Svolgimento del processo

Con citazione del 225.1995 S.A. e R. F. proponevano opposizione avversa il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal presidente del tribunale di Messina, su istanza della Fiatsava spa, deducendo l’insussistenza del loro debito per essere la società pervenuta ad una transazione con l’assicuratrice La Nationale ed aver ottenuto la somma spettante.

Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento della somma di L. 4.803.000, oltre interessi.

Proponevano appello gli opponenti. Resisteva l’opposta.

La Corte di appello di Messina rigettava l’appello, con sentenza depositata il 10.4.2000.

Riteneva la corte di appello che il R. aveva acquistato un’autovettura ed aveva stipulato con la Fiatsava un contratto di finanziamento, garantito dal S., quale fideiussore, e finalizzato al pagamento del prezzo; che l’autovettura venne rubata e che la società finanziatrice ottenne direttamente da La Nationale, a seguito di transazione, la somma di L. 8.200.000; che l’opposta aveva richiesto il pagamento del residuo prezzo; che, secondo gli appellanti, la transazione suddetta tra la società finanziatrice e l’ assicuratrice, per una somma inferiore, precludeva ogni pretesa di ulteriore somme.

Secondo la corte di appello il contratto di finanziamento era autonomo rispetto a quello di assicurazione, per cui i due crediti erano differenti, con l’ ulteriore conseguenza che, avendo il finanziatore riscosso. l’indennizzo per il furto, ben poteva richiedere al mutuatario la differenza della somma mutuata, rispetto a quella inferiore dell’indennizzo che nella fattispecie detto indennizzo era stato ricevuto dalla Fiatsava a seguito di transazione con l’assicuratrice; che la società mutuante era stata diligente nella transazione; che detta transazione investiva solo il rapporto attinente al contratto di assicurazione contro il furto e non poteva investire il diverso credito relativo al mutuo.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il S. ed il R.. Resiste con controricorso la spa Fiatsava.

Motivi della decisione

1.1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inprocedibilità del ricorso per essere stato lo stesso notificato in unica copia, contestualmente ad entrambi i procuratori della Fiatsava.

Infatti, indipendentemente da ogni valutazione della fondatezza dell’eccezione, va osservato che la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, che si realizza, con effetto ex tunc normalmente con la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto, deve ritenersi verificata nel giudizio di cassazione, nel quale manca la costituzione delle parti, in tutti i casi in cui il destinatario dell’atto abbia potuto regolarmente svolgere la propria attività difensiva con il controricorso o con la difesa in giudizio (Cass. 7.9.1992, n. 10259).

Tanto si è verificato nella fattispecie.

1.2. Va, accolta, invece la seconda eccezione della resistente, secondo cui il ricuso di R.F. va dichiarato inammissibile, per mancanza di procura speciale in favore del difensore.

Infanti la procura a margine del ricorso risulta rilasciata esclusivamente da S.A. e non dal R., con la conseguenza che il ricorso di quest’ultimo è inammissibile (art. 365 c.p.c.).

2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente S. censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la transazione (art. 1965 c.c.), la novazione (art. 1230 c.c.) e la rinunzia (art. 1236 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ritiene il ricorrente che i giudici di merito hanno erratamente interpretato la transazione intervenuta tra la Fiatsava e l’assicuratrice contro il furto, omettendo di considerare che la stessa aveva effetti novativi, abdicativi, liberatori e preclusivi in favore dei due debitori, definendo la lite nella sua totalità.

Ritiene il ricorrente che con la predetta transazione la Fiatsava aveva rinunziate alla maggiore somma richiesta nei suoi confronti, rispetto alla – somma di L. 8.200.000 percepita dall’assicuratrice con la transazione che tanto emergeva dalla documentazione prodotta;

che le parti vollero realizzare una novazione, estinguendo la precedente obbligazione; che, in ogni caso, la Fiatsava aveva manifestato un’espressa rinunzia rispetto all’incapienza, con effetti liberatori nei confronti dei creditori; che, perchè il debito da finanziamento potesse sopravvivere, era necessario che la Fiatsava avesse fatto inserire una clausola, con la quale si riservava di proseguire il giudizio nei confronti del debitore R., mentre ciò non era avvenuto.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente S. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso e/o errata valutazione delle risultanze processuali in ordine a punti decisivi della controversia e per vizio di motivazione circa elementi e circostanze di prove. Ritiene il ricorrente che il giudice di appello non ha tenuto conto che l’atto di transazione o quietanza, costituiva un atto novativo e di rinunzia, con effetto definitorio della lite.

3.1. Ritiene questa Corte che i due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati e vanno rigettati.

Il Collegio rileva che dalla sentenza impugnata si ricava che la fatti specie in esame è caratterizzata dall’esistenza di tre contratti: uno di finanziamento stipulato da La Nationale in favore del R.; uno di fideiussione tra Fiatsava e S.; un terzo di, stipulate da R. contro la perdita cosa acquistata attraverso il finanziamento. In questo ultimo contratto figura la clausola particolare, che nella pratica assicurativa è comunemente detta di “appendice di vincolo”, secondo la quale il finanziatore ha diritto di soddisfarsi sull’eventuale premio dell’assicurazione contro il furto e che funge da elemento di collegamento tra i due contratti.

Le parti, cioè, hanno stabilito un rapporto di dipendenza tra il contratto di finanziamento e quelle di assicurazione, ma si tratta di due contratti distinti e quello di assicurazione è stato stipulato sia per la garanzia del R., sia per quella della Fiatsava alla quale, pacificamente, le parti dell’attuale giudizio hanno inteso di attribuire la posizione di assicurato limitatamente al pagamento del finanziamento erogato.

Poichè nel collegamento contrattuale come sopra identificato i due contratti mantengono la loro individualità, si deve ancora ritenere che il collegamento stesso opera solo nel senso che le ripercussioni delle vicende di un contratto sull’altro riguardano unicamente l’invalidità, la sopravvenuta inefficacia o la risoluzione di uno di essi.

3.2. Al di fuori di queste vicende non è possibile individuare altri effetti del collegamento.

Il contratto di finanziamento stipulato dalla Fiatava e quello di assicurazione stipulato dal R. sono due individualità, ciascuna delle quali mantiene la propria efficacia.

Pertanto, il R. era tenuto alla prestazione derivante dal contratto di finanziamento, indipendentemente da quello di assicurazione ed il S. era tenuto, quale fideiussore del R., in solido con questi.

La sentenza impugnata ha, quindi, esattamente inquadrato in diritto la fattispecie.

3.3. Dalle considerazioni già svolte sulla autonomia dei contratti collegati si deve ricavare che l’effetto estintivo delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento non si è verificato.

Infatti, la transazione, per come è intesa dallo stesso ricorrente, non ha determinato l’inefficacia del contratto di assicurazione e, naturalmente, non ne ha sancito neppure l’invalidità o la risoluzione, ma ne ha assicurato piuttosto l’attuazione attraverso la rideterminazione definitiva del valore originario dell’autovettura assicurata.

Dal che discende che la quietanza della Fiatsava non ha comportato estinzione della pretesa della stessa per come essa è stata fatta valere in giudizio, ma ha semplicemente determinato l’importo che la Compagnia di assicurazione era tenuta a versare alla Fiatsava, anzichè all’assicurato R..

La sottoscrizione della quietanza non incide, quindi, nel senso dell’estinzione dell’obbligazione principale derivante dal contratto di finanziamento, come ipotizzato dal ricorrente.

4.1. Quanto alla censura di violazione delle norme che disciplinano la transazione, la novazione e la rinunzia, va osservato, che, per quanto detta censura sia prospettata come violazione di norme di diritto, essa si risolve, come per il secondo motivo di ricorso, in una censura di errata interpretazione dell’atto di transazione, per non aver rilevato secondo il ricorrente, che si era verificata l’estinzione anche dell’obbligazione del R. (e quindi della sua, quale fideiussore).

Sennonchè anche sotto questo profilo la censura è infondata.

Infatti, allorchè si sostiene che il giudice ha erroneamente interpretato un atto negoziale, il ricorrente deve specificare quale dei canoni ermeneutici, fissati dagli artt. 1362 e segg. c.c., sarebbe stato violato. In mancanza l’interpretazione della volontà contrattuale, che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obbiettiva costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, è censurabile non già quando le ragioni a sostegno della decisione sono diverse da quelle della parte, bersi allorchè esse sono insufficienti o contraddittorie (Cass. 12.3.1994, n. 2415).

4.2. Nella fattispecie la censura del ricorrente, sotto il profilo del lamentato vizio motivazionale, si risolve in una diversa lettura rispetto a quella effettuata dalla sentenza impugnata, secondo cui la transazione tra La Nationale e la Fiatava liberava il R. (e quindi il suo fideiussore S.) nei limiti della somma effettivamente corrisponda, nell’ambito del rapporto di assicurazione e per il quale era intervenuta la transazione, e non anche per la residua somma dovuta dai predetti, sulla base del contratto di finanziamento.

5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente S. lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l’anatocismo, i tassi usurari ed i mutui. Assume il ricorrente che i tassi applicati violavano le predette norme.

6.1. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso sia inammissibile per varie ragioni Anzitutto la doglianza non risulta proposta davanti al giudice di appello, per cui essa, risultando nuova, non può essere proposta in questa sede.

Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio Cass. 29.3.1996;

Cass. 10.5.1995, n. 5106; Cass. 2.7.1994, n. 6428).

6.2 In ogni caso il motivo di ricorso è inammissibile anche per violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti il ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale atto egli aveva proposto la questione al giudice di appello di errata applicazione delle norme sull’anatocismo, sui tassi usurari e mutui, atteso che di dette questioni non vi è traccia nella sentenza impugnata.

Poichè il giudice di secondo grado non ha esaminato la questione, la parte non avrebbe potuto solo denunziare un vizio di diritto, ma avrebbe dovuto anzitutto denunziare la violazione di norma processuale sotto il profilo dell’omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), dimostrando dove ed in che termini aveva sottoposto la questione al giudice di appello, perchè questi avesse il dovere di esaminarla, e ciò in base al principio di autosufficienza del ricorso. Ove poi la relativa eccezione fosse stata effettivamente proposta al giudice di appello, non avendo lo stesso emesso alcuna pronuncia sul punto, l’unica censura che poteva proporsi era quella di violazione dell’art. 112 c.p.c., a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, di mancanza di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato.

7. Il ricorso del R. va quindi dichiarato inammissibile e quello del S. va rigettato.

I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente.

Tale condanna deve essere pronunciata anche contro il R., nonostante che l’avvocato abbia proposto il ricorso senza la procura di questi.

Infatti, ai sensi dell’art. 82 c.p.c., comma 3, le parti – salvo che nel giudizio davanti al giudice di Pace, nei limiti di cui ai commi precedenti dello stesso articolo devono stare in giudizio col ministero di un avvocato regolarmente esercente, condizione che si realizza quando il difensore è munito di procura da indicare, secondo quanto stabilito dall’art. 163 c.p.c.. Ne consegue che la mancanza di procura “ad litem” (situazione che comprende sia l’ipotesi della procura invalida, sia l’ipotesi della mancanza di prova che una procura sia stata rilasciata) produce la nullità dell’attività processuale compiuta, da considerare tuttavia pur sempre quale attività posta in essere da una “parte” (costituita in giudizio senza il ministero del difensore). Le relative sanzioni processuali – quali la nullità e l’inammissibilità dell’impugnazione e così via sono conseguenti alla mancanza dell’atto che assicura alla parte il necessario patrocinio del difensore tecnico e non sono certamente previste per il fatto che, fuori dalle ipotesi consentite dalla legge, sia stato fatto valere nel processo un diritto altrui in nome proprio. Del resto, è principio generale dell’ordinamento quello secondo cui non può mai assumere la qualità di parte di un atto il soggetto che agisce nella veste di rappresentante pur non avendone i poteri. Pertanto, in base agli artt. 91 e 92 c.p.c., il destinatario della pronuncia sulle spese, nell’ipotesi considerata, non può essere l’avvocato che, appunto, non assume la qualità di parte del processo (cfr. Cass. 5.9.2000, n. 11689).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del R. e rigetta quello del S.. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento dello spese processuali di questo giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 118,00 oltre Euro cinquecento per onorario di avvocato.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2002.