Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 1.4.1986 Spreafichi Virginio e Battini Patrizia, in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minori Cesare ed Annalisa, convenivano dinanzi il Tribunale di Reggio Emilia la USL 10 di Guastalla chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, nell’importo di lire 100 milioni, conseguenti alla morte della loro figlia Francesca di tre anni. Esponevano in citazione gli attori che in data 11.6.1985 la predetta era stata uccisa da tale Mozzi Luca che dopo averla presa dal letto l’aveva gettata nel fiume Po facendola annegare. Il Mozzi era stato prosciolto perché non imputabile per totale incapacità di intendere e di volere. All’epoca del fatto il Mozzi era, tuttavia, affidato al servizio infantile della USL 10 tenuta al risarcimento dei danni ex art. 2047 c.c. (*)
Il Tribunale con sentenza del 3.11.1989 rigettava la domanda, ritenendo non sussistere le condizioni per applicare il predetto art. 2047 c.c.
A seguito di impugnazione dello Spreafichi e della Battini, la Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento del proposto gravame, condannava la USL al pagamento di lire sessanta milioni in favore di ciascun genitore e di lire 15 milioni in favore di ciascuno dei germani, oltre interessi dal fatto al saldo.
Osservava, tra l’altro, la Corte che dalla consulenza tecnica si evinceva che il Mozzi al momento del fatto era affetto da debolezza mentale grave con complicanze psicotiche, come tale doveva essere considerato pericoloso per l’altrui incolumità e quanto precede era accertabile dal medico della USL. La predetta situazione imponeva all’USL, sia per la sussistenza di un obbligo di sorveglianza scaturente dalla spontanea assunzione da parte del servizio infantile dell’intervento di tipo educativo, sia in esecuzione dell’obbligo di prestare la dovuta assistenza medica per le malattie fisiche e psichiche, di promuovere ed attuare il trattamento terapeutico necessario a contenere la pericolosità del Mozzi.
Attesa la colpevole inosservanza da parte della USL dei doveri ad essa imposti dalla normativa in tema di assistenza e cura degli infermi di mente, ne andava affermata la colposa responsabilità in ordine all’omicidio commesso dal Mozzi, attesta la sussistenza del nesso causale tra condotta colposa ed evento.
I secondi giudici provvedevano, quindi, alla liquidazione del solo danno morale determinandolo in via equitativa ai valori monetari correnti al momento della decisione, oltre interessi dal fatto.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Azienda USL di Reggio Emilia (ex USL 10) affidandolo a quattro motivi sostenuti da memoria.
Hanno resistito con controricorso Spreafichi Virginia (*) e Battini Patrizia, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul minore Cesare, che hanno presentato memoria.
Non si è costituita Spreafichi Annalisa.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dalla Azienda USL di Reggio Emilia è inammissibile.
In via preliminare, deve essere esaminato il punto riguardante la legittimazione della Azienda USL di Reggio Emilia a proporre ricorso.
Tale punto, in quanto attinente alla legittimazione “ad causam”, può essere, infatti, rilevato anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte (9911/98, 5054/99) che l’art. 6 della l. 23.12.1994 n. 724 nello stabilire che in nessun caso le Regioni possono fare gravare sulle ASL, direttamente o indirettamente i debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali (dovendo, a tale fine, predisporre apposite gestioni stralcio con contestuale individuazione dell’ufficio responsabile) prevede una fattispecie di successione “ex lege” delle Regioni nei rapporti obbligatori già facenti capo alle soppresse USL con la conseguenza che ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla Regione secondo il principio stabilito dall’art. III c.p.c. per l’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso e non anche alla ASL /subentrata alla soppressa Unità sanitaria Locale.
In applicazione dei predetti principi, va rilevato, in concreto, il difetto di legittimazione processuale della ASL di Reggio Emilia che ha, quale successore della ex USL 10, proposto in data 12.4.1996 ricorso, ricorso che, invece, avrebbe dovuto essere proposto dalla Regione.
La pronuncia di cui sopra preclude l’esame del merito.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite (art. 92 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 21.10.1999.