1. – Con decreto del 7 febbraio 2008 la Corte d’Appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da G.R. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio avente ad oggetto il rimborso di somme indebitamente versale a titolo di imposta locale sui redditi, promosso dal ricorrente dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Milano e conclusosi dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale con sentenza del 22 novembre 2005.
Premesso che lo svolgimento del giudizio presupposto dinanzi alle Commissioni tributarie non escludeva l’applicabilità della L. 24 marzo 2001, n. 89, non avendo la controversia natura strettamente tributaria, in quanto riguardante un’obbligazione civile di restituzione dell’indebito, la Corte d’Appello ha ritenuto, per quanto ancora interessa in questa sede, che la durata ingiustificata del processo dovesse indurre a considerare sussistente il danno non patrimoniale, alla stregua dell’"id quod plerumque accidit", non risultando circostanze atte ad escluderlo, ed ha liquidato equitativamente l’indennizzo in Euro 10.000.00 pari ad Euro 1.000,00 per ogni anno eccedente la ragionevole durata, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della decisione.
3. – Avverso il predetto decreto il Ministero dell’Economia e delle Finanze propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Il G. resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale, per un solo motivo, cui il Ministero resiste a sua volta con controricorso.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo d’impugnazione, il Ministero denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3 e dell’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la domanda di equa riparazione, ancorchè la stessa si riferisse ad un giudizio tributario.
Sostiene infatti che il giudizio presupposto, avendo ad oggetto il rimborso dell’ILOR che il ricorrente assumeva di aver indebitamente versato in qualità di agente di commercio, esula dall’ambito applicativo della L. n. 89 cit. la quale non si estende ai giudizi in materia tributaria che, implicando come nella specie l’accertamento del potere impositivo dello Stato, si caratterizzano per una chiara connotazione pubblicistica.
1.1. – Il motivo è fondato.
Premesso che per individuare l’ambito applicativo della disciplina dell’equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 occorre tener conto delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, alle quali il giudice interno deve conformarsi, attesa la coincidenza dell’area di operatività della L. n. 89 cit. con quella delle garanzie assicurale dalla CEDU questa Corte ha affermato che, poichè la Corte EDU considera meritevoli di tale speciale tutela i diritti e i doveri di "carattere civile" di ogni persona, e non le obbligazioni di natura pubblicistica, il diritto all’equa riparazione non è configurabile, in linea di principio, con riferimento alle controversie tra il cittadino ed il Fisco aventi ad oggetto provvedimenti impositivi, stante l’estraneità ed irriducibilità di tali vertenze al novero delle liti in materia civile, cui si riferisce l’art. 6 della CEDU (cfr. Cass. Sez. 1 25 ottobre 2005, n. 20675; 27 agosto 2004, n. 17139).
Ciò posto, si è tuttavia precisato che non tutte le controversie sottoposte all’esame del giudice tributario restano sottratte all’ambito di applicazione della tutela di cui alla L. n. 89 del 2001, potendo ben rientrarvi quelle aventi ad oggetto il rimborso di somme, ove siano riconducibili all’area delle obbligazioni privatisti- che. Tali non possono peraltro considerarsi le obbligazioni relative al rimborso di imposte che il ricorrente deduca essere state indebitamente trattenute, poichè esse danno luogo a controversie che non hanno ad oggetto l’accertamento de diritto alla ripetizione dell’indebito secondo principi di diritto civile, ma proprio l’esistenza o meno del presupposto del potere impositivo dello Stato, e non possono quindi essere ricomprese nell’ambito di tutela previsto dalla Convenzione (cfr. Cass., Sez. 1 11 giugno 2007, n. 13657; 7 marzo 2007, n. 5275).
E’ proprio questo il caso del giudizio presupposto, che, come si evince dal decreto impugnato, aveva ad oggetto il rimborso di somme corrisposte a titolo di ILOR. la cui restituzione era stata richiesta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1980, con cui era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della L. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 4, n. 1, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1, comma 2, nella parte in cui non escludevano dall’imposta i redditi di lavoro autonomo, se non assimilabili ai redditi d’impresa. Ai fini del rimborso, non era infatti sufficiente che l’istante svolgesse un’attività di lavoro autonomo, occorrendo anche la prova che tale attività fosse esercitata senza avvalersi di un’organizzazione di tipo imprenditoriale, e quindi l’accertamento negativo di un presupposto dell’obbligazione tributaria, la cui necessità impedisce di configurare la domanda come un’azione civile di ripetizione dell’indebito, con la conseguente esclusione dell’applicabilità della L. n. 89 del 2001.
2. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, e non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 con il rigetto della domanda di equa riparazione.
3. – Resta assorbito il ricorso incidentale, con cui il controricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, censurando il decreto impugnato nella parte relativa alla liquidazione dell’indennizzo.
4. – Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di equa riparazione proposta da G. R.; condanna il controricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, ivi compresi Euro 600,00 per onorario, relativamente ai giudizio dinanzi alla Corte d’Appello, ed in Euro 900,00 per onorario, relativamente al presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011