Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto in materia di equa riparazione emesso della Corte d’appello di Firenze e depositato in data 24.5.07 con cui veniva riconosciuta a B.D. la somma di Euro 15.250,00 a titolo di equa riparazione per danni non patrimoniali causati dall’eccessiva durata di un processo civile in materia previdenziale protrattosi in primo ed in secondo grado appello innanzi alla Corte dei Conti dal gennaio 1969 fino al maggio 2003 con l’emanazione della sentenza d’appello e conclusosi con sentenza di revocazione del luglio 2006 con una eccessiva durata di anni trenta e mesi sei.
B.L., quale erede di B.D. ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso il Ministero assume che la domanda di equa riparazione doveva essere dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre sei anni dal passaggio in giudicato della sentenza nel giudizio presupposto.
Con il secondo motivo deduce che ai fini della liquidazione dell’indennizzo non doveva tenersi conto del periodo antecedente all’1.8.73.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per nullita’ della notifica in quanto effettuata presso lo studio del difensore che aveva difeso B.D. dopo il decesso di quest’ultimo. L’eccezione e’ infondata, non risulta infatti documentato in atti l’avvenuto decesso del predetto B. D. non avendo il resistente depositato il certificato di morte. Allo stato degli deve…pertanto, ritenersi persistente la legittimazione dell’originario attore,con la conseguenza che B. L. deve ritenersi privo di legittimazione a stare in giudizio onde il controricorso dal medesimo proposto deve ritenersi inammissibile. Cio’ posto, il primo motivo del ricorso risulta inammissibile. E’ principio pacifico che in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 decorre dalla data in cui e’ divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui durata si discute (Cass. 24358/06),dovendosi intendere per decisione definitiva quella finale che, come tale, e’ in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile (Cass. 17818/04).
In altri termini la definitivita’ del provvedimento indica un concetto coincidente con quello di preclusione all’esperimento dei mezzi di impugnazione previsti in via ordinaria avverso quel tipo di provvedimento (Cass. 14286/06), conseguentemente, la domanda di equa riparazione e’ proponibile non entro sei mesi dal momento in cui la decisione e’ stata pronunziata, bensi’ entro sei mesi dalla data dalla quale non e’ piu’ impugnabile (Cass. n. 13163 del 2004; v.
anche Cass. n. 17818 del 2004). Nel caso di specie il problema che si pone e’ quando una sentenza pronunciata in secondo grado in materia pensionistica dalla Corte dei Conti divenga definitiva in particolare riferimento al giudizio di revocazione che puo’ essere proposto contro di essa. A tale proposito va premesso che il D.L. n. 453 del 1993, art. 1, comma 5, ha disposto che "avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell’art. 23 dello statuto della regione Sicilia, e’ ammesso l’appello alle sezioni giurisdizionali centrali". Questa norma ha stabilito il principio dell’appellabilita’ della decisione, anche se resa in materia pensionistica, benche’ abbia previsto che "nei giudizi in materia di pensioni l’appello e’ consentito per soli motivi di diritto", indicando quali questioni di fatto "quelle relative alla dipendenza di infermita’, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermita’ o lesioni". (Cass. 14987/06).
Questa Corte ha in tale contesto normativo ritenuto che l’appello pensionistico, sotto alcuni profili, e’ assimilabile al ricorso per Cassazione del rito civile, dato che le Sezioni centrali della Corte dei Conti, in riferimento a detta impugnazione, assumono la veste di giudici della legittimita’, e, a seguito della abrogazione del R.D. n. 1038 del 1933, art 105, comma 2, da parte della L. n. 205 del 2000, art. 10, comma 3, in caso di accoglimento dell’appello devono necessariamente decidere il merito dei giudizi, salvo limitati casi nei quali e’ ammissibile il rinvio della trattazione al primo giudice (Cass 14987/06).
Chiarito quanto sopra,occorre,come gia’ detto, esaminare il quale momento puo’ ritenersi che la sentenza di appello della Corte dei conti in materia pensionistica divenga inoppugnabile tenendo conto della possibilita’ di esperire contro di essa il giudizio di revocazione. A proposito del ricorso per revocazione si rivela determinante la distinzione tra revocazione ordinaria e revocazione straordinaria. Tale distinzione e’ ancorata alla nozione di cosa giudicata formale per cui sono ordinar quei mezzi di impugnazione la cui esperibilita’ impedisce che la sentenza acquisti quel grado di stabilita’ che si definisce come cosa giudicata formale e che sono soggetti al termine annuale di decadenza decorrente dalla pubblicazione della sentenza o ai termini ed acceleratori decorrenti dalla notificazione della sentenza previsti dal codice di procedura civile; straordinari sono invece i mezzi di impugnazione che sopravvivono alla cosa giudicata formale, non sono soggetti al termine annuale di decadenza e non sono soggetti ad alcun termine, ovvero sono soggetti a termini decorrenti dal giorno in cui la parte o il terzo ha avuto conoscenza del vizio. (Cass. 14987/06).
L’accertamento del momento in cui la pronuncia e’ divenuta definitiva, nel senso e nei termini sopra richiamati, richiede evidentemente di avere riguardo alla disciplina del tipo di processo in cui si assume essersi verificata la violazione del termine ragionevole di durata (Cass. n. 7978 del 2005).
A tale proposito, riguardo a quanto disposto dal codice di procedura civile in tema di ricorsi per revocazione, e’ dato pacifico che le ipotesi di "revocazione ordinaria" sono quelle previste dall’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5, nelle quali il "dies a quo" si identifica in quello della notificazione della sentenza, o, in mancanza, in quello della pubblicazione della stessa, e determina – corrispondentemente – il decorrere del termine breve, o del termine annuale per l’impugnazione, mentre le ipotesi di "revocazione straordinaria" sono quelle previste dall’art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 6 in cui il dies a quo per l’impugnazione decorre dalla conoscenza del fatto (Cass. 5103/97).
Il ricorso per revocazione proponibile innanzi alla Corte dei conti, pur essendo ad esso applicabili le disposizioni del codice di procedura civile (v. C. Conti 672/09), riveste tuttavia rispetto alle ipotesi previste dal codice di procedura civile un carattere di specialita’.
Va preliminarmente rammentato che il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 67 recita: "le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, nel termine di tre anni quando, a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo; b) per l’esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego; c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione, d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi. Negli ultimi tre casi decorsi i tre anni il ricorso per revocazione dovra’ presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsita’ dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennale". Risulta evidente che le ipotesi di revocazione prescritte dalle lettere b), c) e d) costituiscono casi di revocazione straordinaria in quanto il ricorso puo’ in tali ipotesi essere proposto senza limite di tempo purche’ entro il limite di trenta giorni dalla conoscenza del fatto, mentre nel primo caso la revocazione riveste carattere ordinario dovendo in ogni caso essere proposto nel termine di tre anni dalla sentenza;
termine quest’ultimo che riveste carattere di specialita’ rispetto a quello annuale previsto per la revocatoria ordinaria dalle disposizioni del codice di procedura civile come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (v. C. Conti 968/06) che questo Collegio condivide.
Cio’ posto, alla luce di quanto dianzi esposto deve ritenersi che nel caso di sentenza di appello in materia pensionistica della Corte dei Conti che sia ancora suscettibile di revocazione ordinaria ai sensi del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, lett. a, la stessa diviene inoppugnabile solo con lo scadere dei tre anni per la proposizione della detta revocatoria mentre nei casi di azione revocatoria straordinaria ai sensi dell’art. 68, lett. b), c) e d) dello stesso decreto, la sentenza in questione deve ritenersi definitiva dal momento della pronuncia.
Riguardo, pertanto,alla decadenza semestrale L. n. 89 del 2001, art. 4 occorreva nel caso di specie, ai fini di accertare l’intervenuta decadenza o meno della possibilita’ di proporre il ricorso per equa riparazione, che l’Amministrazione ricorrente avesse dedotto che tipo di azione revocatoria era stata proposta avverso la sentenza di appello della Corte dei Conti.
Se…infatti, si fosse trattato di azione revocatoria ordinaria R.D. n. 1214 del 1934, ex art. 68, lett. a), si sarebbe dovuto ritenere che la citata sentenza di appello non era ancora divenuta definitiva con la conseguenza che detta definitivita’ si era verificata solo a conclusione del giudizio revocatorio per cui essendosi questo concluso il 24.7.06 la domanda di equa riparazione era stata tempestivamente proposta.
Al contrario, se la revocatoria era di carattere straordinario ai sensi delle restanti lettere del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68 la sentenza di appello della Corte dei conti depositata l’28.5.03,si sarebbe dovuta ritenere ormai definitiva con la conseguenza che la domanda di equo indennizzo era ormai incorsa nella decadenza ex art 4 L. n. 89 del 2001.
Tale specificazione non e’ in alcun modo contenuta nel motivo di ricorso ne’ nel quesito. Quest’ultimo si rivela, pertanto, del tutto carente ed inidoneo a prospettare in modo adeguato la reale questione giuridica sottoposta effettivamente all’indagine di questa Corte. Ne consegue l’inammissibilita’ del motivo.
Il secondo motivo deve ritenersi ammissibile ex art 366 bis c.p.c. poiche’ il quesito formulato pone in modo sufficientemente chiaro la questione di diritto.
Il motivo e’ fondato.
Posto, infatti, che la finalita’ della L. 24 marzo 2001, n. 89 e’ quella di apprestare, in favore della vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, par.
1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale, deve ritenersi che, anche nel quadro dell’istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugga il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore all’1 agosto 1973 – data a partire dalla quale e’ riconosciuta la facolta’ del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte europea dei diritti dell’uomo), con la possibilita’ di far valere la responsabilita’ dello Stato -, dovendosi, peraltro, tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento. (Cass. 14286/06).
Pertanto il ricorso va accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c. la causa puo’ essere decisa nel merito con la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’equo indennizzo liquidato in Euro 13.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; dovendosi scomputare dalla eccessiva durata complessiva del giudizio di trenta anni ed otto mesi accertata dal decreto impugnato il periodo di quattro anni e sette mesi circa intercorrente tra l’inizio del giudizio (20.1.69) e l’entrata in vigore per l’Italia della protocollo alla Convenzione dei diritti dell’uomo (1.8.73) e dovendosi cosi’ ridurre in conseguenza l’importo determinato dal decreto impugnato sulla base dei criteri di liquidazione da questo applicati che non sono stati oggetto di gravame.
Consegue la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo dovendosi peraltro compensare le spese del presente giudizio in ragione della novita’ della questione trattata.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato in ragione della censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle finanze al pagamento della somma di Euro 13000,00 in favore del ricorrente oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonche’ al pagamento delle spese del giudizio di merito che conferma nella misura della liquidazione effettuata dalla Corte d’appello; compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010