Con decreto 21 marzo 2007, la Corte ddappello di Napoli respinse la domanda proposta dal signor L.V., di equa riparazione per llirragionevole durata della causa instaurata contro di lui davanti al Tribunale di Salerno con citazione notificata il 10 febbraio 1996. Il processo si era concluso in primo grado con sentenza 17 gennaio 2006, che aveva accolto la domanda attrice esclusivamente nei confronti della Provincia religiosa Salernitano Lucana delllImmacolata concezione dei Frati minori, ai quali apparteneva la Chiesa di San Francesco di (OMISSIS), di cui egli aveva contestato di essere il rappresentante legale.
La corte osservoo che la lunga durata del processo era imputabile per un anno, sette mesi e dodici giorni ai rinvii imputabili alle parti;
che la complessitaa della causa, argomentata dalla necessitaa di una consulenza tecnica che aveva richiesto un anno, giustificava la determinazione della sua ragionevole durata in quattro anni, da sommare ai ritardi dovuti ai rinvii imputabili alle parti; che per il periodo residuo ddirragionevole durata (indicato in anni quattro e mesi nove) llattore non aveva subito danni non patrimoniali, perchee il giudice istruttore, disponendo con ordinanza llintegrazione del contraddittorio in considerazione della documentata eccezione del L. di non essere legale rappresentante della chiesa, che era priva di personalitaa giuridica, aveva mostrato di ritenere fondate le eccezioni dello stesso L., e perchee la "riserva alla fase decisoria della delibazione delle questioni in materia di titolaritaa del rapporto" aveva comportato la pendenza meramente formale della lite per il ricorrente; che llattore non aveva neppure subito danni patrimoniali per il pagamento delle spese di lite, perchee nessuna condanna in tal senso era stata pronunciata a suo carico dalla sentenza conclusiva del giudizio presupposto.
Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre il signor L., per cinque motivi.
Il ministero resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura llaffermazione che il L. non avrebbe subito danni non patrimoniali perchee il giudice istruttore, disponendo con ordinanza llintegrazione del contraddittorio in considerazione della documentata eccezione del L. di non essere legale rappresentante della chiesta, la quale era priva di personalitaa giuridica, aveva mostrato di ritenere fondate le eccezioni dello stesso L., e la "riserva alla fase decisoria della delibazione delle questioni in materia di titolaritaa del rapporto" aveva comportato la pendenza meramente formale della lite per il ricorrente.
Il motivo ee fondato. Il diritto alllequa riparazione del danno non patrimoniale, costituito dalllansia nascente per llirragionevole durata del processo, non puoo essere escluso da una pretesa anticipazione di giudizio, desumibile da un provvedimento meramente ordinatorio, nonostante il prolungarsi delllattesa della decisione, nee la tensione delllattesa puoo venir meno per il fatto che una richiesta avente ad oggetto la chiamata in causa di un terzo sia stata accolta dal giudice, giacchee quel provvedimento non puoo pregiudicare la decisione di merito.
Il secondo motivo censura la disapplicazione del principio della CEDU che llindennitaa va commisurata alla durata per ogni anno di giudizio e non ddirragionevole durata.
Il motivo ee inammissibile, perchee nella sentenza tale questione non ee trattata.
Il terzo motivo verte sulllimmotivata imputazione al ricorrente dei rinvii chiesti dalllattore o dal consulente tecnico. Anche questo motivo ee fondato. Il decreto impugnato non si ee uniformato al principio, ripetutamente enunciato da questa corte, che dalla durata del processo presupposto sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse, e, in generale, alllabuso del diritto di difesa (Cass. 15 novembre 2006 n. 24356, 10 maggio 2010 n. 11307).
Tendendo conto di tali indicazioni, llaffermazione, nel decreto impugnato, che determinati rinvii fossero imputabili alle parti non ee sufficiente, nella sua genericitaa, a soddisfare il precetto della motivazione circa la responsabilitaa del tempo occorso a tal fine. In particolare non puoo essere addebitato alla parte il rinvio per llintegrazione del contraddittorio, che costituisce esercizio di un diritto di difesa, e che dal giudice del processo presupposto, il quale, autorizzando la chiamata del terzo e poi assolvendo lloriginario convenuto lo ha ritenuto non pretestuoso. Il medesimo rinvio sarebbe semmai astrattamente valutabile sotto il profilo della complessitaa della causa, qualora si ritenga che tale adempimento non sia nella fattispecie concreta compatibile con llordinaria durata del processo. Anche per questa parte, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Il quarto motivo verte sul danno patrimoniale: si deduce che erano state chieste le spese sopportate per la difesa, e non quelle oggetto di condanna giudiziale. La censura ee manifestamente infondata. Le spese sopportate per difendersi del giudizio presupposto, trovando il loro titolo nella difesa nel giudizio, e non giaa nella sua durata, non costituiscono danno patrimoniale suscettibile di equa riparazione; esse, in ogni caso – anche di durata irragionevole del processo – rientrano nel regolamento attribuito alllesclusiva competenza del giudice della causa alla quale si riferiscono, a norma degli artt. 91, 92 e 94 c.p.c..
Il quinto motivo, sul regolamento delle spese di giudizio davanti alla corte territoriale, ee assorbito.
In conclusione il decreto deve essere cassato, con rinvio della causa alla corte di Napoli per il nuovo giudizio, nel quale il giudice determineraa la ragionevole durata del giudizio presupposto in relazione alla sua complessitaa, durata che, ai fini della determinazione del ritardo indennizzabile, deve essere detratta dalla durata complessiva del giudizio, unitamente ai rinvii richiesti dalle parti nei soli limiti in cui questi siano imputabili a intento dilatorio, o a negligente inerzia delle stesse, e, in generale, alllabuso del diritto di difesa; e applicheraa il principio di diritto che il danno non patrimoniale cagionato dalllirragionevole durata del giudizio presupposto, per llansia che si accompagna normalmente alllincertezza sulllesito, non ee esclusa dal mero fatto delllemanazione di provvedimenti ordinatori, privi di contenuto decisorio.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte ddappello di Napoli in altra composizione.
Cosii deciso a Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 7 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011