Con ricorso ritualmente depositato, S.T. impugnava il decreto della Corte ddAppello di Bologna aventi ad oggetto equa riparazione da irragionevole durata del procedimento del 29-02-2008, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso, per mancata comparizione del ricorrente, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4.
Non hanno svolto attivitaa difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri nee il Ministero delllEconomia e delle Finanze.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
La disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio (caratterizzati da celeritaa e semplificazione di forme, nonchee da un preminente impulso officioso) di cui alllart. 737 c.p.c., e segg., non regola in alcun modo gli effetti della mancata comparizione delle parti. Essa ee disposta dal Giudice nel loro interesse, per garantire il principio del contraddittorio. Per quanto osservato, alla mancata comparizione, non puoo seguire pronuncia di improcedibilitaa, nella convinzione che cioo significhi rinuncia tacita alla procedura.
Nel procedimento di secondo grado, tale sanzione, condurrebbe per la parte, a conseguenze ben piuu rigorose di quelle previste per llappellante nel procedimento di cognizione (ai sensi delllart. 348 c.p.c., comma 2, llimprocedibilitaa si pronuncia quando llappellante omette di comparire, non solo alla prima udienza ma pure a quella successiva fissata dal Giudice). (al riguardo, v. Cass. n. 16884 del 2002).
Va dunque cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, che pure si pronunceraa sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, che pure si pronunceraa sulle spese del presente giudizio di legittimitaa.
Così deciso in Roma, il 5 Maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010