volte enunciato il principio secondo cui la sospensione del processo, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ. deve disporsi quando la legge la imponga con una specifica norma, ovvero nel caso in cui vi sia la necessità di riservare in un altro procedimento pendente davanti allo stesso o a un diverso giudice una controversia civile, penale o amministrativa di carattere pregiudiziale, costituente cioè l’antecedente logico giuridico della causa da decidere.

Nella specie, la Corte d’appello, respingendo la istanza di sospensione presentata dal Condominio si è uniformata al suesposto principio di diritto.

Invero, sulla controversia tra la società appaltatrice e il Condominio, avente per oggetto la pretesa di pagamento della prima nei confronti del. secondo per la esecuzione dei lavori nel fabbricato di via (OMISSIS), nessuna influenza poteva avere l’altra causa di responsabilità promossa dal Condominio stesso contro il proprio direttore dei lavori per l’attività svolta, in relazione alle opere eseguite nel suddetto immobile, non potendo qualificarsi quest’ultimo processo come pregiudiziale, sia per difetto del requisito dell’identità delle parti, sia perchè la sentenza che eventualmente lo definisca, anche se passata in cosa giudicata, non potrebbe mai produrre alcun effetto sull’altro giudizio, data l’autonomia del Diritto dell’appaltatrice verso il Condominio rispetto al rapporto derivante dal contratto d’opera professionale intercorso tra quest’ultimo e il direttore dei lavori.

Ne vale obiettare che sussistevano i presupposti per disporre la richiesta sospensione essendo stata convenuta nell’altro procedimento anche la società Angedil, in quanto va in contrario osservato che di tale citazione e soprattutto del suo contenuto – di cui non vi è cenno alcuno nella impugnata pronuncia – il Condominio non ha fornito alcuna prova, essendosi genericamente limitato ad affermare nel ricorso che nell’altro procedimento era parte anche la società per essersi concluso “un concerto di frode che aveva visto partecipi l’imprenditore e il direttore dei lavori in danno del Condominio nell’intento di conseguire utilità, non spettanti”.

Con il secondo motivo denunciandosi la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d’appello illogicamente posto le spese della consulenza tecnica contabile a carico esclusivo del Condominio sebbene questi fosse risultato sostanzialmente vittorioso.

La censura è fondata.

E’ pacifico per la giurisprudenza di questa Suprema Corte che le spese di consulenza tecnica di ufficio rientrano nella comune disciplina degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e che di esse, quindi, il Giudice del merito possa, in base al suo potere discrezionale, disporre la compensazione totale o parziale con decisione insindacabile in sede di legittimità, salvo che tale compensazione sia giustificata con motivi illogici o erronei (sent. nn. 964 del 1962 e 5385 del 1950).

Nel caso concreto, la Corte del merito non si è attenuta al detto principio, perchè, dopo avere disposto la compensazione tra le parti della metà delle spese processuali dei due gradi del giudizio di merito, in considerazione della reciproca, parziale soccombenza, ha, poi, illogicamente posto tutte le spese della consulenza tecnica a carico del Condominio, senza neppure specificare – come avrebbe dovuto, una volta richiamata a giustificazione della compensazione delle spese processuali la reciproca soccombenza delle parti – le ragioni per le quali aveva ritenuto di non applicare lo stesso criterio per le spese di consulenza.

Con il terzo motivo, denunciandosi la violazione dell’art. 1362 cod. civ. e artt. 99 e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato la clausola del contratto d’appalto, secondo cui il Condominio, in caso di inadempimento, era obbligato a pagare la penale, nel senso che questa doveva corrispondersi automaticamente nella misura del 3% mensile sulla somma di denaro di cui la società fosse risultata creditrice, mentre avrebbe dovuto ritenere che le parti con tale clausola avevano inteso attribuire all’appaltatrice il diritto alla penale soltanto nel castrai integrale accoglimento giudiziale della, sua pretesa.

La censura è inammissibile avendo con essa il ricorrente proposto in questa sede di legittimità una questione risolta dal Giudice di primo grado con una decisione che, essendo divenuta sul punto definitiva perchè non investiga con i motivi di appello, non è stata sottoposta a riesame dalla Corte del merito, la quale si è giustamente limitata a prenderla in considerazione al solo fine della determinazione della somma di denaro dovuta come penale dal Condominio alla società Angedil (sent. n. 1571 del 1980).

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, denunciandosi la violazione degli artt. 1665, 1666 e 1667 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che il Condominio potesse pretendere la verifica della corrispondenza tra il costo dell’opera e le somme di denaro contabilizzate, pur essendo stata tale corrispondenza già accertata dal suo direttore dei lavori, il quale aveva accettato l’opera e rilasciato il certificato finale, dopo avere constatato la regolare esecuzione dei lavori ed esaminata tutta la contabilità.

Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione con cui il Condominio ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, sul rilievo che questo è stato erroneamente ad esso notificato nel domicilio fissato per il giudizio di merito e non in quello eletto per il procedimento di cassazione, giacchè la nullità per l’inosservanza degli artt. 366 e 370 c.p.c. secondo i quali il controricorso e il ricorso incidentale devono essere notificati nel domicilio eletto in Roma dal ricorrente per cassazione, non può essere dichiarata quanto la notificazione, come è avvenuto nella specie, pur non essendo stata conseguita nel predetto luogo, abbia tuttavia raggiunto il suo scopo per avere portato a conoscenza del ricorrente principale il ricorso incidentale o il controricorso (sent. Nn. 570 del 1969 e 3734 del 1968).

La censura è, però, infondata.

Invero, la Corte del merito ha escluso che la sottoscrizione apposta dal direttore dei lavori ai due stati di avanzamento potesse precludere al Condominio la facoltà di chiedere direttamente alla società appaltatrice la verifica diretta ad accertare se vi fosse corrispondenza tra il costo dell’opera e la somma contabilizzata, correttamente osservando, in conformità dell’orientamento di questa Corte di Cassazione, che poichè il direttore dei lavori assume la rappresentanza del committente, limitatamente alla materia strettamente tecnica, le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se siano contenuto in detto ambito tecnico (accettazione della opera, perchè conforme al progetto ed eseguita a regola d’arte); mentre sono prive di qualsiasi valore vincolante quando, come è avvenuto nel caso concreto, invadano il campo strettamente giuridico (accettazione del prezzo finale dell’opera ritenuto dal committente non corrispondente al pattuito, perchè erroneamente contabilizzato (sent. n. 4061 del 1968).

Consegue che si deve accogliere il secondo motivo del ricorso principale, dichiarare assorbiti gli altri motivi, rigettare il ricorso incidentale, cassare la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinviare la causa per nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte di Appello, la quale si uniformerà al su enunciato principio di diritto e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso proposto dal Condominio del fabbricato, sito in (OMISSIS) contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 20 giugno 1980; rigetta gli altri motivi di tale ricorso, nonchè il ricorso incidentale proposto dalla società e responsabilità limitata Angedil; cassa l’impugnata sentenza, nei limiti del motivo accolto, e rinvia la causa per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, la quale si uniformerà all’enunciato principio di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 1982.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1983