V.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento della Corte ddappello di Firenze in data 6.7.2009, con cui veniva rigettata la domanda proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, con riferimento allleccessiva durata di un giudizio penale instaurato a seguito di verbale di contestazione per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186 rispetto al quale veniva proposta opposizione avverso il decreto penale di condanna notificato il 2.9.2 006 con contestuale richiesta di patteggiamento ai sensi delllart. 444 c.p.c., e che veniva definito con sentenza depositata ll8.7.2 008, dopo lladesione del P.M. intervenuta allludienza del 25.9.2007.
Il Ministero della Giustizia non ha resistito con controricorso.
Il decreto impugnato ha rigettato la domanda, ritenendo congrua la durata del procedimento poichee definito "abbondantemente entro i tre anni dalllinizio del processo", e comunque non provato il pregiudizio asseritamente subito per la "perdita di opportunitaa professionali".
Con i motivi di impugnazione V. ha denunciato violazione di legge, rispettivamente sotto i seguenti aspetti:
a) mancanza assoluta di motivazione sul motivo di ricorso sollevato, essenzialmente incentrato sulllesagerata lunghezza di un procedimento che avrebbe potuto e dovuto definirsi in tempi estremamente ristretti;
b) in relazione alllart. 91 c.p.c., per la disposta condanna alle spese processuali, nonostante la tardiva costituzione del Ministero.
Successivamente il relatore designato concludeva per la manifesta infondatezza delle censure, sulla base delle seguenti considerazioni:
"Quanto alla prima, occorre infatti rilevare che il diritto alllindennizzo sorge quando sia rilevato un eccesso di durata del processo (e non anche, quindi, quando avrebbe potuto essere definito in tempi piuu solleciti), ipotesi correttamente ritenuta insussistente nella specie poichee, ai fini del computo della ragionevole durata del processo, il termine comincia a decorrere dal momento in cui la parte abbia avuto conoscenza della pendenza (C. 09/27239, C. 06/26201, C. 04/15087), vale a dire nel caso in esame il 2.9.2006, giorno della notifica del decreto penale, e si protrae fino al momento in cui ne sia noto llesito (in tale data cessano infatti llansia ed il turbamento legati alllincertezza del giudizio), e cioee fino al 25.9.2007.
Alla stregua dei parametri CEDU, dunque, il periodo di trattazione ee stato fondatamente ritenuto ragionevole dalla Corte territoriale. In ordine alla seconda ee sufficiente rilevare che, come ha riferito lo stesso ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto tempestiva la costituzione del Ministero (p. 2), sicchee sarebbe stato onere del ricorrente individuare i profili di erroneitaa ravvisabili nella statuizione contestata. In ogni modo anche unneventuale costituzione tardiva non avrebbe precluso il diritto alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte vincitrice (art. 293 c.p.c.)". Tali rilievi, sui quali il pubblico ministero e le parti non hanno depositato conclusioni o memorie (quella della ricorrente ee stata depositata ll1.7.2010, e quindi tardivamente) sono condivisi dal Collegio.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali, poichee llintimato non ha svolto attivitaa difensiva.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010