L.A.S. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha respinto il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata de processo svoltosi in primo grado avanti al TAR Campania a far tempo dal dicembre 1992 e non ancora deciso alla data di presentazione de ricorso (settembre 2007).
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta da Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo con cui si denuncia, tra l’altro, violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello dedotto la consapevolezza in capo alla parte dell’infondatezza della pretesa dal suo comportamento processuale pur in essenza di specifica contestazione sul punto ad opera dell’Amministrazione resistente è manifestamente infondato.
Premesso che il giudice del merito ha tratto il suo convincimento da elementi di fatto pacificamente emergenti dagli atti o notori l’infondatezza della censura emerge dal principio già affermato dalla Corte secondo cui "Posto, in generale, il principio secondo cui tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio, in base alle risultanze "rite et recte" acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali, con l’effetto che la verifica attribuita al giudice in ordine alla sussistenza del titolo – che rappresenta la funzione propria della sua giurisdizione – deve essere compiuta, di norma, "ex officio", in ogni stato e grado de processo, nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi, si deve affermare che detto principio trova il suo principale limite – in relazione al disposto dell’art. 112 c.p.c. – nell’inammissibilità della pronuncia d’ufficio sulle eccezioni, perciò denominate "proprie" e specificamente previste normativamente, che possono essere proposte soltanto dalle parti, ricadendo, in virtù di una scelta proveniente dalla legge sostanziale e giustificatesi in ragione della tutela di particolari interessi di merito, nella sola loro disponibilità (Cassazione civile, sez. lav., 15 maggio 2007, n. 11108).
Ugualmente manifestamente infondati sono gli ulteriori motivi, che per la loro sostanziale unitarietà possono essere trattati congiuntamente, con i quali si censura l’impugnato decreto per avere il giudice del merito ritenuto insussistente il diritto all’equo indennizzo per carenza, nella fattispecie, di un patema d’animo conseguente alla pendenza del giudizio in considerazione della consapevolezza in capo alla parte dell’assoluta infondatezza della pretesa.
Premesso che è principio acquisito quello secondo cui "In tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, l’ansia e la sofferenza – e quindi il danno non patrimoniale – per l’eccessivo prolungarsi del giudizio costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell’incertezza sull’assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall’esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l’esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un’originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto della corte d’appello che aveva negato rilevanza alla durata del giudizio avanti alla Corte dei Conti, promosso in materia di riconoscimento di miglioramenti economici sulla pensione, non dovuti secondo massiccia, pregressa ed anche recente e recentissima giurisprudenza)" (Cassazione civile, sez. 1^, 22 ottobre 2008, n. 25595) nessuna censura può muoversi al decreto impugnato che ha congruamente dedotto la totale assenza di fiducia nell’esito positivo della causa in corso dall’assenza di istanze acceleratorie protrattasi per oltre quindici anni ma soprattutto "dall’univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale" contrario alla pretesa.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese generali prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2010