A.G. ha subito custodia cautelare in carcere (4 giorni in carcere e un mese agli arresti domiciliari) quale imputato del delitto di concussione.
Essendo stato assolto per insussistenza del fatto con sentenza passata in giudicato, il predetto (presentava domanda per ottenere dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la riparazione per l’ingiusta detenzione subita.
Con ordinanza del 24.02.2004 la Corte di Appello di Bari liquidava in favore dell’ A. la somma di Euro 25.000.
Su ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, questa Corte – Sezione Quarta – annullava con rinvio la predetta ordinanza con sentenza 29.09.2005 rilevando che la Corte territoriale aveva, con affermazione apodittica, escluso qualsiasi sinergia tra le situazioni che avevano avuto un significato indiziario nel processo penale e indotto al sospetto, da un lato, e l’evento di detenzione, dall’altro, senza addurre alcuna argomentazione a sostegno del convincimento espresso e ribadendo i consolidati principi:
– che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione;
– che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza, che quest’ultimo abbia avuto, dell’inizio dell’attività d’indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa a effetto.
La Corte di Appello di Bari, in sede di rinvio, con ordinanza 24.09.2008, rigettava la domanda ritenendo che l’effettiva ricezione da parte dell’ A., di un "contributo" di Euro 50.000.000 da parte di un imprenditore in favore del partito politico di cui egli era segretario regionale, avesse dato causa al provvedimento restrittivo.
Proponeva ricorso per Cassazione A. per violazione di legge rilevando che:
– le situazioni che hanno un significato indiziario nel corso del processo penale e indotto al sospetto non possono spiegare influenza nel giudizio di riparazione rilevando soltanto condotte postesi quale fattore condizionante alla produzione dell’evento;
– la condotta (egli, peraltro, non aveva preteso versamenti di denaro minacciando ritorsioni) era Stata accertata a conclusione dell’istruttoria dibattimentale e perciò non integrava colpa grave;
– la motivazione dell’ordinanza impugnata era carente e disancorata dai principi operanti nella materia de qua per non avere la Corte territoriale verificato quanto demandatole con la sentenza d’annullamento:
– erano stati ravvisati ininfluenti elementi ostativi all’accoglimento.
Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
Con memoria depositata in data 23.4.2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è infondato e va rigettato con le conseguenze di legge.
Deve essere osservato che è colposo ed esclude l’indennizzo richiesto il comportamento cosciente e volontario al quale consegue un effetto idoneo a trarre in errore l’organo giudiziario; in tal caso la condotta del soggetto pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile ragione d’intervento dell’AG. La colpa che esclude l’indennizzo si deve sostanziale in comportamenti specifici che abbiano dato causa o concorso a dare causa all’instaurazione dello stato privativo della libertà; la valutatone non deve esser operata su dati congetturali o non definitivamente comprovati accertando l’esistenza di un rapporto eziologico tra la condotta tenuta e l’idoneità a porsi come determinante della privazione della libertà.
Quindi, "in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice deve fondare la propria decisione su fatti concreti esaminando la condotta del richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà e indipendentemente dalla conoscenza che il prevenuto abbia avuto dell’inizio delle indagini al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposta che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ed effetto (Cassazione Sez. 4, 4194/2007 Rv.
238678).
Nella fattispecie, deve ritenersi legittimo il rigetto della domanda con provvedimento congruamente motivato che ha specificato che quanto acclarato a carico dell’imputato (effettiva ricezione della somma di L. 50.000.000 versata senza alcuna plausibile lecita giustificazione da un imprenditore) integrava colpa grave si da giustificare il convincimento nell’A.G. del suo stesso coinvolgimento nel reato di concussione.
Pertanto la motivazione è incensurabile stante che è stato individuato un comportamento che, a prescindere dalla rilevanza penale, poteva essere interpretato come fattore condizionante l’altrui libertà di determinazione si da costituire, con giudizio ex ante, elemento idoneo a legittimare l’adozione del provvedimento restrittivo.
Per il rigetto del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute nel grado dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidate come da dispositivo.
 
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dal Ministero dell’Economia e delle Finanze liquidate in Euro 1.000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010