Con decreto emesso il 13 settembre 2007 la Corte ddappello di Ancona rigettava il ricorso di C.F. nei confronti del Ministero della Giustizia per llequa riparazione, ex art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dellluomo, del danno da violazione del termine ragionevole della procedura fallimentare della Nuove Costruzioni coop. a resp. Lim., nella quale pendeva tuttora il suo ricorso tardivo L. Fall., ex art. 101 di ammissione al passivo del proprio credito per lavoro subordinato di Euro 1770,76.
Motivava che la domanda di ammissione al passivo risultava depositata, non alla data del 6 maggio 2001 indicata dal C., bensii il 21 giugno 2004, come da attestazione del cancelliere; e che la relativa ammissione era avvenuta, su accordo delle parti, in data 19 dicembre 2006: onde non era ravvisabile alcun ritardo irragionevole, tenuto conto delle particolari caratteristiche del processo concorsuale.
Compensava tra le parti le spese di giudizio.
Avverso il decreto proponeva ricorso per Cassazione il C., deducendo la violazione delllart. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dellluomo e della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchee la carenza di motivazione, dal momento che la tardivitaa della proposizione della sua istanza di ammissione al passivo non aveva in alcun modo influito sui tempi di svolgimento della procedura, data la sua entitaa irrisoria in rapporto al passivo fallimentare.
Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia.
Allludienza del 15 gennaio 2010 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ee inammissibile.
In esso non viene contestata llesattezza delllaccertamento di fatto operato dalla corte territoriale in ordine alla data del 21 giugno 2004 in cui fu presentata dal C. la dichiarazione tardiva di credito, L. Fall., ex art. 101; con correzione della data del 6 maggio 200, allegata dalla parte.
Appare quindi corretta llinferenza del rispetto delllordinario termine triennale, per il primo grado di un processo di media complessitaa, come da canoni valutativi consolidati, in relazione alllammissione del credito insinuato, disposta con decreto del giudice delegato, emesso il 19 dicembre 2006 sulllaccordo le parti.
Per di piuu, il decreto impugnato da anche atto di una omissione documentale del ricorrente in sede di deposito del ricorso.
Il principio di diritto enunciato dalla corte territoriale, secondo cui la valutazione di ragionevolezza va riferita alla durata della singola causa di ammissione al passivo – al pari di un ordinario giudizio di cognizione – e non alla procedura concorsuale nella sua interezza, ee corretta: con la conseguenza che il singolo creditore diventa parte solo con la proposizione delllistanza L. Fall., ex art. 101, e non puoo cumulare con essa, ai fini del giudizio di equa riparazione, il precedente periodo di svolgimento della procedura concorsuale cui ee rimasto estraneo.
Non vi ee luogo a provvedere sul regolamento delle spese giudiziali, data la tardivitaa della notificazione del controricorso del Ministero della Giustizia, in data 4 gennaio 2008, rispetto a quella del ricorso principale (13 ottobre 2007).

P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010