Con il ricorso oggi in esame la parte ricorrente premette:
– di avere ottenuto dalla Corte di Appello di Roma – Sezione Equa riparazione il decreto n. 6930\2006, cron. 5757 rep., depositato il 15.9.2006, che ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare in favore dell’odierno ricorrente, a titolo di equa riparazione del danno morale, la somma di euro 3.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo, oltre alle spese legali liquidate in euro 1.000,00 più IVA e CPA;
– che parte ricorrente ha notificato all’Amministrazione il decreto in forma esecutiva (7.2.2007) e successivamente (1.6.2009) ha diffidato il medesimo Ministero a pagare la suddetta somma di euro 3.000,00 oltre ad interessi e le spese legali nella misura di un terzo di quelle liquidate e, nello specifico euro 33,33 per spese, euro 66,67 per diritti ed euro 233,33 per onorari oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CPA, assegnando a tal fine un termine di trenta giorni;
– che a tutt’oggi l’Amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto.
Ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto al presente T.A.R. di disporre l’esecuzione del decreto in epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’Amministrazione intimata.
Quest’ultima si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
In occasione dell’adunanza camerale del 17.3.2010 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO
Il ricorso è fondato, e va accolto.
Osserva la Sezione che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli articoli 90 e 91 R.D. 642\1907, per l’accoglimento del ricorso.
Quanto al requisito dell’avvenuto passaggio in giudicato, il comma 6, dell’art. 3, della legge 24/03/2001 n. 89, prevede che il decreto che decide in ordine alla concessione dell’indennizzo sia immediatamente esecutivo ed impugnabile per cassazione e, sotto tale profilo, dalla mancata proposizione della suddetta forma di impugnazione deriva la definitività del decreto che, secondo il Collegio, può essere equiparato al giudicato, con conseguente suscettibilità di ottemperanza di fronte al Giudice Amministrativo.
Quanto alla prova della mancata impugnazione va considerato che presupposto fondamentale del giudizio c.d. di ottemperanza, concernente l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, è proprio il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice civile di cui si chiede l’esecuzione, non essendo peraltro sufficiente la mera esecutività della sentenza e considerato che deve ritenersi inammissibile un’istanza per l’esecuzione del giudicato in relazione alla quale non sia stata fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 9 dicembre 2008, n. 1114; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 aprile 2007, n. 3726).
Peraltro, però, poiché l’art. 91 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 non fissa criteri univoci o rigorosi in ordine alle modalità d’accertamento del passaggio in giudicato delle sentenze oggetto di ricorso per ottemperanza, in mancanza del certificato del cancelliere di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., la prova del giudicato può essere raggiunta con altri mezzi istruttori, tra cui soprattutto il riconoscimento della mancata impugnazione della sentenza da parte degli interessati.( T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 9 dicembre 2008 , n. 11145; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 settembre 2004 , n. 12032).
Ed infatti " Se è pur vero che, in base al combinato disposto degli art. 91 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 e 124 disp. att. c.p.c., in mancanza della certificazione del cancelliere, la prova del giudicato può essere fornita, secondo costante giurisprudenza, anche con altri mezzi rispetto al deposito, non di meno, l’attestazione, fatta al riguardo dal ricorrente, non può ritenersi atto idoneo a suffragare la definitività della sentenza, di cui si è domandata l’esecuzione, atteso che, da proprie dichiarazioni, la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c. (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 9 novembre 2009, n. 1836; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 13 marzo 2003 , n. 1177).
Nondimeno nel caso di specie parte ricorrente ha dimostrato di avere notificato in forma esecutiva il decreto in questione all’Amministrazione in data 7.2.2007 e l’Amministrazione, costituita in giudizio, pur non avendo espressamente ammesso l’intervenuta definitività del decreto in questione non ha eccepito l’assenza di definitività del medesimo provvedimento giurisdizionale, né fatto cenno alcuno ad una eventuale impugnativa esperita nei confronti del medesimo decreto.
Al riguardo, il Collegio quindi ritiene di poter applicare quella giurisprudenza, meno rigorosa sul punto dell’onere probatorio del passaggio in giudicato ai fini dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti delle decisioni del giudice ordinario, secondo cui, stante che né l’art. 91 del regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato approvato con RD. n. 642/1907, né l’art. 124 disp. Att. Cod. proc. civ., fissano un mezzo di prova esclusivo per dimostrare l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, anche in mancanza della specifica certificazione della segreteria, la prova del giudicato può considerarsi raggiunta aliunde qualora la parte abbia fornito la prova documentale della rituale e tempestiva notifica della sentenza e la controparte costituita non contesti l’esistenza del giudicato (TAR Campania – Salerno 11.6.2002, n. 473; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1781 dell’11/12/98, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1963 del 5/4/00, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1215 del 10/7/99, TAR Lazio, sez. III, n. 12973 del 27/12/00).
Il Collegio ritiene che tale soluzione sia preferibile, dato che il ricorrente ha fornito un principio di prova, consistente nella dimostrazione dell’avvenuta notifica del decreto posto in ottemperanza, confermato dall’assenza di contestazioni sul punto della definitività del medesimo decreto o della mancata presentazione di impugnazione da parte dell’Amministrazione intimata ritualmente costituita.
La domanda merita quindi accoglimento ricorrendo, come già detto, tutti i presupposti necessari, ai sensi degli articoli 90 e 91 R.D. 642\1907, ed, in particolare, il decreto in epigrafe risulta essere oramai definitivo e sotto tale profilo esso può essere equiparato al giudicato.
La parte ricorrente ha provveduto a notificare all’Amministrazione formale atto di diffida e messa in mora, assegnando trenta giorni per l’adempimento, ma l’Amministrazione è rimasta inerte.
Pertanto, deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento della sorte ivi indicata pari ad euro 3.000,00, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, nonché delle spese legali (come richieste nella misura di un terzo rispetto a quanto liquidato) comprensiva di spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA.
L’Amministrazione darà esecuzione al predetto decreto entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Presidente della Sezione Regionale di Controllo Atti della Corte dei Conti della Campania (con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio), che entro trenta giorni dalla scadenza del termine precedente darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, dichiara – in esecuzione del giudicato sopra indicato – l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza in epigrafe.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Presidente della Sezione Regionale di Controllo Atti della Corte dei Conti della Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato.
Determina fin d’ora in 1.000 (mille) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500 (cinquecento), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Fabrizio D’Alessandri, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 MAG. 2010.