Con ricorso depositato il 12.09.2007, C.G. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero delllEconomia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli llequa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione delllart. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellluomo e delle libertaa fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.
Con decreto del 9.05 – 4.11.2008, lladita Corte di appello, condannava llAmministrazione a pagare alllistante la somma di Euro 41.000,00, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchee le spese processuali. La Corte osservava e riteneva, tra llaltro:
– che il C. aveva chiesto llequa riparazione del danno subito per effetto delllirragionevole durata del processo in tema di riconoscimento di pensione privilegiata, da lui introdotto con ricorso depositato il 7.12.1977 ed ancora pendente dinanzi alla Corte dei Conti;
– che il processo presupposto avrebbe dovuto concludersi in un triennio e che per il periodo eccedente tale ragionevole durata decorso sino allladozione della decisione, llequa riparazione, da limitare al danno morale, poteva essere liquidata in via equitativa nelllimporto di circa Euro 1.500,00 ad anno di ritardo.
Avverso questo decreto il Ministero delllEconomia e delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 18.02.2009. Il C. ha resistito con controricorso notificato a mezzo posta, con invio del 27.03.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in rito va dichiarata llinammissibilitaa del controricorso del C., in ragione del mancato, tempestivo deposito delllavviso di ricevimento inerente alla notificazione delllatto (cfr. Cass. SU 200800627), attuata ai sensi delllart. 149 c.p.c. ed il cui perfezionamento non ee altrimenti desumibile.
A sostegno del ricorso il Ministero delllEconomia e delle Finanze denunzia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 ed alllart. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti delllUomo, nonchee delllart. 360 c.p.c." e conclusivamente formula il seguente quesito di diritto ai sensi delllart. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis Dica codesta Suprema Corte se il giudice delllequa riparazione, nello stabilire la spettanza delllindennizzo e comunque nel determinarne llammontare, debba tenere conto delle ragioni, di ordine del tutto peculiare e speciale, attinenti al mutamento della normativa procedurale in materia pensionistica, che nel caso in esame hanno determinato il ritardo nella definizione del giudizio, sostenendo in sintesi che llimpegno assolto dallo Stato per attuare le riforme in questione non puoo non essere preso in considerazione nel valutarne ed attenuarne eventuali responsabilitaa. Il motivo non ha pregio, posto che il comportamento del legislatore, doverosamente inteso a migliorare lo stato della giustizia e ad elidere le cause di lungaggini processuali, esula dal novero delle condotte favorevolmente apprezzabili nelllambito dei criteri che presiedono alllaccertamento della violazione ed alla determinazione della riparazione, specificamente contemplati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2. Stante llesito del giudizio non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimitaa.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Cosii deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2010