La Corte d’appello di Firenze, con decreto depositato il 13 marzo 2009 e notificato il 7 aprile 2009, ha accolto la domanda di equa riparazione formulata con ricorso del 5 novembre 2008 da C. R. in relazione a processo amministrativo da lei introdotto unitamente a B.A.M. con ricorso del 10 maggio 1996 innanzi al TAR Toscana ed ancora pendente.
Pronunciando in limine su eccezione dell’Amministrazione convenuta, ha ritenuto proponibile la procedura attesa la sussistenza del presupposto previsto dalla L. n. 133 del 2008, art. 54 secondo cui la domanda di equa riparazione in relazione a processo amministrativo non può trovare ingresso in assenza di proposizione dell’istanza di prelievo, avendo ritenuto omologabile a quest’ultima istanza quella di fissazione dell’udienza, che in punto di fatto risulta depositata il 6 aprile 2007.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro in carica impugna per cassazione questo decreto con ricorso affidato ad unico motivo non resistito dall’intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’amministrazione ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito nella L. n. 133 del 2008, della L. n. 1034 del 1971, art. 23 e del R.D. n. 642 del 1907, art. 51. Ascrive al giudice di merito errore di diritto consistito nell’aver equiparato istituti diversi e previsti da norme diverse, desumendone la proponibilità della domanda di equa riparazione proposta dalla C.. Pone la questione se l’istanza di prelievo e quella di fissazione dell’udienza possano ritenersi analoghe. Formula quesito di diritto con cui chiede se in mancanza dell’istanza di prelievo la domanda di equa riparazione sia proponibile ovvero se essa sia da considerarsi tale in virtù del deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza prevista dalla L. n. 1034 del 1971, art. 23.
Il ricorso non merita accoglimento.
Come si è riferito in narrativa, la Corte territoriale: ha respinto l’eccezione dell’Amministrazione convenuta, ed ha quindi ritenuto proponibile la procedura attesa la sussistenza del presupposto previsto dalla L. n. 133 del 2008, art. 54 secondo cui la domanda di equa riparazione in relazione a processo amministrativo non può trovare ingresso in assenza di proposizione dell’istanza di prelievo, in quanto ha ritenuto che l’istanza di fissazione dell’udienza, che in punto di fatto risulta depositata il 6 aprile 2007, assolvesse ad analoga funzione analoga.
Corretta nell’approdo, la decisione deve tuttavia essere corretta in parte motiva.
Gli istituti considerati, come fondatamente assume l’amministrazione finanziaria nel ricorso in esame, sono diversamente disciplinati- l’istanza di prelievo dal R.D. n. 642 del 1907, art. 51 e l’istanza di fissazione dell’udienza dalla L. n. 1034 del 1971, art. 23 – ed assolvono a funzioni distinte avendo difformi finalità assolutamente non omologabili, l’una acceleratoria del processo e rappresentativa della persistenza dell’interesse della parte ricorrente alla definizione della controversia, l’altra tesa al perfezionamento della costituzione innanzi al giudice amministrativo ed alla fissazione dell’udienza, impeditiva della perenzione del giudizio.
Dal momento che la ratio della norma prevista dalla L. n. 133 del 2008 in materia di equa riparazione, come correttamente si assume nel ricorso, è quella di accelerare la definizione del giudizio amministrativo della cui ragionevole durata si discute al fine di evitare che in mancanza dell’istanza la durata si protragga ulteriormente dando materia dopo la proposizione di un primo giudizio ad un nuovo segmento indennizzabile, è evidente che la sua applicazione è circoscritta alla sola istanza di prelievo.
La domanda di equa riparazione vagliata nel decreto impugnato nondimeno è ammissibile poichè l’innovazione normativa anzidetta "può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere" – Cass. n. 28428/2008.
Giustamente è stata perciò esaminata e decisa nel merito. Alla luce di questa conclusione risulta priva di rilevanza la questione di costituzionalità della L. n. 133 del 2008, art. 54 dedotta dal P.G. all’udienza di discussione con riferimento agli artt. 111 e 177 Cost.. Tutto ciò premesso il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio attesa l’assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 3.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori legge.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2010