C.P. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha respinto il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti la Corte dei Conti, iniziato nel luglio del 1971 e definito con sentenza del 16 maggio 2006. Resiste l’Amministrazione con controricorso.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello posto a base della sua decisione la ritenuta temerarietà dell’azione senza che tale eccezione fosse stata proposta dall’Amministrazione è manifestamente infondato.
Premesso che, a mente della L. n. 89 del 2110, art. 2, comma 2, "Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento", discende dai principi generali che gli elementi di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere debbono essere sottoposti alla valutazione del giudice da parte di chi agisce mentre quelli attinenti ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi debbono essere apportati da colui che resiste. Più in particolare e in relazione alla specifica questione dell’onere della prova in ordine alla temerarietà della pretesa azionata nel giudizio presupposto è stato affermato il principio secondo cui "In caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, o comunque risulti la piena consapevolezza – incompatibile con l’ansia connessa all’incertezza sull’esito del processo – dell’infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità. Tuttavia, dell’esistenza di ciascuna di queste situazioni, costituenti abuso del processo e perciò comportanti altrettante deroghe alla regola posta dalla norma, secondo il generale principio dell’art. 2697 c.c., deve dare prova la parte che la eccepisce per negare la sussistenza dell’indicato pregiudizio, dovendo altrimenti ritenersi che esso si verifica di regola come conseguenza della violazione stessa e non abbisogna di essere provato sia pure attraverso elementi presuntivi (Cassazione civile, sez. 1, 29 marzo 2006, n. 7139). Se è dunque indubbio che sia onere dell’Amministrazione resistente fornire la prova in ordine alla sussistenza degli elementi di fatto o presuntivi in base ai quali possa ritenersi accertata la assoluta consapevolezza dell’infondatezza della pretesa e quindi la temerarietà della condotta la conseguenza che ne consegue, tuttavia è unicamente quella che se tale prova non viene fornita la domanda, sussistendo gli altri presupposti, deve essere accolta, dovendo presumersi, in base all’id quod plerumque accidit, che l’incertezza sull’esito del giudizio pendente comporti comunque un patema d’animo. Ma dall’enunciato principio non può farsi conseguire l’ulteriore affermazione secondo cui incombe sulla parte anche la formale deduzione della circostanza come idonea a paralizzare la domanda, quasi la configurabilità del carattere temerario dell’azione costituisse un’eccezione riservata alla medesima. In realtà deve farsi applicazione anche nella fattispecie del principio secondo cui "Nell’ambito delle eccezioni in senso stretto – sottratte al rilievo officioso – rientrano unicamente quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, oltre quelle che corrispondono alla titolarità di un’azione costitutiva. Tutte le altre ragioni, invece, che possono portare al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio, come nel caso del fatto estintivo sopravvenuto che emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite" (Cassazione civile, sez. 3, 12 gennaio 2006, n. 421) con la conseguenza che se gli elementi rilevanti per il giudizio sono stati comunque ritualmente acquisiti al processo ad opera dell’attività di una delle parti o attengono al notorio gli stessi entrano a far parte del materiale probatorio che il giudice può liberamente valutare desumendone o l’insussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato o l’esistenza di altri impeditivi, modificativi o estintivi del medesimo.
Poichè con il motivo in esame si deduce unicamente l’esorbitanza dei poteri in cui sarebbe incorso il giudice a quo ma non l’utilizzo di elementi di prova non risultanti dagli atti la censura non può essere accolta.
Il secondo motivo con il quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo per avere la Corte d’appello escluso il risarcimento del danno per temerarietà della pretesa azionata nel giudizio presupposto è inammissibile per inidoneità del quesito dal momento che nel medesimo non si fa alcun cenno alla questione sostanziale e cioè alla rilevanza dell’eventuale temerarietà ed è comunque manifestamente infondato in quanto può essere esclusa in concreto l’esistenza del danno allorquando sia dimostrato che l’istante ha proposto una lite con la consapevolezza della sua temerarietà (Cassazione civile, sez. 1, 28 ottobre 2005, n. 21088) e sulla eventuale inadeguatezza della motivazione sul punto nessuna censura è stata proposta.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 900 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010