Con il decreto impugnate la Corte d’appello di Firenze ha rigettato la domanda proposta da M.A. per la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondergli l’equa riparazione per durata irragionevole di un processo penale, la cui pendenza era stata comunicata il 24 settembre 2003, definito in primo grado il 15 febbraio 2006 e in appello il 5 settembre 2007.
Ricorre per Cassazione M.A., in persona del procuratore M.M., e deduce che, dopo un’identificazione ed elezione di domicilio del 21 settembre 2001, la polizia giudiziaria in data 30 settembre 2001 aveva comunicato notizia di reato al pubblico ministero indicandolo come indagato. E’ comunque errata la mancata considerazione della durata delle indagini preliminari ai fini della valutazione della durata ragionevole del processo. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, "in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, nella valutazione della durata di un procedimento penale, il tempo occorso per le indagini preliminari puo’ essere computato solo a partire dal momento in cui l’indagato abbia avuto la concreta notizia della sua pendenza, solo da tale conoscenza sorgendo la fonte d’ansia e paterna suscettibile di riparazione. Ne consegue che, in relazione al momento anteriore alla notificazione del decreto di citazione in giudizio, i ricorrenti sono gravati dall’onere di allegare specificamente quando abbiamo appreso di essere stati assoggettati ad indagine penale" (Cass., sez. 1^, 23 dicembre 2009, n. 27239, m. 610994). Nel caso in esame il ricorrente sostiene di avere appreso della pendenza di un procedimento penale a suo carico in occasione dell’identificazione di polizia giudiziaria del 21 settembre 2001.
Sennonche’, come risulta dall’art. 349 c.p.p., "la polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti".
Non solo pertanto la persona sottoposta a indagini, ma anche i possibili testimoni debbono essere identificati dalla polizia giudiziaria. Ne’ il fatto che la persona identificata sia stata invitata a indicare l’indirizzo per ulteriori comunicazioni, vale di per se’ a definirla come indagata, quando non vi sia stata richiesta di una formale dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni a norma dell’art. 161 c.p.p., come lo stesso art. 349 c.p.p. prevede.
Del tutto irrilevante poi e’ che nella comunicazione della notizia di reato inviata al pubblico ministero M.A. venga indicato come persona sottoposta a indagini, posto che si tratta di un atto non destinato al ricorrente.
Si deve pertanto concludere per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il. ricorrente alle spese, liquidandole in complessivi Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010