p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: "1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli, provvedendo sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da A.V. in relazione all’irragionevole durata di un processo amministrativo pendente dal 1989 dinanzi al TAR Campania, ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale al diritto azionato e, per il periodo dal 6.6.1998-6.6.2008 (epoca della domanda di riparazione), ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare alla parte ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di Euro 8.266,66, oltre interessi e spese processuali.
Contro il decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il Ministero intimato.
2.- Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e formula il quesito: "se la domanda di equa riparazione da irragionevole durata di un processo proposta ex Lege n. 89 del 2001 sia soggetta o meno alle sole condizioni ed ai termini di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 ed all’art. 35 par. 1 C.E.D. U. e non al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., con conseguente sussistenza in caso di decisione che, come quella di cui al caso di specie, affermi cosa diversa, dei denunziati vizi di: violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 par. 1 della C.E.D.U.; nonchè, infine, di quello di violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ.".
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e formula il quesito: "se il giudice del primo grado del procedimento ex lege n. 89 del 2001, nella specie la Corte di Appello di Napoli, doveva applicare o meno i parametri di quantificazione elaborati dalla Corte Europea, che ha determinato in Euro 1000,00/1500,00 l’equa riparazione spettante al ricorrente per ogni anno di durata, o, comunque, di irragionevole durata del procedimento presupposto, e se tale omissione abbia dato luogo o meno alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 C.E.D.U. con conseguente e dipendente violazione e/o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 1 e 2, in relazione ai parametri ed ai criteri di liquidazione del danno invalsi nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con riferimento, quindi, sia ai criteri di accertamento del danno che alla sua quantificazione".
Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia "omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con la precisazione che, ex art. 366 bis c.p.c., comma 2, i punti decisivi della controversia in relazione ai quali la motivazione si assume essere omessa, sono quelli concernenti:
– la mancata considerazione da parte dei giudici della corte di appello di Napoli, ai fini della quantificazione della domanda di equa riparazione, dell’intera durata del procedimento presupposto invece che del solo periodo di durata irragionevole;
– la mancata pronuncia, in termini di ammissibilità o meno, sulla connessa questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente sui criteri di quantificazione della domanda di equa riparazione. Infine, ribadisce l’eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a) per contrasto con l’art. 117 Cost. con riferimento agli artt. 41 e 13 C.E.D.U., così come interpretati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.
3.1.- Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato alla luce della recente giurisprudenza della S.C. secondo la quale "in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Sez. 1, Sentenza n. 27719 del 30/12/2009; Sez. 1, Sentenza n. 3325 del 12/02/2010).
3.2.- Il secondo ed il terzo motivo – quanto al moltiplicatore della base di calcolo per l’equa riparazione – appaiono infondati alla luce del principio – di recente ribadito dalla S.C. – per il quale "è manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice Europeo; diversamente opinando, poichè le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati" (Sez. 1, Sentenza n. 10415 del 06/05/2009).
D’altra parte, la stessa Corte Europea riconosce la non contrarietà del predetto sistema di calcolo prevista dalla L. n. 89 del 2001 con la Convenzione Europea (cfr. per tutte Corte eur. Dir. Uomo, 20 aprile 2010, Martinetti e Cavazzuti c. Italia, Requetes n. 37947/02 et 39420/02; Delle Cave et Corrado c. Italie et Simaldone c. Italie (n. 22644/03, p.p. 71-72, CEDH 2009: "Quant à la circonstance que la loi "Pinto" ne permet pas d’indemniser le requerant pour la duree globale de la procedure mais prend en compte le seul prejudice qui peut se rapporter à la periode excedant le "delai raisonnable" (article 2, alinea 3, lettre a) de ladite loi) (paragraphe 12 ci- dessus), la Cour rappelle qùun Etat partie à la Convention dispose d’une marge d’appreciation pour organiser une voie de recours interne de facon coherente avec son propre systeme juridique et ses traditions, en conformitè avec le niveau de vie du pays … La circonstance que la methode de calcul de l’indennisation prevue en droit interne ne correspond pas exactement aux criteres enonces par la Cour n’est pas decisive pourvu que les juridictions "Pinto" parviennent à octroyer des sommes qui ne soient pas deraisonnables par rapport à celles allouees par la Cour dans des affaires similaires").
4.- Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio.
L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione del decreto impugnato. La Corte potrà procedere ex art. 384 c.p.c. alla decisione nel merito liquidando l’indennizzo – secondo la più recente giurisprudenza di questa Sezione e i criteri di determinazione del danno desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 20 aprile 2010 e del 6 aprile 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi – anche per il periodo per il quale il giudice del merito ha ritenuto prescritto il diritto".
p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso. Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla riliquidazione dell’indennizzo nella misura di Euro 9.500,00 in applicazione dei criteri indicati nella relazione nonchè delle spese processuali, nella misura precisata in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 9.500,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:
che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;
dispone che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011